§ 17.3.149 - D.L. 3 maggio 1991, n. 142 .
Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/05/1991
Numero:142


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di [...]
Art. 2.      1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito di territori di cui all'art. 1, un [...]
Art. 3.      1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, è riconosciuta la [...]
Art. 4.      1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito [...]
Art. 5.      1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991, [...]
Art. 6.      1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e [...]
Art. 7.      1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella [...]
Art. 8.      1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di [...]
Art. 9.      1. Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi [...]
Art. 9 bis.  [17]
Art. 10.      1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.149 - D.L. 3 maggio 1991, n. 142 [1] .

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

(G.U. 4 maggio 1991, n. 103)

 

 

     Art. 1.

     1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991

     2. Entro il 15 giugno 1991, il Ministro per il coordinamento della protezione civile valuta l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il successivo provvedimento legislativo di cui al comma 5. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla Regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto [2] .

     3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1 sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

     4. Su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento; le relative opere saranno realizzate secondo le procedure ordinarie previste dalla legislazione in materia [3] .

     5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica, la Regione siciliana, sentiti gli enti locali e le autorità di bacino ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività produttive e la tutela dell'ambiente. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; stabilisce altresì gli oneri a carico dello Stato, della regione e degli enti locali [4] .

 

          Art. 2.

     1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito di territori di cui all'art. 1, un programma di adeguamento antisismico, in conformità alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'art. 1, le modalità di attuazione del programma sono definite, con riferimento alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

     2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Regione siciliana ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183 nonché con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca. [5].

 

          Art. 3.

     1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro. Il relativo onere, valutato nel limite massimo complessivo di lire un miliardo, resta a carico, per quote, rispettivamente dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, per la Regione siciliana, e dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, per la Regione Basilicata.

     2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

     3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industria di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

     4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria, prorogabile per altri sei mesi.

     5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e vengono rimborsate dalla Regione siciliana e dalla Regione Basilicata, alle quali è concesso, rispettivamente, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 e del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 4.

     1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della provincia di Siracusa e nei comuni di Militello in Val di Catania e Scordia della provincia di Catania. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cureranno in appendice ai bollettini dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati, residenti o aventi sede o stabilimento nei comuni predetti, dimostrino di avere subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari, ricompresi nella proroga dei termini di scadenza di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Nei riguardi dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, domiciliati, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni sopra indicati, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. Le sospensioni e proroghe disposte dal presente comma operano anche a favore delle persone fisiche e giuridiche domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 in altri comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, che siano state colpite da ordinanza sindacale di sgombero anteriormente al 31 gennaio 1991, con riferimento alle abitazioni o ai locali destinati ad attività produttive [6] .

     2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 2), dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 e fino al 30 giugno 1991, dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonché delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilate.

     3. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perché inagibili per effetto degli eventi di cui all'art. 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità dei fabbricati, dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

     4. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

     5. Le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati anche ad uso diverso da abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni indicati al comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, all'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta di cui al comma 4 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonché alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

     6. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'art. 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto.

     7. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonché qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonché dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

     8. fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito.

     9. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 3,3 miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1993, si provvede, relativamente al 1991, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 e, relativamente al 1992 e al 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 5.

     1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991, per danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria e agli edifici pubblici, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale di progetti delle opere da eseguire e da completare, nonché il programma degli interventi necessari.

     3. Entro i successivi trenta giorni le regioni, d'intesa con le autorità di bacino, integrano i programmi degli interventi tenendo conto degli schemi previsionali ai sensi dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predispongono il piano finanziario, per quanto di loro competenza, e comunicano al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'ambiente i programmi di risanamento ambientale [7] .

     4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa di lire 150 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'art. 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale".

     6. Le provvidenze previste dall'art. 4-bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, sono estese alla provincia di Ferrara, entro i limiti di spesa stabiliti dallo stesso articolo.

     6 bis. Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, già differito al 30 aprile 1991 dall'art. 20 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 luglio 1991 [8] .

