§ 46.8.650 - D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.
Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/12/2019
Numero:173


Sommario
Art. 1.  Disposizioni comuni a più categorie
Art. 2.  Disposizioni a regime in materia di ufficiali
Art. 3.  Disposizioni transitorie in materia di ufficiali
Art. 4.  Disposizioni a regime in materia di marescialli
Art. 5.  Disposizioni transitorie in materia di marescialli
Art. 6.  Disposizioni a regime in materia di sergenti
Art. 7.  Disposizioni transitorie in materia di sergenti
Art. 8.  Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa
Art. 9.  Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa
Art. 10.  Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare
Art. 11.  Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Art. 12.  Copertura finanziaria


§ 46.8.650 - D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.

(G.U. 5 febbraio 2020, n. 29 - S.O. n. 8)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonchè correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

     Visto l'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;

     Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1447/2019, emesso nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emesso nella seduta del 17 ottobre 2019;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disposizioni comuni a più categorie

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 212, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonchè dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.»;

     b) all'articolo 622:

     1) al comma 1, lettera c), le parole «ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.»;

     c) all'articolo 635:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera f), dopo le parole «per inidoneità psico-fisica», sono inserite le seguenti: «e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)»;

     1.2) alla lettera g) le parole «, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi» sono soppresse;

     1.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

     «g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.

     1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.»;

     3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste ovvero perchè l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.»;

     d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

     1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;

     e) all'articolo 645, alla rubrica, dopo la parola «categorie», sono aggiunte le seguenti: «nei concorsi pubblici»;

     f) all'articolo 668, comma 1:

     1) alla lettera a), numero 1), le parole «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;

     2) alla lettera b), numero 1), la parola «contrammiraglio» è sostituita dalla seguente: «capitano di vascello»;

     3) alla lettera c), numero 1), le parole «generale di brigata aerea» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;

     g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola «armi,» è inserita la seguente: «corpi,»;

     h) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

     «Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare). - 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:

     a) nei limiti delle vacanze organiche;

     b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;

     c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.»;

     i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole «il diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;

     l) all'articolo 798-bis, comma 1:

     1) alla lettera b):

     1.1) al numero 1), le parole «1.500 primi marescialli, 4.600» sono sostituite dal seguente numero: «6.100»;

     1.2) al numero 2), le parole «1.350 primi marescialli, 3.950» sono sostituite dal seguente numero: «5.300»;

     1.3) al numero 3) le parole «1.800 primi marescialli, 5.300» sono sostituite dal seguente numero: «7.100»;

     2) alla lettera c):

     2.1) al numero 1), i numeri «41.330» e «22.900» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «42.080» e «22.150»;

     2.2) al numero 2), i numeri «7.950» e «5.600» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «8.325» e «5.225»;

     2.3) al numero 3) i numeri «7.050» e «6.200» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «7.425» e «5.825»;

     m) all'articolo 843, comma 1, dopo la parola «specialità» sono inserite le seguenti: «o qualificazioni»;

     n) all'articolo 858, comma 3, le parole «, salvo quanto disposto dall'articolo 859» sono soppresse;

     o) all'articolo 861, il comma 2 è abrogato;

     p) all'articolo 862:

     1) ai commi 1 e 3, le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;

     2) al comma 2, le parole «l'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «il militare»;

     3) al comma 4:

     3.1) le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;

     3.2) dopo le parole «dimissioni volontarie dal grado» sono inserite le seguenti: «, purchè non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego»;

     q) all'articolo 880, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.»;

     r) dopo l'articolo 911, è inserito il seguente:

     «Art. 911-bis (Aspettativa per assenze indebitamente fruite). - 1. Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti è imputabile a colpa del militare.»;

     s) all'articolo 923, comma 5:

     1) le parole «un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa» sono sostituite dalle seguenti: «la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause»;

     2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.»;

     t) all'articolo 930:

     1) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

     «1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente:

     a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;

     b) volontari in ferma prefissata annuale o raffermati nonchè volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio.»;

     2) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

     «1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.

