§ 46.8.495 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/02/2001
Numero:82


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 2.  (Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 3.  (Aggiunta dell'art. 5-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 4.  (Aggiunta degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 14.  (Modifiche al titolo del Capo IV del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 17.  (Aggiunta dell'articolo 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 31-sexies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 18.  (Aggiunta dell'articolo 33-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 19.  (Aggiunta degli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34-quinquies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 20.  (Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 21.  (Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 22.  (Aggiunta dell'articolo 39-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 23.  (Sostituzione delle tabelle A/2, B/1, B/2, B/3, D allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Art. 24.  (Norma finale).
Art. 25.  (Abrogazione di norme).
Art. 26.  (Copertura finanziaria).


§ 46.8.495 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82. [1]

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate

(G.U. 30 marzo 2001, n. 75, S.O.)

 

     Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Al comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ed ovunque ricorra nel medesimo decreto legislativo, la parola "aiutante" è sostituita con le parole (Omissis).

 

          Art. 2. (Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è aggiunto il seguente(Omissis).

 

          Art. 3. (Aggiunta dell'art. 5-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è aggiunto il seguente (Omissis).

     2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori".

 

          Art. 4. (Aggiunta degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti (Omissis).

 

          Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "ad anni due" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 6. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, le parole "dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     b) nell'ambito di ciascuna Forza Armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermi restando sia l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226, il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli qualora unici superstiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio [2].

 

          Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla seguente (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente (Omissis).

     3. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Al comma 3, lettera a), punto 2), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "abbiano riportato nell'ultimo quadriennio" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     2. Al comma 3, lettera b), punto 1), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sostituire la parola "effettivo" con le seguenti (Omissis).

     3. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è soppresso.

     4. Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9. (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 10. (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "cinque anni complessivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 11. (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole "e dei sergenti" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 12. (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "se questo è stato formato" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     3. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "ovvero ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     4. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 6 è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 13. (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 14. (Modifiche al titolo del Capo IV del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Al titolo del Capo IV del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono soppresse le parole "in servizio permanente”.

 

          Art. 15. (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "il militare in aspettativa per infermità, che debba" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

 

           Art. 16. (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. All'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 17. (Aggiunta dell'articolo 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 31-sexies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Dopo l'articolo 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 18. (Aggiunta dell'articolo 33-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 19. (Aggiunta degli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34-quinquies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti (Omissis).

 

          Art. 20. (Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 21. (Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. All'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 22. (Aggiunta dell'articolo 39-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è aggiunto il seguente articolo (Omissis).

 

          Art. 23. (Sostituzione delle tabelle A/2, B/1, B/2, B/3, D allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

     1. Le tabelle A/2, B/1, D allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A/2, B/1, D allegate al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tabelle B/2, B/3 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle B/2, B/3 allegate al presente decreto legislativo.

 

          Art. 24. (Norma finale).

     1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

     2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.

 

          Art. 25. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogata ogni norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

 

          Art. 26. (Copertura finanziaria).

     1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in 108.917 milioni di lire nel 2001, 169.768 milioni di lire nel 2002, 96.086 milioni di lire nel 2003, 94.236 milioni di lire nel 2004, 86.788 milioni di lire nel 2005, 85.642 milioni di lire nel 2006, 79.402 milioni di lire nel 2007 e 79.331 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A/2 - Corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei ruoli dei sergenti e dei marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con i gradi e le qualifiche dell'Arma dei carabinieri.

     (Omissis).

 

     Tabella B/1 - Progressione di carriera nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

     (Omissis).

 

     Tabella B/2 - Progressione di carriera nel ruolo dei sergenti.

 

GRADO

FORME DI

REQUISITI

DA

A

AVANZAMENTO

 

Sergente Maggiore

Sergente Maggiore Capo

Scelta

7 anni di permanenza nel grado

Sergente

Sergente Maggiore

Anzianità

7 anni di permanenza nel grado

 

     Tabella B/3 - Progressione di carriera nel ruolo dei marescialli.

 

GRADO

FORME DI

REQUISITI

DA

A

AVANZAMENTO

 

Maresciallo Capo

Primo maresciallo

Scelta per esami

4 anni di permanenza nel grado (1)

 

 

Scelta

8 anni di permanenza nel grado

Maresciallo Ordinario

Maresciallo Capo

Anzianità

7 anni di permanenza nel grado

Maresciallo

Maresciallo Ordinario

Anzianità

2 anni di permanenza nel grado

(1) Il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo, previsto per la partecipazione alle procedure valutative per l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni 1 per l'anno 2002, ad anni 2 per l'anno 2003 e ad anni 3 per l'anno 2004.

 

     Tabella D - Trattamento economico del personale delle Forze armate non dirigente e non direttivo, in vigore dal 15 marzo 2001.

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 10 luglio 2009, n. 93.