§ 46.8.634 - D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/05/2017
Numero:94


Sommario
Art. 1.  Disposizioni comuni a più categorie
Art. 2.  Disposizioni a regime in materia di ufficiali
Art. 3.  Disposizioni transitorie in materia di ufficiali
Art. 4.  Disposizioni a regime in materia di marescialli
Art. 5.  Disposizioni transitorie in materia di marescialli
Art. 6.  Disposizioni a regime in materia di sergenti
Art. 7.  Disposizioni transitorie in materia di sergenti
Art. 8.  Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa
Art. 9.  Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa
Art. 10.  Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare
Art. 11.  Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Art. 12.  Copertura finanziaria


§ 46.8.634 - D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

(G.U. 22 giugno 2017, n. 143 - S.O. n. 29)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, il quale prevede che entro il 1º luglio 2017 il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 3 ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto sicurezza e difesa, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

     Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo;

     Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

     Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 395, lettera c);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017;

     Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;

     Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni;

     Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disposizioni comuni a più categorie

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 627 è sostituito dal seguente:

     «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

     a) ufficiali;

     b) sottufficiali;

     c) graduati;

     d) militari di truppa.

     2. La categoria degli ufficiali comprende:

     a) ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;

     b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;

     c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.

     3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.

     4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.

     5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.

     6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonchè al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.

     7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.

     8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

     9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.»;

     b) l'articolo 632 è sostituito dal seguente:

     «Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). - 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:

     a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;

     b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;

     c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;

     d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;

     e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;

     f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;

     g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;

     h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;

     i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;

     l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;

     m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;

     n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;

     o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;

     p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;

     q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;

     r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;

     s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;

     t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;

     u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;

     v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.»;

     c) all'articolo 635, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.»;

     d) all'articolo 803, comma 1, dopo la lettera b-ter), è inserita la seguente:

     «b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.»;

     e) all'articolo 811, comma 2, lettera b), le parole «categorie e specialità», sono sostituite dalle seguenti: «categorie, specialità o qualificazioni»;

     f) all'articolo 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.

     3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.»;

     g) all'articolo 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

     1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi:

     a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;

     b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.

     1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito.

     1-quinquies.Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.»;

     h) all'articolo 992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.»;

     i) all'articolo 1084, comma 1, il periodo «Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali.» è sostituito dal seguente: «Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri.»;

     l) dopo l'articolo 1084 è inserito il seguente:

     «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermità risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico nonchè sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.

     2. La promozione di cui al comma 1 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonchè per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.»;

     m) all'articolo 2229, comma 1, il numero «2020» è sostituito dal seguente: «2024»;

 

     Art. 2. Disposizioni a regime in materia di ufficiali

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 540, comma 1, le parole «e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate»;

     b) all'articolo 628, i commi 2 e 3 sono abrogati;

     c) all'articolo 652:

     1) al comma 1:

     1.1) la parola «giovani» è sostituita dalla seguente: «cittadini»;

     1.2) il numero «32°» è sostituito dal seguente: «35°»;

     2) al comma 2 le parole «capitano di lungo corso o di capitano di macchina» sono sostituite dalle seguenti: «primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW»;

     d) all'articolo 655:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a):

     1.1.1) al numero 1), le parole «di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non ha superato il 34° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di età»;

     1.1.2) al numero 2):

     1.1.2.1) dopo le parole «di complemento» sono inserite le seguenti: «un titolo di studio non inferiore alla laurea»;

     1.1.2.2) il numero «34» è sostituito dal seguente: «35»;

     1.1.3) al numero 3), il numero «32» è sostituito dal seguente: «35»;

     1.1.4) il numero 4) è sostituito dai seguenti:

     «4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purchè in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;

     4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare;»;

     1.1.5) al numero 5):

     1.1.5.1) le parole «del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;

     1.1.5.2) il numero «34» è sostituito dal seguente: «35»;

     1.1.6) dopo il numero 5), è inserito il seguente:

     «5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di età e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;»;

     1.2) alla lettera b), dopo le parole «di completamento» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;

     1.3) alla lettera c), dopo le parole «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;

     1.4) alla lettera d), dopo le parole «accademie militari» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico,»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Gli ufficiali di cui al comma 1, lettera a), numero 4-bis) e lettera d), che partecipano al concorso senza aver conseguito la laurea devono conseguire tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.»;

     3) al comma 2, lettera a):

     3.1) al numero 1), dopo le parole «dei marescialli» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;

     3.2) al numero 2), dopo le parole «di complemento» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;

     e) dopo l'articolo 655 è inserito il seguente:

     «Art. 655-bis (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

     2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall'articolo 655.