     1-quater. Il transito è precluso nei seguenti casi:

     a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4;

     b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;

     c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.

     1-quinquies. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632.»;

     3) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

     «1-sexies. Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, può presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al comma 1.»;

     u) all'articolo 1000, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) Esercito italiano: 55 anni;

     b) Marina militare: 55 anni;

     c) Aeronautica militare:

     1) ruolo naviganti:

     1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;

     1.2) ufficiali superiori: 52 anni;

     2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;»;

     v) dopo l'articolo 1051, è inserito il seguente:

     «Art. 1051-bis (Promozioni in particolari situazioni). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianità o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica.»;

     z) l'articolo 1084-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:

     a) raggiungimento del limite di età;

     b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;

     c) infermità;

     d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).

     2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.

     3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonchè per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.

     4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.

     5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.

     6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.»;

     aa) all'articolo 1275:

     1) al comma 1, la parola «specializzazione» è sostituita dalla seguente: «specialità»;

     2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.»;

     3) il comma 6-bis è abrogato;

     bb) all'articolo 1280:

     1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

     a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;

     b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

     c) nocchieri di porto: 6 anni;

     d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.»;

     2) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

     «4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.

     4-quater. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»;

     3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.»;

     cc) all'articolo 1359, comma 3, le parole «nè a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione» sono soppresse;

     dd) all'articolo 1370, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.»

     ee) all'articolo 1377, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.»;

     ff) all'articolo 1381, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:

     a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;

     b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente.»;

     gg) all'articolo 1389, comma 1, lettera b), le parole «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, 90 giorni»;

     hh) all'articolo 1494, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore e non può essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, è ammesso d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.

     5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.»;

     ii) dopo l'articolo 1837-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 1837-ter (Assistenza in favore del personale militare cessionario dei cani delle Forze armate riformati). - 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Il personale militare di cui al primo periodo fruisce dell'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00 per ciascun cane.»;

     ll) all'articolo 2209-septies:

     1) alla rubrica, le parole «quadri al» sono sostituite dalle seguenti: «quadri per il»;

     2) al comma 1, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti»;

     3) al comma 3:

     3.1) la lettera a) è soppressa;

     3.2) alla lettera c), la parola «luogotenente» è sostituita dalle seguenti: «primo luogotenente o della qualifica speciale».

 

     Art. 2. Disposizioni a regime in materia di ufficiali

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 210:

     1) alla rubrica le parole «e paramedico» sono soppresse;

     2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1.1. Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.»;

     b) all'articolo 652:

     1) al comma 1, le parole «di uno dei diplomi di laurea, definiti» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali definite»;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di età non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.»;

     c) all'articolo 653, comma 1, alinea:

     1) le parole «diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «laurea magistrale»;

     2) dopo le parole «forze di completamento», sono inserite le seguenti: «in possesso di laurea magistrale»;

     d) all'articolo 655:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a):

     1.1.1) al numero 4), le parole «purchè in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «e non hanno superato il 30° anno di età, purchè in possesso dell'idoneità in attitudine militare e»;

     1.1.2) al numero 4-bis), dopo le parole «terzo anno», sono inserite le seguenti: «, non hanno superato il 30° anno di età»;

     1.2) alla lettera b), la parola «rivestito» è sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»;

     1.3) alla lettera c), la parola «rivestito» è sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»;

     1.4) alla lettera d):

     1.4.1) dopo le parole «accademie militari» sono inserite le seguenti: «iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero»;

     1.4.2) le parole «ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico,» sono soppresse;

     2) il comma 5 è abrogato;

     e) l'articolo 656 è sostituito dal seguente:

     «Art. 656 (Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente). - 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:

     a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;

     b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento;

     c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al 5 per cento.

