§ 80.5.9d - Legge 26 ottobre 1949, n. 915.
Modificazioni dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:26/10/1949
Numero:915


Sommario
Art. 1.      La lettera a) dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1947


§ 80.5.9d - Legge 26 ottobre 1949, n. 915. [1]

Modificazioni dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

(G.U. 23 dicembre 1949, n. 294).

 

 

     Art. 1.

     La lettera a) dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

     a) per gli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza:

tenente

anni

4

capitano

"

10

maggiore

"

16

tenente colonnello

"

21

colonnello

"

21

generale di brigata e gradi corrispondenti

"

28

generale di divisione e gradi corrispondenti

"

30

     La lettera b) dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

     b) per gli ufficiali della Marina militare e delle Capitanerie di porto:

sottotenente di vascello e gradi corrispondenti

anni

4

tenente di vascello e gradi corrispondenti

"

8

capitano di corvetta e gradi corrispondenti

"

13

capitano di fregata e gradi corrispondenti

"

19

capitano di vascello e gradi corrispondenti

"

19

contrammiraglio e gradi corrispondenti

"

25

ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti

"

27

     per gli ufficiali dell'Aeronautica militare:

tenente

anni

4

capitano

"

8

maggiore

"

13

tenente colonnello

"

19

colonnello

"

19

generale di brigata aerea e gradi corrispondenti

"

25

generale di divisione aerea e gradi corrispondenti

"

26

     Il penultimo comma dell'art. 156 è abrogato per la parte concernente gli ufficiali dell'Aeronautica militare.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1947.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.