     3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;

     f) all'articolo 658, comma 1, il numero «32°» è sostituito dal seguente: «35°»;

     g) all'articolo 667, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma.»;

     h) all'articolo 728, alla rubrica e al comma 1, la parola «subalterni» ovunque ricorre è soppressa;

     i) all'articolo 729:

     1) alla rubrica, le parole «dei subalterni» sono sostituite dalle seguenti: «degli ufficiali»;

     2) al comma 1, la parola «subalterni» è soppressa;

     l) all'articolo 731, alla rubrica, la parola «subalterni» è soppressa;

     m) all'articolo 732, alinea, dopo la parola «anzianità,» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità e i requisiti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera d)»;

     n) l'articolo 801 è sostituito dal seguente:

     «Art. 801 (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1. Il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero agli organici.

     3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali assegnati alle destinazioni individuate ai sensi del comma 2 alla data del 30 giugno dello stesso anno.

     4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero:

     a) gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

     b) gli ufficiali generali cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri;

     c) gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello Stato;

     d) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare distaccati presso le Forze di polizia a ordinamento militare;

     e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento;

     f) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare impiegati presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze concernente lo schieramento degli addetti militari all'estero.

     5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli.

     6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 può indicare un contingente massimo di 10 unità a favore di ufficiali dell'Arma dei carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f).»;

     o) l'articolo 837 è abrogato;

     p) all'articolo 838:

     1) alla rubrica le parole «sino al grado di tenente colonnello e corrispondente» sono soppresse;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole «Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 627, commi 2 e 3, nonchè le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate,»;

     2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;»;

     q) all'articolo 1053, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialità di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianità relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:

     a) a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dalla maggiore età anagrafica;

     b) a parità di età si raffrontano in successione le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità;

     c) se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.»;

     r) dopo l'articolo 1072-bis è inserito il seguente:

     «Art. 1072-ter (Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri). - 1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre pubbliche amministrazioni, per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nell'amministrazione di appartenenza, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione:

     a) fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza;

     b) al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza.

     2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza.

     3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124.»;

     s) l'articolo 1519 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1519 (Avanzamento del maestro direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo:

     a) ad anzianità, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e a scelta, per l'Arma dei carabinieri, al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti;

     b) a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti.

     2. L'ufficiale è valutato dalla rispettiva e competente commissione di avanzamento al compimento di otto anni di permanenza nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, è promosso al grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito.

     3. Il colonnello maestro direttore della banda non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 906.»;

     t) all'articolo 1520:

     1) al comma 1, la parola «capitano» è sostituita dalla seguente: «maggiore»;

     2) al comma 2, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

     u) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 133 (Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto con il grado di ammiraglio ispettore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato.

     3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella qualità di Capo di corpo, dipende dal Capo di stato maggiore della Marina militare per gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo.».

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di ufficiali

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2196-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio è svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

     1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalità definite dall'articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), valutano:

     a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

     b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso;

     1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non più di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non più di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.»;

     b) dopo l'articolo 2233-ter è inserito il seguente:

     «Art. 2233-quater (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.

     2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi corrispondenti:

     a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016;

     b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica:

     1) agli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello e corrispondenti in misura pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di maggiore, o grado corrispondente, di cui hanno beneficiato;

     2) agli ufficiali con il grado di colonnello e corrispondenti, gli anni di permanenza nel grado prevista dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.

     3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianità di grado inferiore.»;

     c) all'articolo 2236-bis:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, 2016 e 2017, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, è richiesto il seguente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore.

     1-ter. Per gli ufficiali di cui al comma l-bis promossi al grado di tenente di vascello, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando di unità navale o incarico equipollente, tre anni di imbarco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea magistrale.