     2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.»;

     f) all'articolo 659, il comma 3 è abrogato;

     g) all'articolo 678, comma 4, dopo le parole «senza demerito», sono inserite le seguenti: «per almeno 18 mesi»;

     h) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo le parole «dal ruolo dei sergenti,» sono inserite le seguenti: «ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente,»;

     i) all'articolo 724, comma 3, lettera b), la parola «undici» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

     l) all'articolo 725, comma 2, primo periodo, le parole «e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso» sono sostituite dalle seguenti: «e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta»;

     m) all'articolo 801:

     1) al comma 1, le parole «del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2.»;

     n) all'articolo 831:

     1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) conseguito la laurea magistrale;»;

     2) al comma 4, primo periodo:

     2.1) dopo le parole «I capitani» sono inserite le seguenti: «e i maggiori»;

     2.2) le parole «ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso»;

     3) al comma 5:

     3.1) l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno:

     a) un'età non superiore a 50 anni;»;

     3.2) la lettera c) è soppressa;

     3.3) alla lettera d), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

     4) al comma 6, primo periodo, dopo la parola «capitani», sono inserite le seguenti: «e i maggiori»;

     5) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

     «6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, è consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.»;

     6) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «al comma 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 6-bis e 6-bis.1»;

     o) l'articolo 859 è abrogato;

     p) all'articolo 894, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza.»;

     q) all'articolo 900, comma 1, le parole «I tenenti colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli»;

     r) all'articolo 909, comma 4, le parole «che devono essere» sono soppresse;

     s) dopo l'articolo 965, è inserito il seguente:

     «Art. 965-bis (Ammissione a dottorato di ricerca). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»;

     t) all'articolo 988-bis, comma 1, le parole «56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore», sono sostituite dalle seguenti: «60° anno di età»;

     u) all'articolo 1009, comma 2, le parole «Il personale militare non direttivo e non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il restante personale militare»;

     v) all'articolo 1034, comma 2, le parole «per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1094, comma 3»;

     z) all'articolo 1037, comma 1:

     1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

     «a-bis) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito;»;

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;»

     3) alla lettera c), le parole «alla lettera b), nonchè dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);

     aa) all'articolo 1039, comma 1, lettera b), dopo la parola «unità», è inserita la seguente: «aerea»;

     bb) all'articolo 1064, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.»;

     cc) all'articolo 1071, comma 2, le parole «al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio»;

     dd) all'articolo 1088, comma 1, le parole «riconosciuti dal Ministro con propria determinazione» sono sostituite dalla seguente: «comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza»;

     ee) all'articolo 1094, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019.»;

     ff) alle tabelle 1, 2 e 3, al quadro I, la nota a) è soppressa;

     gg) alla tabella 1, a ciascuno dei quadri da I a IX, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di capitano, è inserito il seguente periodo: «Superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale (*)»;

     hh) alla tabella 1, in calce a ciascuno dei quadri da I a IX, è inserito, in fine, il seguente periodo: «(*) Requisito richiesto a decorrere dall'anno successivo a quello di adozione del decreto ministeriale.»;

     ii) alla tabella 1:

     1) a ciascuno dei quadri I, II e V, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il prescritto diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la prescritta laurea magistrale»;

     2) al quadro III, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;

     ll) alla tabella 2, al quadro I, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello, la parola «specialistica» è sostituita dalla seguente: «magistrale»;

     mm) alla tabella 3:

     1) a ciascuno dei quadri I e II, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, la parola «specialistica» è sostituita dalla seguente: «magistrale»;

     2) a ciascuno dei quadri III e IV, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, dopo le parole «Aver conseguito la laurea» è inserita la seguente: «magistrale».

