§ 51.4.92 - D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:14/11/2002
Numero:313


Sommario
Art. 1.  (L) - (Oggetto)
Art. 2.  (R) - (Definizioni)
Art. 3.  (L) - (Provvedimenti iscrivibili)
Art. 4.  (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 5.  (L) - (Eliminazione delle iscrizioni)
Art. 5 bis.  (Provvedimenti iscrivibili).
Art. 5 ter.  (Estratto del provvedimento iscrivibile).
Art. 5 quater.  (Eliminazione delle iscrizioni).
Art. 6.  (L) - (Provvedimenti iscrivibili)
Art. 7.  (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 8.  (L) - (Eliminazioni delle iscrizioni)
Art. 9.  (L) - (Provvedimenti iscrivibili)
Art. 10.  (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 11.  (L) - (Eliminazione delle iscrizioni)
Art. 12.  (L) - (Provvedimenti iscrivibili)
Art. 13.  (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 14.  (L) - (Eliminazione delle iscrizioni)
Art. 15.  (L-R) - (Ufficio iscrizione)
Art. 16.  (R) - (Comunicazioni all'ufficio iscrizione)
Art. 17.  (R) - (Ufficio territoriale)
Art. 18.  (R) - (Ufficio locale)
Art. 19.  (L-R) - (Ufficio centrale)
Art. 20.  (R) - (Comunicazioni all'ufficio centrale)
Art. 21.  (L) - (Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria
Art. 21 bis.  (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea).
Art. 22.  (L) - (Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore
Art. 23.  (L) - (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)
Art. 24.  (L) - (Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
Art. 25.  (L) - (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
Art. 25 bis.  Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
Art. 25 ter.  (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato).
Art. 26.  (L) - (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
Art. 27.  (L) - (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)
Art. 28.  (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi).
Art. 28 bis.  (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione).
Art. 29.  (L) - (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)
Art. 29 bis.  (Modalità di rilascio dei certificati).
Art. 30.  (L) - (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità [...]
Art. 31.  (L) - (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente [...]
Art. 32.  (L) - (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
Art. 33.  (R) - (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)
Art. 34.  (R) - (Esclusione del codice identificativo dal certificato)
Art. 35.  (R) - (Ufficio competente al rilascio del certificato)
Art. 36.  (R) - (Certificato di emergenza)
Art. 37.  (L) - (Certificati richiesti da autorità straniere)
Art. 38.  (R) - (Termine per il rilascio di certificato)
Art. 39.  (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi).
Art. 40.  (L) - (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)
Art. 41.  (R) - (Principi e funzioni)
Art. 42.  (R) - (Regole tecniche del sistema)
Art. 42 bis.  (Gestione del sistema informatico).
Art. 43.  (R) - (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)
Art. 44.  (R) - (Eliminazione di iscrizioni incompatibili)
Art. 45.  (L) - (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)
Art. 46.  (R) - (Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)
Art. 47.  (L-R) - (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)
Art. 48.  (R) - (Termine per il rilascio di certificato)
Art. 49.  (R) - (Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
Art. 50.  (R) - (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)
Art. 51.  (R) - (Raccordo con norme esterne al testo unico)
Art. 52.  (L) - (Abrogazioni di norme primarie)
Art. 53.  (L) - (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
Art. 54.  (R) - (Abrogazioni di norme secondarie)
Art. 55.  (L) - (Norma finale)


§ 51.4.92 - D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) [1]

(G.U. 13 febbraio 2003, n. 36 - S.O. n. 22/L)

 

Titolo I

Oggetto e definizioni

 

     Art. 1. (L) - (Oggetto)

     1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati [2].

 

          Art. 2. (R) - (Definizioni) [3]

     1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

     a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati [4];

     a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani [5];

     b) «casellario dei carichi pendenti» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;

     c) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     d) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     e) «ente» è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale [6];

     f) «provvedimento giudiziario» è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;

     g) «provvedimento giudiziario definitivo» è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;

     g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale [7];

     h) «codice identificativo» è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;

     h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito [8];

     h-ter) «immagine del volto» è l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona [9];

     i) «numero identificativo del procedimento» è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, del codice di procedura penale;

     l) «estratto» è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;

     m) «ufficio iscrizione» è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

     n) «ufficio territoriale» è l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

     o) «ufficio locale» è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

     p) «ufficio centrale» è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

     p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea [10];

     q) «sistema» è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato [11].

