§ 98.1.27994 - D.L. 9 luglio 1987, n. 263 .
Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/07/1987
Numero:263


Sommario
Art. 1.      1. In attesa dell'entrata in vigore della legge organica sulla difesa del suolo, è autorizzata la spesa di lire 920 miliardi, così ripartita
Art. 2.      1. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente [...]
Art. 3.      1. Per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative e funzionali dei servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, del magistrato alle acque di Venezia, del [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987 e a lire 900 miliardi per l'anno 1988, si provvede [...]
Art. 5.      1. Restano ferme, nell'applicazione del presente decreto, le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente e, segnatamente, [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27994 - D.L. 9 luglio 1987, n. 263 [1].

Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.

(G.U. 9 luglio 1987, n. 158)

 

     Art. 1.

     1. In attesa dell'entrata in vigore della legge organica sulla difesa del suolo, è autorizzata la spesa di lire 920 miliardi, così ripartita:

     a) lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e di lire 490 miliardi nell'anno finanziario 1988, per interventi in materia di opere idrauliche;

     b) lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1988 per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'art. 1, primo comma, lettera c), della legge 7 marzo 1985, n. 99;

     c) lire 370 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e lire 360 miliardi nell'anno finanziario 1988, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica, di consolidamento e di difesa del suolo nonchè di navigazione interna di loro competenza.

     2. Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica nei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate come prioritarie dagli studi di piano di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per il completamento e la formazione di studi di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento dei servizi idrografico, mareografico, sismico e dighe nonchè, fino a lire 10 miliardi, di cui 5 nell'anno finanziario 1987, per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse. Una quota di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987 è destinata alla urgente revisione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorità per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile.

     3. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera c) del comma 1, pari a lire 30 miliardi, è utilizzata per la formazione ed il completamento degli studi dei piani di bacino a carattere regionale.

     4. Le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono utilizzate in base a programmi redatti tenendo conto dei seguenti criteri integrati di priorità;

     a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

     b) realizzazione di interventi che gli studi indichino come necessari per una organica sistemazione.

     5. Il programma relativo agli interventi di competenza statale è redatto dal Ministro dei lavori pubblici, secondo le finalità ed i criteri di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'acquisizione del relativo parere, da formularsi entro sessanta giorni dalla presentazione ed è, quindi, adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici nei successivi trenta giorni.

     6. Lo stanziamento di cui alla lettera c) del comma 1 è ripartito nel rispetto delle finalità e dei criteri indicati nei commi 3 e 4 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

     7. I programmi di cui al comma 4 nei quali siano previsti interventi finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     8. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministro dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione.

     9. Ferme restando le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai fini del presente decreto il termine di cui all'art. 17 della medesima legge è ridotto a trenta giorni.

 

          Art. 2.

     1. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore di 100.000 mc ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale.

     2. Resta di competenza statale l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

 

          Art. 3.

     1. Per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative e funzionali dei servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, del magistrato alle acque di Venezia, del magistrato per il Po di Parma, delle sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e della direzione generale acque ed impianti elettrici, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 ed in vista della legge organica per la difesa del suolo, i servizi, che sono costituiti come servizi nazionali della difesa del suolo, e la direzione generale, che assume la denominazione di Direzione generale per la difesa del suolo e nel cui ambito sono istituiti il servizio studi ed il servizio piani e programmi, sono riorganizzati e potenziati secondo le disposizioni del presente articolo.

     2. Il Ministro dei lavori pubblici provvede, previa verifica della congruità dell'attuale distribuzione del personale del Ministero, alla organizzazione della Direzione generale per la difesa del suolo, da dotare delle strutture tecniche necessarie a costituire il supporto informativo, scientifico, progettuale e promozionale dell'attività dello Stato nel settore della difesa del suolo, ivi compreso il coordinamento degli studi della pianificazione di bacino e della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui al comma 3, si provvede alla riorganizzazione dei servizi nazionali per la difesa del suolo, cui è attribuita autonomia funzionale nell'ambito del dicastero, garantendo che di essi possano avvalersi il Ministero dell'ambiente ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     3. Ai fini del presente articolo è istituito un comitato tecnico-scientifico per la formulazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di proposte per la riorganizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa del suolo, nonchè per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamenti nel settore della difesa del suolo. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici: è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di esso fanno parte il direttore generale della difesa del suolo, i presidenti di sezione del Consiglio superiore nonchè esperti in rappresentanza dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per la protezione civile, dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'industria, del Consiglio nazionale delle ricerche nonchè esperti di organizzazione della pubblica amministrazione di chiara fama, designati dal Ministro per la funzione pubblica.

     4. E' autorizzata la variazione in aumento secondo l'allegata tabella A, nei limiti di 560 unità, delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nonchè l'utilizzazione, secondo l'allegata tabella B, di uno dei nove posti di primo dirigente amministrativo di cui alla nota b), in calce al quadro A della tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 760, e di uno dei nove posti di dirigente superiore tecnico e di uno dei ventisette posti di primo dirigente tecnico di cui alle note c) e d), in calce al quadro B della stessa tabella. Alla copertura dei posti dirigenziali si provvede secondo le procedure previste dalle norme vigenti e alla copertura dei nuovi posti, di cui all'allegata tabella A, si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986.

     5. I servizi nazionali per la difesa del suolo, così potenziati e riorganizzati, forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni ed agli enti locali e possono avvalersi dell'attività di enti ed organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza.

     6. Il servizio idrografico, cui restano affidati i compiti attribuiti dalle leggi vigenti, non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si articola in un ufficio centrale e negli uffici o sezioni autonome previsti dalle norme vigenti e provvede tra l'altro;

     a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni sui fenomeni meteo-idro-climatologici;

     b) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la circolazione delle acque;

     c) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque e per i progetti e le esecuzione di importanti lavori idraulici e di bonifica;

     d) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia e idrografia.

     7. Il servizio mareografico si articola in un ufficio centrale ed in sezioni direttamente dipendenti, aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime e provvede, tra l'altro, al rilevamento sistematico, all'elaborazione, all'archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idrooceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della geofisica e della meteorologia, al fine di soddisfare in particolare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali, nonchè al coordinamento della partecipazione italiana in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di oceanografia.

     8. Il servizio dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche e provvede tra l'altro;

     a) all'esame dei progetti di massima ed esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai centomila metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a dieci metri;

     b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite-sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera a);

     c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

     d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera a).

     9. Il servizio sismico, articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene la difesa del suolo.

     10. I servizi organizzano e gestiscono una rete nazionale di rilevamento dei dati definendo con le regioni le integrazioni ed i coordinamenti necessari all'espletamento delle loro funzioni.

     11. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori tecnici, che fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale assunto successivamente al 30 aprile 1979 ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 e degli art. 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inquadrato nel personale non di ruolo e successivamente inquadrato in ruolo con le modalità di cui all'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987 e a lire 900 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Difesa suolo".

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 del presente decreto, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1987, in lire 11.800 milioni per l'anno 1988 e in lire 12.100 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento di servizi del Ministero dei lavori pubblici".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Restano ferme, nell'applicazione del presente decreto, le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente e, segnatamente, quelle di cui all'art. 2 ai fini del concerto ed all'art. 6 ai fini dell'impatto ambientale.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella omessa


[1]  Non convertito in legge.