§ 80.6.78 – Legge 8 marzo 1999, n. 50.
Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:08/03/1999
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
Art. 2.  (Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)
Art. 3.  (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)
Art. 4.  (Relazione annuale di semplificazione)
Art. 5.  (Analisi dell'impatto della regolamentazione)
Art. 6.  (Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)
Art. 7.  (Testi unici).
Art. 8.  (Testo unico in materia di pubblico impiego)
Art. 9.  (Norme finali)
Art. 10.  (Copertura finanziaria)
Art. 11.  (Applicazione di disposizioni)


§ 80.6.78 – Legge 8 marzo 1999, n. 50.

Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.

(G.U. 9 marzo 1999, n. 56).

 

     Art. 1. (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

     1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

 

          Art. 2. (Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

     1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.";

     b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo";

     c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:

     "g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

     g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.";

     d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5 bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".

     2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

     "Art. 20 bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

     a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

     b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".

 

          Art. 3. (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) [1]

 

          Art. 4. (Relazione annuale di semplificazione)

     1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

     2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

 

          Art. 5. (Analisi dell'impatto della regolamentazione)

     1. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali] [2].

     2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

 

          Art. 6. (Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)

     1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.

 

          Art. 7. (Testi unici). [3]

     [1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

     a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [4] ;

     b) nelle leggi annuali di semplificazione;

     c) nell'allegato 3 della presente legge;

     d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;

     f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

     f bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici [5] ;

     2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi direttivi: [6]

     a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

     c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

     d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

     e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

     f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

     g) [7]

     h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.

     3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.

     4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

     5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

     6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

     7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.]

 

          Art. 8. (Testo unico in materia di pubblico impiego) [8]

 

          Art. 9. (Norme finali)

     1. Le attività di semplificazione previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data [9] .

     2. E' abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

     3. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

     4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".

     5. [10]

     6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".

     7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999".

 

          Art. 10. (Copertura finanziaria)

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. (Applicazione di disposizioni)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

 

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

Procedimenti da semplificare

 

     1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici

     legge 11 luglio 1986, n. 390.

     2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

     3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri

     testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

     decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.

     4) [Procedimenti inerenti alla nautica da diporto

     legge 11 febbraio 1971, n. 50] [11].

     5) [Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992

     legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5] [12].

     6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario

     codice civile, articolo 2545;

     decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

     7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative

     decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

     decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;

     legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale

     regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;

     regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;

     regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;

     regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;

     legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;

     legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;

     legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonché tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo 14;

     codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;

     norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;

     disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;

     norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;

     legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;

     legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b).

     9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati

     norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

     decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;

     regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

     10) Procedimento relativo alle spese di giustizia

     regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;

     regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

     11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari

     legge 8 agosto 1895, n. 556;

     regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;

     legge 21 febbraio 1989, n. 99;

     testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

     legge 3 aprile 1979, n. 103;

     legge 11 maggio 1971, n. 390;

     decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;

     decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

     legge 25 aprile 1957, n. 283;

     legge 29 dicembre 1990, n. 405;

     decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

     decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

     decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

     12) [13]

     13) [14]

     14) [15]

     15) [16]

     testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.

     16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato

     decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

     [17) Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;

     decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67] [17].

     18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia

     testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;

     regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.

     19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche

     testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;

     legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;

     regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.

     20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.

     testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

     decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998.

     21) Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

     [22) Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

     decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;

     legge 16 settembre 1960, n. 1014;

     legge 27 luglio 1978, n. 392;

     legge 15 dicembre 1990, n. 396] [18].

     23) [19]

     24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale

     decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.

     25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale

     decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.

     26) [20]

     27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti

     codice della navigazione, articolo 73;

     regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.

     28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale

     legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.

     29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione

     decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;

     regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

     regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

     legge 23 dicembre 1977, n. 952;

     legge 9 luglio 1990, n. 187;

     decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

     30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti:

     decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     legge 13 maggio 1997, n. 132;

     legge 8 luglio 1998, n. 222. [21]

     31) [22]

     32) [23]

     33) Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale

     legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.

     34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;

     decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;

     regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.

     35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

     testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.

     36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.

     37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.

     [38) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni

     legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3] [24].

     [39) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni

     legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     legge 8 agosto 1985, n. 431] [25].

     40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati

     testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.

     41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici

     legge 5 agosto 1981, n. 416.

     42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato

     decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;

     decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;

     decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.

     43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato [26]

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     legge 3 marzo 1951, n. 193;

     decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

     [44) Procedimento per:

     - il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

     - l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;

     - verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento

     legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;

     decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9] [27].

     45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca

     codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;

     norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;

     decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301 bis;

     decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;

     legge 13 luglio 1965, n. 836;

     decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;

     decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;

     legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;

     legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;

     decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47 bis;

     decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-sexies;

     legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.

     46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

     decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

     47) [28]

     48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria

     codice della navigazione, articoli 753 e 775.

     49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili

     codice della navigazione, articoli da 861 a 873.

     50) [29]

     51) [30]

     52) [31]

     53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto

     legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.

     54) [32]

     55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)

     codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;

     norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 194.

     56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura

     legge 7 marzo 1996, n. 108;

     decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996;

     decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;

     decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

     57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket

     decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

     decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396; - decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251.

 

 

Allegato 2

(articolo 1, comma 1)

Procedimenti strumentali da disciplinare in modo uniforme ai sensi

dell'articolo 20, comma 5, lettera a), della legge n. 59 del 1997

 

     1) Procedimento di liquidazione della pensione

     decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;

     decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30 bis e 30 ter;

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;

     legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;

     legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.

     2) Procedimento di liquidazione una tantum

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

     legge 2 aprile 1958, n. 322.

     3) Procedimento per il riscatto

     testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;

     decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

     4) Procedimento di spese in economia

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     legge 5 agosto 1978, n. 468;

     decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;

     decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

     decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

     decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;

     decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;

     decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

     decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;

     decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

     decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

     decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

     regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;

     regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

     regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;

     decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

     decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

     decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

     regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;

     decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;

     regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;

     decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;

     decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;

     regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;

     decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;

     regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;

     decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;

     decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;

     decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.

     5) [33]

 

 

Allegato 3

(articolo 7, comma 1)

Materie oggetto di riordino

 

     1) Ambiente e tutela del territorio

     2) Urbanistica ed espropriazione

     3) Finanze e tributi

     4) Documentazione amministrativa e anagrafica

     5) Agricoltura

     6) Pesca e acquacoltura

     7) Università e ricerca

     7 bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi [34]

     7 ter) Debito pubblico [35]

     7 quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture [36]

     8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

     9) formazione e istruzione professionale [37]

     9 bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [38] .

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 ed abrogato dall'art. 11 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 28 novembre 2005, n. 246.

[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[6] Alinea così sostituito dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340

[7] Lettera abrogata dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[9] Comma modificato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[10] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[11] Numero abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[12] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[13] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[14] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[15] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[16] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[17] Numero abrogato dall’art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[18] Numero abrogato dall’art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[19] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[20] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[21] Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[22] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[23] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[24] Numero abrogato dall’art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[25] Numero abrogato dall’art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[26] Numero così modificato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[27] Numero abrogato dall’art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[28] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[29] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[30] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[31] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[32] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[33] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[34] Numero inserito dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[35] Numero inserito dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[36] Numero inserito dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[37] Numero aggiunto dall'art. 88 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[38] Numero inserito dall'art. 7 della L. 24 novembre 2000, n. 340.