     1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2024, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.»;

     d) l'articolo 2238-ter è sostituito dal seguente:

     «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.»;

     e) dopo l'articolo 2242, è inserito il seguente:

     «Art. 2242-bis (Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.».

     2. Al Comandante generale delle capitanerie di porto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

 

     Art. 4. Disposizioni a regime in materia di marescialli

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 629:

     1) alla rubrica, dopo la parola «gradi» sono inserite le seguenti: «e delle qualifiche»;

     2) al comma 1:

     2.1) alla lettera a), la parola «vicebrigadiere» è sostituita dalle seguenti «vice brigadiere»;

     2.2) alla lettera g), le parole «sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono soppresse;

     2.3) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

     «g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.»;

     3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate:

     a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;

     b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.»;

     4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

     b) all'articolo 682:

     1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l, lettera b), possono partecipare:

     a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:

     1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:

     1.1) non hanno superato il 48° anno di età;

     1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

     1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;

     1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

     2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di età;

     b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).»;

     2) al comma 6, i numeri «4 e 5» sono sostituiti dai seguenti: «4, 5 e 5-bis»;

     c) all'articolo 760, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.»;

     d) all'articolo 839:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:

     a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

     b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;

     c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;

     d) possono svolgere attività di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

     e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonchè alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza;

     f) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;

     g) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.»;

     2) al comma 4, la parola «marescialli» è soppressa;

     e) all'articolo 972, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonchè altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.»;

     f) all'articolo 1047:

     1) i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonchè per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti.

     2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è così composta:

     a) presidente: ufficiale generale;

     b) membri ordinari:

     1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;

     2) il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;

     c) membri supplenti.

     3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o più sottocommissioni, le cui attività sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono così composte:

     a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;

     b) membri ordinari:

     1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;

     2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;

     c) membri supplenti.»;

     2) al comma 4:

     2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti è istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:»;

     2.2) alla lettera b), le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla seguente: «luogotenenti»;

     2.3) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) membri supplenti.»;

     g) all'articolo 1059, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;

     h) all'articolo 1273:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate:

     a) il primo terzo del personale appartenente:

     1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;

     2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285;

     b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

     1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);

     2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.»;

     2) il comma 5 è abrogato;

     i) all'articolo 1274, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea.»;

     l) all'articolo 1276:

     1) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

     «d-bis) luogotenente.»;

     2) al comma 2:

     2.1) le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;

     2.2) la parola «luogotenente» è sostituita dalla seguente: «primo luogotenente»;

     m) all'articolo 1277, comma 1:

     1) alla lettera b), dopo la parola «maresciallo», sono inserite le seguenti: «e luogotenente»;

     2) la lettera c) è soppressa;

     n) all'articolo 1278:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:

     a) 8 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;

     b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente.»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     o) l'articolo 1282 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1282 (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:

     a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b);

     b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.

     2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.

     3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207.

     4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059.

     5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).»;

     p) al libro quarto, titolo VII, capo XVII, sezione II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Primo luogotenente e qualifica speciale»;

     q) all'articolo 1315, comma 1, le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;

     r) l'articolo 1323 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1323 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica di primo luogotenente è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) quattro anni di anzianità di grado;

     b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;

     c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;

     d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

     2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).

     3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica.

     4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;

     s) all'articolo 1521, comma 2:

     1) alla lettera b), le parole «da maresciallo capo e primo maresciallo» sono sostituite dalle seguenti: «da maresciallo capo a primo maresciallo»;

     2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti:

     1) 1^ parte A: due anni;

     2) tutte le rimanenti parti: quattro anni.»;

     t) all'articolo 1522:

     1) alla rubrica, le parole «di luogotenente» sono sostituite dalle seguenti: «di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.».

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di marescialli

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2197-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 2197-ter (Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

     2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

     3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza.

     4. In relazione alla natura straordinaria del concorso:

     a) i vincitori sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e corrispondenti con le seguenti decorrenze:

     1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018;

     2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018;

     b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza nel grado di maresciallo;

     c) ai vincitori del concorso è assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.»;

     b) l'articolo 2251 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2251 (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016). - 1. Fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:

     a) a scelta, in misura non inferiore al 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno;

     b) per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

     2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.

     3. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

     4. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

     a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;

     b) quattro anni, per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami.