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di ufficiali

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2196-bis:

     1) al comma 1, lettera a), le parole «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «52 anni»;

     2) al comma 1-quater, le parole «alla data di pubblicazione del bando» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di presentazione della domanda»;

     3) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

     «1-quinques. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a):

     a) fino all'anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano;

     b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).»;

     b) all'articolo 2230, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-quinquies), è riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.»;

     c) dopo l'articolo 2231-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 2231-ter (Disposizione transitoria per il transito nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti). - 1. L'articolo 930, comma 1-sexies, si applica agli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a decorrere dal 1° gennaio 2018.»;

     d) all'articolo 2233-quater:

     1) al comma 2:

     1.1) all'alinea, le parole «e generale di brigata» sono soppresse;

     1.2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonchè ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016;

     b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.»;

     2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016.»;

     e) all'articolo 2239, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

     «3-quater. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica è richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.»;

     f) all'articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole «per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031;».

 

     Art. 4. Disposizioni a regime in materia di marescialli

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 655-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.»;

     b) all'articolo 682:

     1) al comma 4:

     1.1) alla lettera a), numero 3), le parole «nell'anno in cui è bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;

     1.2) alla lettera b), numero 1), le parole «nell'anno in cui è bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;

     2) al comma 5:

     2.1) all'alinea, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     2.2) alla lettera a):

     2.2.1) al numero 1.2, la parola «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

     2.2.2) al numero 1.4), le parole «nell'anno in cui è bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;

     2.2.3) al numero 2), il numero «40°» è sostituito dal seguente: «45°»;

     2.3) alla lettera b), le parole «dieci» e «sette» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette» e «tre»;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;

     c) all'articolo 760, comma 1-bis, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

     d) l'articolo 762 è sostituito dal seguente:

     «Art. 762 (Stato giuridico dei frequentatori). - 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualità di allievo. Il personale militare di cui all'articolo 682, comma 4, lettera b), all'atto dell'assunzione della qualità di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed è restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola.

     2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.

     3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.»;

     e) all'articolo 816, comma 2, dopo le parole «ripartiti in», sono inserite le seguenti: «categorie e»;

     f) all'articolo 972, comma 1, primo periodo:

     1) le parole «a corsi di particolare livello tecnico» sono soppresse;

     2) dopo le parole «Aeronautica militare», sono inserite le seguenti: «a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,»;

     g) all'articolo 1273:

     1) al comma 1, le parole «dei sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente ai ruoli dei marescialli»;

     2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;»;

     3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità, assicurando almeno una promozione per specialità.»;

     h) all'articolo 1278:

     1) al comma 1, lettera a), il numero «8» è sostituito dal seguente: «7»;

     2) al comma 3, lettera b), il numero «7» è sostituito dal seguente: «6»;

     i) all'articolo 1323:

     1) al comma 1:

     1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

     «1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:»;

     1.2) alla lettera c):

     1.2.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;

     1.2.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;

     1.3) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

     4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;

     l) l'articolo 1325 è abrogato;

     m) all'articolo 1328, comma 2, le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;

     n) all'articolo 1517, comma 5:

     1) alla lettera f), le parole «tromba in Sib basso» sono soppresse;

     2) alla lettera g), prima delle parole «trombone tenore», sono inserite le seguenti: «tromba in Sib basso,»;

     o) all'articolo 1521, comma 2:

     1) alla lettera a), le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

     2) alla lettera b):

     2.1) al numero 1), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

     2.2) al numero 2), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

     2.3) al numero 3), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»;

     2.4) al numero 4), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

     2.5) al numero 5), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»;

     p) all'articolo 1522, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui agli articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c), sono riferiti all'ultimo biennio.».

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di marescialli

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2197:

     1) al comma 1:

     1.1) le parole «Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino» sono sostituite dalla seguente: «Sino»;

     1.2) dopo le parole «articolo 679,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

     1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;

     b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, numero 244, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 52 anni.»;

     3) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

     b) all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera c), dopo le parole «sede di servizio», sono inserite le seguenti: «; se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, è assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato»;

     c) dopo l'articolo 2197-ter, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2197-quater (Concorso straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

     2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) la laurea.

     b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

     3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.

