§ 98.1.28006 - D.L. 20 luglio 1987, n. 293 .
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/07/1987
Numero:293


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'effettuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'individuazione dei comuni dell'Italia settentrionale colpiti dalle eccezionali avversità [...]
Art. 2.      1. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate, ubicate nei comuni di cui all'art. 1, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche, il [...]
Art. 3.      1. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del [...]
Art. 4.      1. Per sostenere le attività di interesse turistico localizzate nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi contributi aggiuntivi alle imprese [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28006 - D.L. 20 luglio 1987, n. 293 [1].

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987.

(G.U. 21 luglio 1987, n. 168)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini dell'effettuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'individuazione dei comuni dell'Italia settentrionale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.

     2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 240 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 240 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 215 miliardi per l'anno 1988.

     3. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere valutato in complessivi 10 miliardi di lire è posto a carico del fondo per la protezione civile.

     4. Il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche provvede altresì a ricerche specifiche nei territori di cui al comma 1 e a tal fine è integrato da un rappresentante designato, di volta in volta, dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

 

          Art. 2.

     1. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate, ubicate nei comuni di cui all'art. 1, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche, il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato della somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 90 miliardi per l'anno 1988.

 

          Art. 3.

     1. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, possono essere concessi contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 7-bis, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, nella misura prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Il relativo onere fa carico all'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi prevista dal medesimo art. 12, comma 4.

     2. In alternativa ai contributi di cui al comma 1, alle imprese interessate possono essere concessi finanziamenti agevolati di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo art. 9.

     3. Le domande devono essere presentate entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, intendendosi all'uopo applicabili le procedure stabilite in attuazione dell'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

 

          Art. 4.

     1. Per sostenere le attività di interesse turistico localizzate nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi contributi aggiuntivi alle imprese turistico-alberghiere interessate. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è incrementata della somma di lire 10 miliardi per l'anno 1987, da assegnare alle regioni competenti secondo criteri da stabilirsi dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno"; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa suolo", intendendosi di pari importo ridotta l'autorizzazione di spesa recata per l'anno medesimo dall'art. 1 del decreto-legge 9 luglio 1987, n. 263, con conseguente riduzione proporzionale delle quote previste per lo stesso anno 1988 dal comma 1 del medesimo art. 1.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 19 novembre 1987, n. 470, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.