§ 80.11.31 - D.P.R. 2 agosto 1979, n. 461.
Regolamento per le spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:02/08/1979
Numero:461


Sommario
Art. 1.      Il Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà eseguire in economia i [...]
Art. 2.      Le spese di cui all'art. 1 sono autorizzate dai dirigenti, ai sensi degli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
Art. 3.      Le forniture di cui al precedente art. 1 che comportino una spesa superiore a L. 5.000.000 devono essere ordinate previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che [...]
Art. 4.      Per i lavori e le forniture di importo superiore a L. 5.000.000 dovrà essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, [...]
Art. 5.      Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia, di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti
Art. 6.      Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture [...]
Art. 7.      È vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di [...]


§ 80.11.31 - D.P.R. 2 agosto 1979, n. 461.

Regolamento per le spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(G.U. 24 settembre 1979, n. 262)

 

 

     Art. 1.

     Il Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà eseguire in economia i seguenti servizi entro il limite di L. 75.000.000 sempreché non rientrino nella competenza esclusiva del Provveditorato generale dello Stato o dell'Istituto

     Poligrafico dello Stato:

     1) manutenzione e riparazioni di mobili, arredi, utensili; manutenzione, riparazione ed adattamento locali e dei relativi impianti; spese per il riscaldamento;

     2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante e lubrificanti;

     3) manutenzione e riparazione di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di informazioni, immagini e dati;

     4) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; produzione di inserti cinematografici, con esclusione dell'acquisto di apparecchi fotografici e cinematografici;

     5) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche di impianti, apparecchiature e attrezzature nonché acquisto di accessori e parti di ricambio;

     6) spese per indagini e rilevazioni che non rientrino nella previsione dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 e non siano di competenza dell'Istituto centrale di statistica;

     7) spese per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni e dibattiti;

     8) compensi e onorari per la redazione di articoli, notiziari, bollettini, programmi, conferenze, per la compilazione di opuscoli, disegni, grafici etc., per recensioni di libri, per traduzioni e recensioni di opuscoli, articoli, per lavoro di correzione di bozze;

     9) abbonamenti e acquisto di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari; spese per rilegature;

     10) spese postali, telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;

     11) acquisto di generi di cartoleria, di litografia e fotografie; acquisto di materiale per disegno;

     12) acquisto di decorazioni, medaglie, diplomi, oggetti per premi;

     13) spese di dogana, di trasporto, di spedizione, di imballaggio e di facchinaggio.

 

          Art. 2.

     Le spese di cui all'art. 1 sono autorizzate dai dirigenti, ai sensi degli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 3.

     Le forniture di cui al precedente art. 1 che comportino una spesa superiore a L. 5.000.000 devono essere ordinate previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della fornitura renda necessario il ricorso di una determinata persona o ditta.

     La scelta, ove non ricada sulla persona o ditta che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, dovrà essere adeguatamente motivata.

 

          Art. 4.

     Per i lavori e le forniture di importo superiore a L. 5.000.000 dovrà essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, nominata dal dirigente di cui all'art. 2.

     Ogni altro lavoro o fornitura in economia deve essere dichiarata regolarmente eseguita dal funzionario richiedente.

 

          Art. 5.

     Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia, di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti.

     Per gli acquisti deve essere inoltre allegata la dichiarazione del consegnatario, dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico inventariale quando sia necessario.

 

          Art. 6.

     Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del consegnatario cassiere.

     Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     È vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti, o forniture quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.