§ 46.2.9 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1482.
Norme sull'amministrazione e la contabilità degli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:18/11/1965
Numero:1482


Sommario
Art. 1.      Le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sono estese agli enti dell'Esercito e della Marina
Art. 3.      Il regolamento unificato per l'attuazione del presente decreto sarà emanato entro il 31 dicembre 1966, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del [...]
Art. 4.      Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1967


§ 46.2.9 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1482. [1]

Norme sull'amministrazione e la contabilità degli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni, sono estese alla Marina e all'Aeronautica, in quanto applicabili in relazione alle specifiche esigenze e agli ordinamenti di ciascuna delle predette forze armate. E' abrogato l'art. 28 del citato testo unico.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sono estese agli enti dell'Esercito e della Marina.

     Le disposizioni dell'art. 10 della citata legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, concernenti la vendita ad economia di materiali dichiarati fuori uso, sono estese agli enti dell'Esercito e della Marina.

 

          Art. 3.

     Il regolamento unificato per l'attuazione del presente decreto sarà emanato entro il 31 dicembre 1966, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1967.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quanto previsto dai regolamenti di cui allo stesso art. 7 sono abrogate o cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi regolamenti per effetto dell’art. 7 della L. 14 novembre 2000, n. 331.