     5. Il numero delle promozioni a primo maresciallo è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814.

     6. Il numero di promozioni non conferito con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a), può essere devoluto in aumento al numero di promozioni da conferire con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa.

     7. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è formata l'aliquota di avanzamento. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).

     8. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell'articolo 1277, comma 1, lettera a), nell'ordine di ruolo con le seguenti modalità:

     a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5;

     b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;

     c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.»;

     c) dopo l'articolo 2251 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2251-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:

     a) a scelta;

     b) per concorso per titoli di servizio ed esami.

     2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

     3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

     a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;

     b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:

     1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

     2) sei anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

     4. Le promozioni sono conferite:

     a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalità di cui all'articolo 1273, comma 2;

     b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:

     1) Esercito italiano: n. 56;

     2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;

     3) Aeronautica militare: n. 78.

     5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).

     6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c).

     7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis.

 

     Art. 2251-ter (Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.

     2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonchè i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1282.

     3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.

     4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051.

     5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.

     Art 2251-quater (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 è inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.

     2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

     a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;

     b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

     c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

     Art 2251-quinquies (Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti). - 1. I primi marescialli e gradi corrispondenti in possesso della qualifica di luogotenente, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.

     2. I primi marescialli e gradi corrispondenti, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e se in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, lettera b-bis), sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianità 1° gennaio 2017.

     3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1, se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522 sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.

     4. Per i luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 2, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1522, è computata la parte eccedente dell'anzianità maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta una anzianità uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1522, detti sottufficiali sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i primi luogotenenti di cui al comma 3.

     5. Ai fini delle promozioni di cui al presente articolo non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 1051.»;

     d) all'articolo 2253:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, può essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado più un ulteriore anno.»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2207.

     1-ter. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, è richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di seguito riportato:

     a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni;

     b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni;

     c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni;

     d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.»;

     3) al comma 2, le parole «Fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2016»;

     4) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 6. Disposizioni a regime in materia di sergenti

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 690 è sostituito dal seguente:

     «Art. 690 (Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti). - 1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati:

     a) nel limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

     b) nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

     2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

     3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

     4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati:

     a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale;

     b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.»;

     b) l'articolo 774 è sostituito dal seguente:

     «Art. 774 (Stato giuridico dei frequentatori). - 1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a sergente si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei volontari in servizio permanente e quelle contenute nel regolamento.»;

     c) all'articolo 840, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:

     a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilità e più intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2;

     b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

     c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;

     d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;

     e) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.»;

     d) all'articolo 1283, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.»;

     e) all'articolo 1285:

     1) al comma 1, il numero «7» è sostituito dal seguente: «4»;

     2) al comma 2, il numero «7» è sostituito dal seguente: «5»;

     f) dopo l'articolo 1323, è inserito il seguente:

     «Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:

     a) otto anni di anzianità di grado;

     b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;

     c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;

     d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

     2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).

     3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capi da valutare per l'attribuzione della qualifica.

     4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;

     g) dopo l'articolo 978, è inserito il seguente:

     «Articolo 978-bis (Impiego dei sergenti). - 1. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, all'esito del corso di formazione, può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.».

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie in materia di sergenti

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 2198 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2198 (Regime transitorio dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017 per il reclutamento di personale in servizio permanente sono espletati e i vincitori conseguono la nomina secondo la normativa vigente prima della stessa data.»;

     b) dopo l'articolo 2254, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2254 bis. (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino al 31 dicembre 2016, per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

     a) sette anni, per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;

     b) sette anni, per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo nel 2017 sono formate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati:

     a) con anzianità nel grado 2010;

     b) con anzianità nel grado 2011;

     c) con anzianità nel grado 2012;

     d) con anzianità nel grado 2013.

     3. Le promozioni al grado di sergente maggiore capi e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

     a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti già iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi:

     1) 1° gennaio 2017, per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2008;

     2) 1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2009;

     b) 1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera a);

     c) 1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera b);

     d) 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera c);

     e) 1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera d).

     4. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore nel 2017 sono formate tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati:

     a) con anzianità nel grado 2010;

     b) con anzianità nel grado 2011;

     c) con anzianità nel grado 2012.

     5. Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

     a) 1° gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera a);

     b) 2 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera b);

     c) 3 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera c).

