§ 98.1.26453 - Legge 19 novembre 1987, n. 470.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/1987
Numero:470


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val [...]


§ 98.1.26453 - Legge 19 novembre 1987, n. 470.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

(G.U. 19 novembre 1987, n. 271)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 - 1. Gli interventi previsti dal presente decreto, volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:

     a) nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, e della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, così come individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1987;

     b) limitatamente agli articoli 2, 4, 5, 5-bis, 7 e 11, ai comuni delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale, così come individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987. Alla definitiva individuazione dei comuni predetti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, anche a rettifica ed integrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987.

     2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 990 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire 665 miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle amministrazioni dello Stato si applica l'art. 8, comma 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

     3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere eseguite o da completare, nonché il programma degli interventi necessari per il ritorno alla normalità, riferiti in particolare alle opere igieniche, in relazione agli interventi urgenti nelle zone colpite dalle calamità di cui al comma 1.

     4. Entro i successivi quindici giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti il Consiglio dei Ministri, le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla individuazione, nell'ambito delle somme di cui al comma 2, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.

     5. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro, né con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

     6. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

     7. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti nell'attesa dell'approvazione di una legge organica, in cui si definiscono obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia. In attuazione della legge organica, la regione Lombardia, in armonia con le istanze espresse dagli enti locali, definirà la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione e riconversione, anche a completamento organico degli interventi di emergenza affidati con il presente decreto. Il piano ed il programma sono mirati alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di inserimento dei territori della valle nella realtà economica regionale, di propulsione della produzione industriale ed agricola, di sviluppo del turismo, di potenziamento dei servizi e di incremento dell'occupazione, nella salvaguardia del patrimonio sociale e culturale delle popolazioni, in un quadro di compatibilità ambientale e di sicurezza idrogeologica, in particolare per quel che riguarda il bacino dell'Adda e del lago di Como. A tal fine è autorizzato, a carico del fondo per la protezione civile, un primo stanziamento di 5 miliardi di lire a favore della regione Lombardia.

     8. Al fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione dell'ecosistema della Valtellina, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un comitato per l'esame delle misure tecniche, amministrative e finanziarie ai fini della valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'ambiente e composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, della regione Lombardia e della provincia di Sondrio. Il comitato deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi finalizzati a superare la fase dell'emergenza, per tali intendendosi tutti quelli finanziati con le disponibilità del fondo per la protezione civile".

     All'art. 2:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'art. 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse in concomitanza degli eventi calamitosi senza che si abbiano più loro notizie, quando sia decorso un anno dal 18 luglio 1987, con la procedura di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875";

     al comma 5, le parole: "dalla regione Lombardia alla quale" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni e province autonome alle quali".

     All'art. 3:

     al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nell'art. 1, comma 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto".

     All'art. 4:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Nei comuni di Valdisotto e di Torre S. Maria in provincia di Sondrio per le superfici nelle quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, si è verificata la totale distruzione dei terreni agricoli la cui coltivabilità non è più ripristinabile, può essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. Nel caso di esercizio di tale facoltà i terreni passano al demanio comunale. L'indennizzo è esteso alle scorte vive o morte danneggiate o distrutte, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla regione Lombardia. Agli imprenditori agricoli a titolo principale di età superiore a 55 anni che, a causa della totale distruzione dei terreni agricoli di cui al presente comma, abbiano perduto l'azienda può essere altresì concessa un'indennità una tantum di cessazione dell'attività agricola, con criteri e modalità da determinarsi dalla regione Lombardia";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito, per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989. L'indennità di cui sopra viene riconosciuta anche agli imprenditori non a titolo principale con la riduzione del 50 per cento";

     il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. Qualora le alluvioni abbiano depositato materiali sterili su terreni coltivati e la loro rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è assunta a carico dello Stato";

     il comma 11 è sostituito dal seguente:

     "11. Qualora, in dipendenza dagli eventi alluvionali, derivi alla produzione agricola, nella campagna 1987-88, una perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, le aziende agricole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonché le aziende agricole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici per i versamenti compresi tra il 19 luglio 1987 ed il 31 ottobre 1988, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni";

     al comma 12, dopo le parole: "e dipendenti dalle aziende agricole con", sono inserite le seguenti: "perdita della";

     il comma 17 è sostituito dal seguente:

     "17. L'assegnazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo viene effettuata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo la procedura stabilita dall'art. 3, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590";

     al comma 18 sono soppresse le parole: ", in relazione alle occorrenze più urgenti,".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'art. 1 nei commi di cui al comma 1 dello stesso art. 1, può essere concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della determinazione del danno si computa altresì il valore delle scorte perite o danneggiate.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, competenti ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determinano i criteri, le modalità, le priorità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze, ivi compresi contributi aggiuntivi, sino alla misura massima del 25 per cento dell'entità del danno, in relazione alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale dell'azienda.

     3. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie.

     4. Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario di 160 miliardi, per l'anno finanziario 1987, a favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonché un contributo straordinario di 20 miliardi, da ripartire fra i comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)".

     Dopo l'art. 5, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 5-bis -1. Tutti i contributi erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di sovvenzione, per le finalità di cui al presente decreto, non concorrono a formare base imponibile agli effetti delle imposte dirette.

