§ 51.4.55 – D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272.
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:28/07/1989
Numero:272


Sommario
Art. 1.  (Disposizione generale).
Art. 2.  (Assegnazione degli affari).
Art. 3.  (Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili).
Art. 4.  (Sezioni di corte di appello per i minorenni).
Art. 5.  (Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili).
Art. 6.  (Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni).
Art. 7.  (Centri per la giustizia minorile).
Art. 8.  (Servizi dei centri per la giustizia minorile).
Art. 9.  (Centri di prima accoglienza).
Art. 10.  (Organizzazione delle comunità).
Art. 11.  (Organizzazione degli istituti di semilibertà).
Art. 12.  (Servizi diurni).
Art. 13.  (Coordinamento dei servizi).
Art. 14.  (Programmi di formazione per operatori minorili).
Art. 15.  (Difensore di ufficio).
Art. 16.  (Organi delle notificazioni).
Art. 17.  (Comunicazione ai servizi).
Art. 18.  (Casellario giudiziale per i minorenni).
Art. 19.  (Regime transitorio delle iscrizioni).
Art. 20.  (Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione).
Art. 20 bis.  Verbale di consegna.
Art. 21.  (Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo).
Art. 22.  (Provvedimenti in caso di accompagnamento).
Art. 23.  (Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità).
Art. 24.  (Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale).
Art. 25.  (Giudice del riesame e dell'appello).
Art. 26.  (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto).
Art. 27.  (Sospensione del processo e messa alla prova).
Art. 28.  (Spese per interventi).
Art. 29.  (Spese processuali).
Art. 30.  (Disposizioni transitorie).
Art. 31.  (Oneri finanziari relativi all'articolo 28).
Art. 32.  (Oneri finanziari relativi all'articolo 29).


§ 51.4.55 – D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(G.U. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

     2. Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

 

 

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,

recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

 

Art. 1. (Disposizione generale).

     1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

 

     Art. 2. (Assegnazione degli affari).

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.

 

     Art. 3. (Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili).

     1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

 

     Art. 4. (Sezioni di corte di appello per i minorenni).

     1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.

     2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma primo quando lo richiede l'entità degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.

 

     Art. 5. (Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili).

     1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva.

 

     Art. 6. (Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni).

     1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

     2. Ai fini della assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

     3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

 

     Art. 7. (Centri per la giustizia minorile).

     1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.

     2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.

     3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.

     4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali.

     5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

     6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.

 

     Art. 8. (Servizi dei centri per la giustizia minorile).

     1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

     a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;

     b) gli istituti penali per minorenni;

     c) i centri di prima accoglienza;

     d) le comunità;

     e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

     2. I servizi indicati nel comma primo si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

 

     Art. 9. (Centri di prima accoglienza).

     1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 18 bis, comma 4, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 [1].

     2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

 

     Art. 10. (Organizzazione delle comunità).

     1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

     2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

     a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;

     b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;

     c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

     3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

 

     Art. 11. (Organizzazione degli istituti di semilibertà). [2]

     1. Gli istituti di semilibertà sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

     2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

 

     Art. 12. (Servizi diurni).

     1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

     2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.

     3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.

 

     Art. 13. (Coordinamento dei servizi).

     1. D'intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

     2. Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi indicati nel comma primo. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.

 

     Art. 14. (Programmi di formazione per operatori minorili).

     1. Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

 

     Art. 15. (Difensore di ufficio).

     1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

     2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

     3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29, commi terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

     4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il pro curatore della repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

 

     Art. 16. (Organi delle notificazioni). [3]

 

     Art. 17. (Comunicazione ai servizi).

     1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, l'autorità giudiziaria provvede a informare le persone e i servizi interessati mediante apposita comunicazione.

 

     Art. 18. (Casellario giudiziale per i minorenni). [4]

     [1. Il servizio del casellario giudiziale per i minorenni è svolto dagli uffici presso i tribunali per i minorenni a norma degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

     2. Il servizio del casellario giudiziale centrale per i minorenni è svolto da un ufficio del ministero di grazia e giustizia.]

 

     Art. 19. (Regime transitorio delle iscrizioni). [5]

     [1. Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del casellario giudiziale indicati nell'articolo 18, agli adempimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 provvedono gli uffici del casellario giudiziale indicato nell'articolo 685 del codice di procedura penale. Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse agli uffici del casellario giudiziale per i minorenni le iscrizioni che si riferiscono a fatti commessi da minorenni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la persona alla quale si riferiscono abbia compiuto il diciottesimo anno di età.]

 

     Art. 20. (Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione).

     1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonchè per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

     1.1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri di giustizia minorile [6].

     1 bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati [7].

 

     Art. 20 bis. Verbale di consegna. [8]

     1. Nei casi previsti dagli articoli 18, comma 2 e 18 bis, comma 3 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione delle generalità dell'esercente la potestà dei genitori, dell'eventuale affidatario e della persona da questi incaricata alla quale il minore è consegnato. Nel verbale è fatta menzione dell'avvertimento previsto dall'articolo 18 bis, comma 3.

 

     Art. 21. (Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo). [9]

 

     Art. 22. (Provvedimenti in caso di accompagnamento). [10]

 

     Art. 23. (Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità).

     1. Se il minorenne si trova in stato di infermità, le misure cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.

 

     Art. 24. (Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale).

     1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le pene sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili [11].

     2. Le disposizioni del comma primo si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

 

     Art. 25. (Giudice del riesame e dell'appello).

     1. Sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli arti coli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

 

     Art. 26. (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto). [12]

     1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis, comma primo del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

 

     Art. 27. (Sospensione del processo e messa alla prova).

     1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

     2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

     a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

     b) gli impegni specifici che il minorenne assume;

     c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;

     d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

     3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

     4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.

     5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28, comma quinto e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonchè al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.

 

     Art. 28. (Spese per interventi).

     1. Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.

 

     Art. 29. (Spese processuali).

     1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere.

     2. I crediti per le spese indicate nel comma primo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

 

     Art. 30. (Disposizioni transitorie).

     1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento [13].

     2. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

 

     Art. 31. (Oneri finanziari relativi all'articolo 28).

     1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1990 e in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

     2. All'onere indicato nel comma primo si provvede:

     a) quanto a lire 483.000.000 per l'anno 1989 e a lire 2.900.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente utilizzazione delle proiezioni di spesa dello stanziamento sul capitolo 2090 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia;

     b) quanto a lire 1.517.000.000 per l'anno 1989 e a lire 9.100.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi". Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

 

     Art. 32. (Oneri finanziari relativi all'articolo 29).

     1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 29 è valutato in lire 30.330.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1990, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

     2. All'onere di cui al comma primo si provvede, quanto a lire 30.330.000 per l'anno 1989 e a lire 181.980.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi".

     3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 48 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

[2] Articolo così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[3] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002.

[5] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002.

[6] Comma così inserito dall'art. 3 della L. 12 dicembre 1992, n. 492.

[7] Comma aggiunto dall'art. 50 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 51 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

[9] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12,.

[10] Articolo abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

[11] Comma già modificato dall'art. 5 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, dall'art. 9 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 e così ulteriormente modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[12] Con sentenza 6 giugno 1991, n. 250 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo.

[13] Con sentenza 6 giugno 1991, n. 250 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.