     7. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, si applicano le provvidenze e le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

     8. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, non utilizzate in favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto, possono essere utilizzate in favore dei comuni di cui alla lettera b) del medesimo articolo. La quota relativa alle perizie per l'accertamento dei danni è assegnata, su richiesta, alle regioni interessate.

     9. Per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente predispone, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un apposito piano di intervento per la redazione e l'attuazione del quale è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Tutela dei terreni agricoli dagli incendi".

 

          Art. 6.

     1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 [9] .

     2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla Regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti franosi.

     2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991 relativi alla Regione Basilicata, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici pubblici, con priorità per l'edilizia scolastica, è avviato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, un programma di adeguamento antisismico. Ove il costo di adeguamento superi l'80 per cento del costo di ricostruzione è ammessa la demolizione e la ricostruzione dell'edificio. Per l'attuazione di tale programma è autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 [10] .

     3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate secondo le modalità previste dall'art. 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 [11] .

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti "Reintegro fondo per la protezione civile", "Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990, relativi alla Regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto", "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'art. 30-bis della legge n. 38 del 1990".

 

          Art. 7.

     1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni, dai loro consorzi e dalle province interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 8.

     1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 70 , è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La destinazione delle risorse deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico ed approvata dall'Autorità per l'Adriatico [12] .

     2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993 [13] .

     3. Il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 è concesso con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche con possibilità di esame da parte delle regioni delle domande presentate entro il 31 dicembre 1990, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

     4. Per il completamento dei programmi di intervento in corso adottati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio e conseguenti necessari interventi nelle opere di adduzione idropotabile che interessano le aree urbane che risultano collegate ai fiumi Po e Adige, purché ricomprese nei territori ad elevato rischio ambientale di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, i comuni e loro consorzi ricadenti nei suddetti territori compresi nei bacini idrografici del Po e dell'Adige sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti, o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi. L'onere di ammortamento dei suddetti mutui, valutato in lire 12 miliardi annui a decorrere dal 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato. La Regione Veneto, ai fini degli obiettivi di cui sopra ricompresi nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Polesine, è autorizzata a realizzare operazioni di mutuo per l'ammontare complessivo di lire 20 miliardi, con onere di ammortamento valutato in lire 3 miliardi annui posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1992. Le richieste di mutuo sono presentate alle regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'ambiente, il quale provvede, entro venti giorni dalla richiesta, alla verifica delle compatibilità con gli obiettivi del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi del citato art. 7 della legge n. 349 del 1986, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Al predetto onere per il triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento "Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 [14].

     5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel triennio 1991-1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in lire 70 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 80 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti "Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico", "Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale" e relativamente al 1991 utilizzando, quanto a lire 3 miliardi, parte dell'accantonamento "Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione".

     6. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a dare corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e il risanamento ambientali nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, degli stabilimenti industriali di Massa Carrara e di Manfredonia. A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno 1991, di lire 17 miliardi per gli interventi di bonifica e smaltimento dei rifiuti speciali della marmettola a favore di Massa Carrara e di lire 18 miliardi a favore di Manfredonia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'art. 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, così come determinata dalla tabella C allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405 [15] .

 

          Art. 9.

     1. Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della Regione siciliana provvede alle attività necessarie, con le modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della Regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data [16] .

     2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilità speciale istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania" viene trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata "Presidente della Regione siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania". I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della Regione siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato.

 

          Art. 9 bis. [17]

     1. Il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, riferibile anche ai contenuti della domanda di cui al comma 2 dell'articolo predetto, già prorogato al 31 dicembre 1990 dall'art. 2 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1991.

 

          Art. 10.

     1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente all'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla Regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 luglio 1991, n. 195.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11-bis del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 15-septies del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 maggio 1991, n. 106, e così sostituito dalla legge di conversione.

[13]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine per la contrazione dei mutui di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 1997 dall'art. 7 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

[15]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[16]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1998 dall'art. 13 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

[17]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.