     Art. 5-ter - 1. I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1987 e 1988, purché residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), prima delle eccezionali calamità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già arruolati ed in servizio, nel territorio della provincia di appartenenza.

     2. I giovani di cui al comma 1 sono utilizzati presso gli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano o degli enti locali territoriali per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici oltre che per partecipare alla realizzazione di progetti mirati al ripristino del territorio, finanziati dallo Stato e dagli altri enti citati.

     3. I giovani che intendono beneficiare delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

     4. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

     Art. 5-quater - 1. A favore delle imprese ubicate nei comuni della Valtellina, isolati dalla frana della Val Pola, che commercializzano prodotti fabbricati in luogo verso il restante territorio nazionale attraverso la rete viaria della Confederazione elvetica, o che, comunque ubicate, distribuiscono carburante, gasolio e nafta per riscaldamento nei comuni predetti, è corrisposto un contributo commisurato ai maggiori costi di trasporto effettivamente sostenuti rispetto alle tariffe di trasporto previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relativi decreti ministeriali applicativi.

     2. Il contributo è corrisposto per la merce trasportata a partire dal 18 luglio 1987 e fino al ripristino della viabilità ordinaria, limitatamente ai beni per i quali vengono forniti i necessari documenti doganali.

     3. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Alla liquidazione del contributo provvede la regione Lombardia, previo accertamento effettuato da parte di una apposita commissione tecnica composta da rappresentanti della prefettura, della intendenza di finanza e della camera di commercio di Sondrio.

     4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 8 miliardi, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

     Art. 5-quinquies - 1. Ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale siti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali oggetto del presente decreto, è corrisposto:

     a) un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito in caso di possibilità di ripristino del bene danneggiato eseguito su autorizzazione comunale;

     b) una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella misura di lire 5 milioni per ogni vano catastale sino ad un massimo di lire 50 milioni nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le regioni e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento ed i criteri di indennizzo definitivo.

     2. Gli indennizzi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.

     3. L'onere complessivo, valutato in lire 50 miliardi, è imputato al fondo per la protezione civile per l'esercizio 1987".

     All'art. 6:

     il comma 1 è soppresso.

     All'art. 7:

     al comma 1, dopo le parole: "per interventi urgenti", sono inserite le seguenti: "di sistemazione idraulica".

     All'art. 8:

     al comma 1, sono premessi i seguenti:

     "01. Al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno 1987-1988 nelle scuole funzionanti nelle località della provincia di Sondrio colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, l'amministrazione della pubblica istruzione è autorizzata ad adottare i necessari provvedimenti, anche in deroga alle norme vigenti, in materia di costituzione di cattedre o posti orario di insegnamento e di utilizzazione del personale docente.

     02. Le supplenze annuali e temporanee per l'anno scolastico 1987-1988 nelle scuole di cui al comma 1 sono conferite, dopo l'espletamento delle operazioni di conferma dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1986-1987 aventi titolo al mantenimento in servizio anche per l'anno scolastico 1987-1988, con precedenza assoluta agli aspiranti residenti nei distretti interessati.

     03. Sono convalidati gli atti ed i provvedimenti già adottati ai fini e nelle materie di cui ai commi 01 e 02, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto".

     All'art. 9:

     al comma 1, le parole: "concordando le relative modalità con gli enti locali interessati" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, e concordando le relative modalità con gli altri enti locali".

     L'art. 10 è soppresso.

     All'art. 11:

     al comma 3, le parole: "cessioni di beni e alle prestazioni di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "cessioni e prestazioni di cui al comma 1".

     Dopo l'art. 11, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 11-bis - 1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse sulla base:

     a) delle domande presentate dagli aventi titolo, rese sotto la loro personale responsabilità e con dichiarazioni di notorietà per quanto attiene alla veridicità degli elementi dichiarati;

     b) delle certificazioni rilasciate dal comune di competenza che attestino l'effettività della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalità fra gli eventi calamitosi ai quali è riferito il presente decreto e la situazione di danno rilevante ai fini della sua applicazione.

     2. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile sono tenuti a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sulle spese sostenute in attuazione del presente decreto.

     Art. 11-ter - 1. Gli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b) si attuano anche nei comuni delle province di Grosseto e di Viterbo e nel comune di Castellammare di Stabia, colpiti da eccezionali avversità atmosferiche. L'individuazione dei comuni predetti ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri. Per far fronte agli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire a carico del fondo per la protezione civile".

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     "Art. 12 - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in complessive lire 1.410 miliardi, ivi comprese le minori entrate di cui all'art. 11, valutate in lire 5 miliardi, si provvede, quanto a lire 545 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 150 miliardi l'accantonamento "Risoluzione convenzionale per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli", per lire 45 miliardi l'accantonamento "Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno", per lire 200 miliardi l'accantonamento "Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti" e per lire 150 miliardi l'accantonamento "Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare compreso quello sanitario"; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto a lire 560 miliardi per lo stesso anno 1988, mediante mutui da contrarre ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, al cui onere di ammortamento, valutato in lire 37 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Difesa del suolo", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     L'art. 13 è soppresso.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.