§ 46.6.93 - Legge 27 luglio 1967, n. 631 .
Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:27/07/1967
Numero:631


Sommario
Art. 1.  (Indennità di imbarco e di navigazione).
Art. 2.  [2]
Art. 3.  (Indennità di imbarco).
Art. 4.  (Indennità di navigazione).
Art. 5.      L'indennità di imbarco non è cumulabile con l'indennità di mare
Art. 6.  (Disposizioni finali).
Art. 7.      All'onere di lire 43 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1966


§ 46.6.93 - Legge 27 luglio 1967, n. 631 [1] .

Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza.

(G.U. 7 agosto 1967, n. 197)

 

 

     Art. 1. (Indennità di imbarco e di navigazione).

     Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unità del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennità giornaliere di imbarco e di navigazione:

 

Grado e qualifica

Indennità

 

di imbarco

di navigazione

Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:

 

 

Comandante

205

180

Sottordine di coperta

170

135

Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiore a 200 HP

190

165

Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi

155

150

Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice-brigadiere:

 

 

Comandante

205

180

Sottordine di coperta

170

135

Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiore a 200 HP

190

165

Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi

155

150

Nostromo

140

115

Motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi

140

100

Elettricisti, cannonieri, marinai

105

60

Appuntato e finanziere:

 

 

Sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP

140

150

Motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi

120

100

Elettricisti, cannonieri, marinai

90

60

SERVIZIO COSTIERO

 

 

Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:

 

 

Comandante

170

135

Primo motorista

155

150

Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice-brigadiere:

 

 

Comandante

170

135

Sottordine di coperta

140

115

Primo motorista

155

150

Nostromo

140

100

Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi

140

100

Elettricisti e marinai

105

60

Appuntato e finanziere:

 

 

Padrone

160

135

Sottordine di coperta

125

115

Primo motorista

140

150

Nostromo

120

100

Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi

120

100

Elettricisti e marinai

90

60

SERVIZIO LACUALE

 

 

Lagunare o interno portuale

 

 

Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:

 

 

Padrone

140

--

Elettroradaristi, elettricisti e marinai

100

--

Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice-brigadiere:

 

 

Padrone

140

--

Sottordine di coperta

125

--

Motorista

155

--

Elettroradaristi, elettricisti e marinai

100

--

Appuntato e Finanziere:

 

 

Padrone

125

--

Motorista

140

--

Elettroradaristi, elettricisti e marinai

85

--

 

          Art. 2. [2]

     Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera, nelle seguenti misure giornaliere:

 

Qualifica

Indennità

 

di imbarco

di navigazione

Ufficiale superiore

5.000

5.700

Capitano

4.500

5.200

Tenente

3.800

4.500

 

          Art. 3. (Indennità di imbarco).

     L'indennità di imbarco è corrisposta nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando l'unità è in armamento; è ridotta alla metà quando l'unità e in posizione di armamento ridotto e cioè dopo il quindicesimo giorno di permanenza agli ormeggi, alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto.

     Non si effettuano riduzioni o sospensioni dell'indennità di imbarco per i periodi di tempo durante i quali l'unità, per lavori o per altri motivi, debba rimanere assente dalla sede normale di assegnazione.

 

          Art. 4. (Indennità di navigazione).

     L'indennità di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unità esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie più foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive.

     Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unità debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione sarà ugualmente corrisposta l'indennità di navigazione al personale ammogliato imbarcato, in aggiunta alla indennità di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unità fuori della normale sede.

 

          Art. 5.

     L'indennità di imbarco non è cumulabile con l'indennità di mare.

     Al personale di cui all'art. 1, l'indennità di mare compete soltanto nei casi di sospensione dell'indennità di imbarco.

 

          Art. 6. (Disposizioni finali).

     Sono soppressi i soprassoldi di cui agli articoli 45, 46 e 48 del decreto ministeriale 1° settembre 1925, n. 1838.

     E' abrogato il decreto interministeriale 22 aprile 1948, n. 30640.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 43 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.

 


[1]  L'art. 3 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 ha abrogato la presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis dello stesso art. 3.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387.