§ 98.1.26687 - Legge 3 luglio 1991, n. 195.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/07/1991
Numero:195


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre [...]


§ 98.1.26687 - Legge 3 luglio 1991, n. 195.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991

(G.U. 3 luglio 1991, n. 154)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1990, n. 414, e 5 marzo 1991, n. 65.

     La sospensione dei termini di scadenza, di prescrizione e di decadenza da qualsiasi diritto sostanziale, ad eccezione di quelli di natura fiscale, e processuale di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, non convertito in legge, opera anche per i soggetti domiciliati, residenti o aventi sede, alla data del 13 dicembre 1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, dal 13 dicembre 1990 al 4 giugno 1991.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142

     All'art. 1:

     al comma 2, primo periodo, le parole: ", in linea di massima," sono soppresse;

     al comma 4, la parola: "indicazione" è sostituita dalla seguente: "proposta";

     al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e le autorità di bacino"; al terzo periodo, dopo le parole: "attività produttive" sono aggiunte le seguenti: "e la tutela dell'ambiente".

     All'art. 2:

     al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Regione siciliana ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183".

     All'art. 4:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono prorogati" sono aggiunte le seguenti: "dalle rispettive scadenze"; al terzo periodo, le parole: ", vaglia cambiari o assegni bancari" sono sostituite dalle seguenti: "o vaglia cambiari"

     All'art. 5:

     al comma 3, dopo le parole: "al Ministero dei lavori pubblici" sono aggiunte le seguenti: "ed al Ministero dell'ambiente";

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, già differito al 30 aprile 1991 dall'art. 20 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 luglio 1991".

     All'art. 6:

     al comma 1, primo periodo, le parole da: "ed il termine fissato" fino alla fine del periodo sono soppresse;

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991 relativi alla Regione Basilicata, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici pubblici, con priorità per l'edilizia scolastica, è avviato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, un programma di adeguamento antisismico. Per l'attuazione di tale programma è autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993";

     al comma 3, dopo le parole: "da utilizzarsi" sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con le regioni interessate".

     All'art. 8:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La destinazione delle risorse deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico ed approvata dall'Autorità per l'Adriatico";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993";

     al comma 4, primo periodo, le parole: "nella parte terminale dei" sono sostituite dalla seguente: "nei";

     al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "nelle aree" sono aggiunte le seguenti: "ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni,"; al secondo periodo, dopo le parole: "dei rifiuti speciali" sono aggiunte le seguenti: "della marmettola".

     Dopo l'art. 9, è aggiunto il seguente:

     "Art. 9-bis. - 1. Il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, riferibile anche ai contenuti della domanda di cui al comma 2 dell'articolo predetto, già prorogato al 31 dicembre 1990 dall'art. 2 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1991".