 

     Art. 2254-ter (Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica speciale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, con anzianità nel grado fino al 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

     2. Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

     a) tre anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017;

     b) quattro anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

     c) cinque anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;

     d) sei anni per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle seguenti condizioni:

     1) con anzianità di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2020;

     2) che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e quello di sergente fino all'anno 2010;

     e) sette anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e sono stati nominati sergente nell'anno 2011.

     3. La qualifica speciale è attribuita:

     a) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2;

     b) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera a);

     c) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera b).

 

     Art. 2254-quater (Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità, è attribuito con le seguenti modalità:

     a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a sergente maggiore capo;

     b) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;

     c) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;

     d) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.».

 

     Art. 8. Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 630, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti può essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

     b) all'articolo 701, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale nonchè i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa che può prevedere la possibilità per le Forze armate, nei limiti delle consistenze, di bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.»;

     c) all'articolo 841, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:

     a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilità, fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata;

     b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

     c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.»;

     d) all'articolo 957, comma 1:

     1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

     «e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio;»;

     2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;»;

     e) all'articolo 1306, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.»;

     f) all'articolo 1307, comma 3, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

     g) dopo l'articolo 1307, è inserito il seguente:

     «Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) otto anni di anzianità di grado;

     b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;

     c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;

     d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

     2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).

     3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei caporal maggiori capi scelti da valutare per l'attribuzione della qualifica.

     4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;

     h) all'articolo 1318:

     1) al comma 1, le parole «rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «a luogotenente»;

     2) al comma 2, le parole «primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;

     i) all'articolo 704, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.».

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2255 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2255-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste:

     a) 1° gennaio 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado;

     b) 1° aprile 2017, per i restanti caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012;

     c) 1° luglio 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017;

     d) 31 dicembre 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017.

     2. I caporal maggiori capi sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.

 

     Art. 2255-ter (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica speciale ha decorrenza 1° ottobre 2017.

     2. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.»;

     b) dopo l'articolo 2204, è inserito il seguente:

     «Art. 2204-bis (Riammissione in servizio dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente negli anni dal 2010 al 2016). - 1. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016 compreso in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704, comma 1-bis, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.».

 

     Art. 10. Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1791:

     1) al comma 1, le parole «percentuale del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale del 64 per cento»;

     2) al comma 2, le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 74 per cento»;

     b) all'articolo 1810, comma 1, dopo le parole «corrispondere ai», sono inserite le seguenti: «maggiori, tenenti colonnelli e»;

     c) dopo l'articolo 1810, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1810-bis (Stipendio). - 1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi:

     a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05;

     b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53;

     c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41;

     d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38;

     e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;

     f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100;

     g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;

     h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00;

     i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00;

     l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00;

     m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;

     n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00;

     o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00.

     2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, è attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo.

     3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 1810-ter (Indennità integrativa speciale). - 1. L'indennità integrativa speciale è attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati:

     a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;

     b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44;

     c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;

     d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;

     e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;

     f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;

     g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;

     h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;

     i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;

     l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;

     m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;

     n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;

     2. Le misure di indennità integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.»;

     d) l'articolo 1811 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1811 (Attribuzione stipendiale). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione è determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:

     a) Esercito italiano e Marina militare:

     1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto;

     2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei;

     3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;

     4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

     5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;

     6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

     7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;

     8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

     9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;

     b) Aeronautica militare:

     1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei;

     2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque;

     3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;

     4) colonnello con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

     5) colonnello, anni diciannove;

     6) tenente colonnello, con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

     7) tenente colonnello, anni diciannove;

     8) maggiore con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

     9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.

     3. Agli ufficiali superiori con più di ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.»;

     e) dopo l'articolo 1811, è inserito il seguente:

     «Art. 1811-bis (Progressione economica). - 1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe.

     2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.