     4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi.

 

     Art. 2197-quinquies (Disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, già ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.

     2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.

     3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.»;

     d) dopo l'articolo 2250-quater, è inserito il seguente:

     «Art. 2250-quinquies (Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare). - 1. Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 1273, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.»;

     e) all'articolo 2251-bis:

     1) alla rubrica, le parole «fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021» sono soppresse;

     2) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:

     a) 8 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

     b) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

     c) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;

     d) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).

     7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:

     a) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2012;

     b) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2013.».

     7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

     a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

     b) 2 luglio 2020, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;

     c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;

     d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);

     e) 1° luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

     f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;

     g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;

     h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);

     i) 1° luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

     l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;

     m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;

     n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).

     7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2, lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare con anzianità 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo è così determinata:

     a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianità di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione;

     b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianità di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.»;

     f) all'articolo 2251-ter:

     1) alla rubrica, le parole «l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione»;

     2) al comma 1, dopo le parole «in servizio» sono inserite le seguenti: «permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio,»;

     3) al comma 2, le parole «dell'articolo 1282» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1056, comma 2»;

     4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2037, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:

     a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;

     b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

     c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

     d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

     e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

     f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

     g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

     h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6;

     i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;

     l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);

     m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);

     n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli capi con anzianità fino al 31 dicembre 2019;

     o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianità 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a);

     p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianità 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).

     3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

     a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

     b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

     c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

     d) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

     e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

     f) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016.

     3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito al comma 3-bis.

     3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, è formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3-bis, lettera g).

     3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.

     3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

     a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a);

     b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b);

     c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c);

     d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d);

     e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e);

     f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f).

     3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

     a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

     b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

     c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8.»;

     5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.»;

     g) all'articolo 2251-quater:

     1) al comma 2:

     1.1) le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;

     1.2) alla lettera c), le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;

     1.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

     «c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;

     c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

     c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);

     c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);

     c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);

     c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);

     c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);

     c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);

     c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).»;

     2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2.

     2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

     2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

     2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

     a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;

     b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;

     c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;

     d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011.

     2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

     a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

     b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;

     c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

     d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.»;

     h) all'articolo 2251-quinquies, comma 3, le parole «se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522» sono soppresse;

     i) dopo l'articolo 2251-quinquies, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2251-sexies (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario, maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020, in deroga all'articolo 1278, comma 3, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente:

     a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

     b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

     2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote, rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati:

     a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

     b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

     3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono promossi con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di cui al comma 2, lettera a).

     4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, è incluso in un'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dall'articolo 1278.

 

     Art. 2251-septies (Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, è incluso in una aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento.

     2. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e 1522, ai fini dell'avanzamento al grado superiore è computata la parte eccedente di anzianità maturata nei precedenti gradi.

     3. Il personale che ha maturato l'anzianità prevista per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale è incluso in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.».

 

     Art. 6. Disposizioni a regime in materia di sergenti

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 690:

     1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, dopo le parole «concorsi interni», sono inserite le seguenti: «e successivo corso di formazione basico,»;

     1.2) alla lettera a), le parole «nel limite minimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del 60 per cento»;

     1.3) alla lettera b), le parole «nel limite massimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite minimo del 40 per cento»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;

     b) l'articolo 691 è abrogato;

     c) all'articolo 773:

     1) alla rubrica, le parole «aggiornamento e formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico»;

     2) al comma 1, le parole «aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico di durata non superiore»;

     d) all'articolo 840, comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive,» sono inserite le seguenti: «anche qualificate e complesse,»;

     e) l'articolo 1284 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1284 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene ad anzianità.»;

     f) all'articolo 1285:

     1) al comma 1:

     1.1) le parole «, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta,» sono soppresse;

     1.2) le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;

     2) al comma 2, le parole «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»;

     g) all'articolo 1286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici aeromobili, il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.»;

     h) all'articolo 1287:

     1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

     a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;

     b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;

     c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

     d) nocchieri di porto: 2 anni;

     e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni.

