§ 46.8.444 - Legge 8 agosto 1990, n. 231.
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:08/08/1990
Numero:231


Sommario
Art. 1.  Nuovi stipendi.
Art. 2.  Retribuzione individuale di anzianità.
Art. 3.  Effetto dei nuovi stipendi.
Art. 4.  Assegno funzionale.
Art. 5.  Omogeneizzazione stipendiale.
Art. 6.  Rivalutazione indennità operative.
Art. 7.  Indennità di rischio da radiazioni.
Art. 8.  Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità.
Art. 9.  Indennità militare.
Art. 10.  Orario delle attività giornaliere.
Art. 11.  Scatti stipendiali.
Art. 12.  Norme transitorie.
Art. 13.  Copertura finanziaria.


§ 46.8.444 - Legge 8 agosto 1990, n. 231. [1]

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.

(G.U. 11 agosto 1990, n. 187)

 

     Art. 1. Nuovi stipendi.

     1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'art. 1, comma 11, dello stesso decreto, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:

a) livello quinto L. 10.081.000;

b) livello sesto L. 11.331.000;

c) livello sesto-bis L. 12.331.000;

d) livello settimo L. 13.331.000;

e) livello ottavo L. 15.531.000;

f) livello ottavo-bis L. 17.084.000.

     2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

     3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto L. 354.600;

b) livello sesto L. 385.600;

c) livello sesto-bis L. 436.100;

d) livello settimo L. 486.600;

e) livello ottavo L. 512.000;

f) livello ottavo-bis L. 563.200.

     4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto L. 1.668.600;

b) livello sesto L. 1.815.200;

c) livello sesto-bis L. 2.052.850;

d) livello settimo L. 2.290.500;

e) livello ottavo L. 2.410.000;

f) livello ottavo-bis L. 2.715.500.

     5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto L. 2.800.000;

b) livello sesto L. 3.050.000;

c) livello sesto-bis L. 3.450.000;

d) livello settimo L. 3.850.000;

e) livello ottavo L. 4.050.000;

f) livello ottavo-bis L. 4.563.000.

     6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

 

          Art. 2. Retribuzione individuale di anzianità.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'art. 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

a) livello quinto L. 288.000;

b) livello sesto L. 330.000;

c) livello sesto-bis L. 357.000;

d) livello settimo L. 384.000;

e) livello ottavo L. 462.000;

f) livello ottavo-bis L. 508.200.

     2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

     3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

 

          Art. 3. Effetto dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonchè sulla determinazione degli importi dell'indennità integrativa speciale.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dalla medesima legge, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 4. Assegno funzionale.

     1. Le misure sull'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

     a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;

     b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.

     2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, nè con gli importi ed i benefici previsti dall'art. 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

 

          Art. 5. Omogeneizzazione stipendiale.

     1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

 

 

15 anni di servizio

25 anni di servizio

a) capitano

2.100.000

4.500.000;

b) [maggiore

2.800.000

4.500.000] [2];

c) [tenente colonnello

3.200.000

4.500.000] [3];

d) [colonnello

--

4.500.000] [4].

 

     2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, sono rideterminati, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi [5]:

 

 

19 anni di servizio

29 anni di servizio

a) tenente

2.100.000

2.700.000;

b) capitano

2.100.000

2.700.000;

c) [maggiore

2.800.000

4.500.000] [6];

d) [tenente colonnello

3.200.000

4.500.000] [7].

 

     3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

     a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica [8];

     b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224 [9].

     3 bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3 [10].

     3 ter. [Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni] [11].

     4. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se più favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.

     5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

     6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, nè con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, nè con gli importi di cui all'art. 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

 

          Art. 6. Rivalutazione indennità operative.

     1. Le indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutate dalla legge 5 luglio 1986, n. 342, sono incrementate, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988, del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 1989; del 9 per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990; del 15 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990; del 20 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° luglio 1990.

 

          Art. 7. Indennità di rischio da radiazioni.

     1. Al personale militare medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

     2. L'indennità spetta al personale di cui al comma 1 tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministro della sanità n. 144 del 4 agosto 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

     3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nello stesso comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

     4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi 1 e 3 non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

 

          Art. 8. Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità.

     1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio indicato all'art. 1, comma 1, con esclusione degli ufficiali di cui all'art. 5, comma 3, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400. Il beneficio è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

 

          Art. 9. Indennità militare.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1990 è corrisposta al personale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde [12]:

a) ufficiali e sottufficiali L. 75.000;

b) sergenti L. 30.000.

     2. A decorrere dal 1° luglio 1990 è soppressa l'indennità militare forfettaria prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

     3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:

     a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;

     b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000;

     c) capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000.

 

          Art. 10. Orario delle attività giornaliere.

     1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 1, nonchè dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

     2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.

     3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonchè alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.

     4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. Scatti stipendiali.

     1. Il comma 15-bis dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 12. Norme transitorie.

     1. Per il personale di cui all'art. 1 l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze di polizia.

     2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisirà il parere di un'apposita commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto ministeriale, che provvederà a formulare specifiche proposte, avuto riguardo anche a quello che sarà proposto per le Forze di polizia.

     3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate.

 

          Art. 13. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 744 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 222 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, ed in lire 874 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10.

[2] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 11.

[3] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 11.

[4] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 11.

[5] Alinea così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 11.

[6] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 11.

[7] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 11.

[8] Lettera già modificata dall'art. 65 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, dall'art. 5 della L. 29 marzo 2001, n. 86, dall'art. 2 del D.L. 3 maggio 2001, n. 157 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2002, n. 295.

[9] Lettera già modificata dall'art. 65 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, dall'art. 5 della L. 29 marzo 2001, n. 86, dall'art. 2 del D.L. 3 maggio 2001, n. 157 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2002, n. 295.

[10] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 3 maggio 2001, n. 157 e così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2002, n. 295.

[11] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 3 maggio 2001, n. 157 e abrogato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2002, n. 295.

[12] L'indennità militare è soppressa, a decorrere dal 1° dicembre 1995 per effetto dell’art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.