     3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno di sevizio dalla nomina a ufficiale o dall'attribuzione della qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito, mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le classi maturate antecedentemente alla promozione, continuando la progressione economica del grado di provenienza fino all'inquadramento nel grado di tenente colonnello con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.»;

     f) all'articolo 1813:

     1) alla rubrica, le parole «al personale dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801.»;

     g) all'articolo 1814, comma 1, le parole «Al personale dirigente», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»;

     h) all'articolo 1815:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo»;

     2) al comma 1, la parola «dirigenti» è sostituita dalle seguenti: «generali e agli ufficiali superiori»;

     i) all'articolo 1816:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo»;

     2) al comma 1, le parole «Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti»;

     l) l'articolo 1817 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1817 (Assegno pensionabile). - 1. È attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità:

     a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94;

     b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94;

     c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93;

     d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26;

     e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;

     f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36;

     g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;

     h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36;

     i) tenente colonnello, euro 199,81;

     l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;

     m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36;

     n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.»;

     m) all'articolo 1819, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Gli importi dell'indennità di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     1-ter. Le modalità e i criteri per l'attribuzione della indennità di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa.

     1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennità è attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.»;

     n) l'articolo 1820 è sostituito dal seguente:

     «Art.1820 (Indennità dirigenziale). - 1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:

     a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;

     b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;

     c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;

     d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.

     2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennità di buonuscita.»;

     o) l'articolo 1822 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1822 (Indennità operative). - 1. L'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura mensile lorda di:

     a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti;

     b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti;

     c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;

     d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio complessivamente prestato;

     e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;

     f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;

     g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.

     4. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.

     5. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

     6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.»;

     p) l'articolo 1823 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1823 (Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro. Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;

     q) l'articolo 1824 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1824 (Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.»;

     r) all'articolo 1825:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori»;

     2) al comma 1, le parole «del personale dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori»;

     s) all'articolo 1826:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori»;

     2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:»;

     3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Al medesimo personale sono altresì attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»;

     t) dopo l'articolo 1826 è inserito il seguente:

     «Art. 1826 bis (Fondo). - 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonchè per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi.

     2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1.

     3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:

     a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;

     b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.

     4. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonchè dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.»;

     u) all'articolo 1870, comma 3:

     1) alla lettera i) le parole «e perequativa» sono sostituite dalle seguenti: «e dirigenziale»;

     2) la lettera l) è soppressa;

     v) a decorrere dal 1°gennaio 2018, l'articolo 1802 è abrogato;

     z) al libro sesto:

     1) al titolo IV, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «militare fino al grado di capitano»;

     2) al titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficiali generali e ufficiali superiori»;

     aa) all'articolo 1865:

     1) alla rubrica le parole «escluso dall'ausiliaria» sono sostituite dalle seguenti «alternativo all'istituto dell'ausiliaria»;

     2) al comma 1, le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992,» sono soppresse.

     2. All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», sono inserite le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».

     3. All'articolo 4, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il comma terzo è sostituito dal seguente:

     «Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'articolo 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1811 del medesimo decreto legislativo».

     4. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari.».

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231:

     a) al comma 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

     b) al comma 2:

     1) le parole «maggiore e tenente colonnello,» sono soppresse;

     2) le lettere c) e d) sono soppresse.

     6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

 

     TABELLA 2 [1]

     (ART. 2, COMMA 1-bis)

 

 

 

     1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

     1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.».

     7. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:

     a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;

     b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità nel grado;

     c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianità nel grado.

     7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:

     a) euro 327,03 per primo luogotenente;

     b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;

     c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale [2].

     8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche è determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate:

     a) caporal maggior capo scelto e gradi corrispondenti con cinque anni di anzianità di grado: feriale diurno euro 11,59; feriale notturno o festivo diurno euro 13,10; notturno festivo euro 15,11;

     b) sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con quattro anni di anzianità di grado: feriale diurno euro 12,59; feriale notturno o festivo diurno euro 14,23; notturno festivo euro 16,42;

     c) primo luogotenente: feriale diurno euro 14,83; feriale notturno o festivo diurno euro 16,76; notturno festivo euro 19,35.

     8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente [3].

     9. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e riveste il grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del tenente colonnello e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: feriale diurno euro 24,20; feriale notturno o festivo diurno euro 27,35; festivo notturno euro 31,56.

     9-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni [4].

     10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissato nelle seguenti misure annue lorde:

     a) euro 1.829, 40 con diciassette anni di servizio;

     b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio;

     c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio.