     3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

     a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

     b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

     c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;

     d) nocchieri di porto: 4 anni;

     e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.»;

     2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»;

     i) all'articolo 1288, comma 1, le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni»;

     l) all'articolo 1323-bis:

     1) al comma 1:

     1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

     «Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:»;

     1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

     1.3) alla lettera c):

     1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;

     1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;

     1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

     4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.».

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie in materia di sergenti

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2197-quinquies, è inserito il seguente:

     «Art. 2197-sexies (Concorso straordinario per il ruolo dei sergenti). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.

     2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

     b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

     c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

     3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.

     4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;

     b) all'articolo 2254-bis:

     1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell'avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo, le promozioni sono così determinate:

     a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza prevista al comma 1-ter;

     b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

     1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);

     2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno;

     c) ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

     1-ter. Fino al 31 dicembre 2019 i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono:

     a) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;

     b) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;

     c) 5 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

     d) 4 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.»;

     2) al comma 2, alinea, le parole «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2017»;

     3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Al 1° gennaio 2020, sono promossi al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianità di grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non promossi nelle aliquote fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in ruolo:

     a) la prima metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione;

     b) i sergenti maggiori con anzianità 2014;

     c) la seconda metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione.

     2-ter. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2021 è formata l'aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con anzianità nel grado 2016.

     2-quater. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2022 sono formate le seguenti distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori:

     a) con anzianità nel grado 1° gennaio 2017;

     b) con anzianità nel grado 2 gennaio 2017;

     c) con anzianità nel grado 3 gennaio 2017.»;

     4) al comma 3, dopo le parole «corrispondenti» sono inserite le seguenti: «, in deroga al comma 1-bis, per l'anno 2017,»;

     5) al comma 4, le parole «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017»;

     6) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

     a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

     b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.»;

     7) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti è così disciplinata:

     a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;

     b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a).»;

     c) all'articolo 2254-ter:

     1) al comma 1, dopo le parole «1323-bis,» sono inserite le seguenti: «commi 1, lettere b), c) e d)» e dopo le parole «nel grado fino al» sono aggiunte le seguenti: «31 dicembre»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

     a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;

     b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;

     c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

     d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;

     e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;

     f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;

     g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

     h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);

     i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);

     l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c);

     m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024;

     n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a);

     o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).»;

     3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

     2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;

     4) il comma 3 è abrogato;

     d) all'articolo 2254-quater, comma 1, lettera a), dopo le parole «sergente maggiore capo», sono inserite le seguenti: «e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017».

 

     Art. 8. Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 704:

     1) al comma 1, la parola «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro»;

     2) al comma 1-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della difesa sono altresì definite le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.»;

     b) all'articolo 782, comma 1:

     1) le parole «All'atto dell'ammissione» sono sostituite dalle seguenti: «I volontari ammessi»;

     2) le parole «i volontari devono» sono sostituite dalle seguenti: «hanno l'obbligo di»;

     3) le parole «dalla conseguita specializzazione» sono soppresse;

     c) l'articolo 1049 è abrogato;

     d) all'articolo 1307-bis:

     1) al comma 1:

     1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:»;

     1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

     1.3) alla lettera c):

     1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;

     1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono aggiunte le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;

     1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

     4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;

     e) all'articolo 1308, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.

     4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»;

     f) all'articolo 1309:

     1) al comma 1, la parola «specializzazione» è sostituita dalla seguente «specialità»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.»;

     g) all'articolo 1524, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.».

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2204-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016»;

     b) l'articolo 2205 è abrogato;

     c) dopo l'articolo 2207, è inserito il seguente:

     «Art. 2207-bis (Ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per gli anni dal 2025 al 2028, in deroga all'articolo 798-bis, comma 1, lettera c), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 798, comma 2, le dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina dell'Aeronautica militare sono determinate nelle seguenti unità:

     a) per l'anno 2025:

     1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;

     2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;

     3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata;

     b) per l'anno 2026:

     1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.730 in servizio permanente e 22.500 in ferma prefissata;

     2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.150 in servizio permanente e 5.400 in ferma prefissata;

     3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.250 in servizio permanente e 6.000 in ferma prefissata;

     c) per l'anno 2027:

     1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.930 in servizio permanente e 22.300 in ferma prefissata;

     2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.250 in servizio permanente e 5.300 in ferma prefissata;

     3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.350 in servizio permanente e 5.900 in ferma prefissata;

     d) per l'anno 2028:

     1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;

     2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;

     3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.»;

     d) all'articolo 2255-ter:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

     a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;

     b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

     c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

     d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);

     e) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).»;

     2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

     2-ter. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

     2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

     a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

     b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

     c) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

     d) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

     2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica speciale è cosi disciplinata:

     a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;

     b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a);

     c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b);

     d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).».

 

     Art. 10. Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1792, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo comma 1, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.»;

     b) all'articolo 1808:

     1) al comma 1, alinea:

     1.1) la parola «ovvero» è soppressa:

     1.2) dopo la parola «internazionali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale,»;

     2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

     3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1.»;

     c) all'articolo 1809, comma 1:

     1) alla lettera e), la parola «contributo» è sostituita dalla seguente: «maggiorazione»;

     2) le lettere f) ed i) sono soppresse;

     3) alla lettera h), la parola «indennità» è sostituita dalla seguente: «contributo».

     2. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10:

     1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:

     a) euro 327,03 per primo luogotenente;

     b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;

     c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.»;

     2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     «8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.»;

     3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     «9-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.»;

     b) all'articolo 11:

     1) al comma 8:

     1.1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017» e le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono soppresse;

     1.2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado: euro 400,00;»;

     2) al comma 14, lettera c), le parole «commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17»;

     3) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

     «14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.»;

     4) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

     3. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30.

 

     Art. 11. Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

     1. All'articolo 2262-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole «che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere da tale data»;

     b) al comma 8:

     1) le parole «, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, è effettuata alla» sono sostituite dalle seguenti: «e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono dalla»;

     2) dopo le parole «a tenente», sono inserite le seguenti: «o corrispondente, ove più favorevole»;

     c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

     «8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, è corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:

     a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;

     b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e corrispondenti;

     c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.

     8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis è altresì corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati:

     a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;

     b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;

     c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.

     8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente comma è corrisposto un assegno una tantum pari a euro 250,00.

     8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter è corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:

     a) al personale di cui alla lettera a), euro 65,00 nell'anno 2020;

     b) al personale di cui alla lettera b), euro 80,00 nell'anno 2020;

     c) al personale di cui alla lettera c), euro 90,00 nell'anno 2020.».

     2. Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 175.297,00 per l'anno 2020, euro 77.137,00 per l'anno 2021, euro 7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00 per l'anno 2023, euro 1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro 12.630.367,26 per l'anno 2026, euro 2.333.502,26 per l'anno 2027, euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere dall'anno 2029.

     3. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1826-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono incrementate di euro 550.905,00 a decorrere dall'anno 2025.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4), del presente decreto.

 

     Art. 12. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in euro 10.806.676 per l'anno 2019, a euro 51.178.957 per l'anno 2020, a euro 66.730.488 per l'anno 2021, a euro 67.138.422 per l'anno 2022, a euro 66.886.675 per l'anno 2023, a euro 62.890.363 per l'anno 2024, a euro 57.658.882 per l'anno 2025, a euro 61.650.883 per l'anno 2026, a euro 58.675.371 per l'anno 2027, a euro 56.013.508 per l'anno 2028 e a euro 54.912.770 a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

     2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 916.042 a decorrere dall'anno 2020.

     3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.