     11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito un assegno funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69 fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti ed è, cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e con gli assegni di cui all'articolo 2262-bis commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     12. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in euro 343,44, per i gradi di maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio in euro 299,55 e per il grado di sottotenente e gradi corrispondenti con più di quindici anni di servizio in euro 258,23.

     13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in euro 308,84.

     14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato in euro 46,00.

     15. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di impiego di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato nelle seguenti misure:

     a) euro 72,00 per i giorni dal lunedì al venerdì;

     b) euro 143,00 per i giorni di sabato e domenica.

     16. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

     17. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonchè agli ufficiali con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, in servizio al 30 settembre 2017, è corrisposto un assegno lordo una tantum pari ad euro 350,00.

 

     Art. 11. Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

     2. Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p), q), r), s), t), u) e z), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

     3. La modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettera a), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

     4. Le modificazioni apportate al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo 10, commi 3 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

     5. A decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da tabella 4 allegata al presente decreto. I risparmi, valutati in euro 145 milioni in termini di saldo netto da finanziare, determinati dalla riduzione delle consistenze di cui al presente comma:

     a) nel limite del 50 per cento, sono destinati alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

     b) per il rimanente 50 per cento sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della difesa.

     6. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2262, è inserito il seguente:

     «Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino - 1. Al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, è attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali, l'assegno ad personam di cui al presente comma non è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo.

     2. Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo di base, indennità dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa.

     3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009, ma è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.

     4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.

     5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

     6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennità di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360, calcolate su tale importo, assorbono l'assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo.

     7. Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un'anzianità pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l'indennità di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore.

     8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, è effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente.».

     7. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo, gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato, aumentati degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.

     8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 30 settembre 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti [5]:

     a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 800,00;

     b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianità nel grado: euro 1000,00;

     b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado: euro 400,00 [6];

     c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 1.200,00;

     d) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica: euro 1.300,00.

     e) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianità nella qualifica: euro 1.500,00.

     9. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le parole «e militari» sono sostituite dalle seguenti: «, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori».

     10. L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori.

     11. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d), la parola «subalterni», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»;

     b) agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, lettere b) e c), 1259, comma 1, lettere b) e c), 1260, comma 1, lettera b) e 1262, comma 1, lettera c), la parola «subalterni» è soppressa;

     c) all'articolo 1698, comma 2, le parole «ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)», sono sostituite dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»;

     d) all'articolo 691, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

     12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1072-ter, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate modifiche alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della medesima legge.

     13. A decorrere dal 1° ottobre 2017, ai caporal maggiori capi scelti con anzianità giuridica anteriore al 1° gennaio 2017, al raggiungimento del quarto anno di permanenza nel grado, è attribuito il parametro stipendiale del caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado, di cui alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

     14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni:

     a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;

     b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;

     c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. L'indennità di cui all'articolo 9, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08 [7].

     14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018 [8].

     15. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [9].

 

     Art. 12. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 198.324.008 per l'anno 2017, a euro 365.441.497 per l'anno 2018, a euro 376.196.103 per l'anno 2019, a euro 391.159.254 per l'anno 2020, a euro 392.093.761 per l'anno 2021, a euro 397.651.176 per l'anno 2022, a euro 398.654.773 per l'anno 2023, a euro 396.238.900 per l'anno 2024, a euro 392.551.316 per l'anno 2025 e a euro 388.841.811 a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

     b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato [10];

     c) quanto a euro 6.824.008 per l'anno 2017, a euro 233.441.497 per l'anno 2018, a euro 244.196.103 per l'anno 2019, a euro 259.159.254 per l'anno 2020, a euro 260.093.761 per l'anno 2021, a euro 265.651.176 per l'anno 2022, a euro 266.654.773 per l'anno 2023, a euro 264.238.900 per l'anno 2024, a euro 260.551.316 per l'anno 2025 e a euro 256.841.811 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

     2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TABELLE 1 - 3

 

Tabella 4

(Art. 11, comma 5)

 


[1] Tabella così corretta con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 23 giugno 2017, n. 144.

[2] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.

[3] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.

[4] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.

[5] Alinea così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.

[6] Lettera inserita dall'art. 10 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.

[7] Lettera così modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.

[8] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.

[9] Comma così modificato dall'art.

[10] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.10 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.