 

Titolo II

Casellario giudiziale

 

          Art. 3. (L) - (Provvedimenti iscrivibili)

     1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

     a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

     b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

     c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

     d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

     e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

     f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonchè quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale [12];

     g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [13];

     g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [14];

     h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;

     i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

     i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonchè le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale [15];

     i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale [16];

     l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

     m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

     n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;

     o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

     p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno [17];

     q) [i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito] [18];

     r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

     s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

     t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

     u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

     (art. 686 c.p.p.; art. 194 att. c.p.p.; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, l. n. 835/1935; art. 58 bis, l. n. 354/1975; art. 73, l. n. 689/1981)

 

          Art. 4. (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile)

     1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide [19];

     b) numero identificativo del procedimento;

     c) autorità che ha emesso il provvedimento;

     d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.

     1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne è fatta specifica menzione [20].

     2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

     a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;

     b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

     c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

     (artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

 

          Art. 5. (L) - (Eliminazione delle iscrizioni)

     1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita [21].

     2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

     a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione ovvero di rescissione del giudicato, o a norma degli articoli 669 e 673, del codice di procedura penale [22];

     b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670, del codice di procedura penale;

     c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;

     d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta [23];

     d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia [24];

     e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

     f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

     g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

     h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

     i) [ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con provvedimento definitivo] [25];

     l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;

     l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato [26].

     3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.

     4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

     (art. 687 c.p.p.; art. 36, c. 1, lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15, d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)

 

Titolo II-bis [27]

Casellario giudiziale europeo

 

     Art. 5 bis. (Provvedimenti iscrivibili). [28]

     1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:

     a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale;

     b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.

 

     Art. 5 ter. (Estratto del provvedimento iscrivibile). [29]

     1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:

     a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:

     1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;

     2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;

     3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;

     4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;

     b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:

     1) nome dei genitori della persona condannata;

     2) numero di riferimento della condanna;

     3) luogo del reato;

     4) interdizioni derivanti dalla condanna;

     c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna:

     1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;

     2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;

     2-bis) immagine del volto della persona condannata [30];

     3) eventuali pseudonimi della persona condannata.

 

     Art. 5 quater. (Eliminazione delle iscrizioni). [31]

     1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorità centrale di altro Stato membro di condanna.

 

 

Titolo III

Casellario dei carichi pendenti

 

          Art. 6. (L) - (Provvedimenti iscrivibili)

     1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:

     a) i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

     b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

     (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p.)

 

          Art. 7. (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile)

     1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;

     b) numero identificativo del procedimento;

     c) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;

     d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;

     e) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;

     f) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

     g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

     (estensione artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

 

          Art. 8. (L) - (Eliminazioni delle iscrizioni)

     Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:

     a) per morte della persona alla quale si riferiscono [32];

     b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.

     (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p.)

 

Titolo IV

Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

 

          Art. 9. (L) - (Provvedimenti iscrivibili)

     1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

     a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni;

     c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

     (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

 

          Art. 10. (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile)

     1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

     a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;

     b) rappresentante e sede legale dell'ente;

     c) numero identificativo del procedimento;

     d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;

     e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;

     f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;

     g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

     (estensione artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

 

          Art. 11. (L) - (Eliminazione delle iscrizioni)

     1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

     (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

 

Titolo V

Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

 

          Art. 12. (L) - (Provvedimenti iscrivibili)

     1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

     a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato;

     b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

     (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59, d.lgs. n. 231/2001)

 

          Art. 13. (R) - (Estratto del provvedimento iscrivibile)

     1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

     a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;

     b) rappresentante e sede legale dell'ente;

     c) numero identificativo del procedimento;

     d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;

     e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;

     f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;

     g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

     (estensione artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

 

          Art. 14. (L) - (Eliminazione delle iscrizioni)

     1. Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

     (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, raccordo tra l'art. 35, d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)

 

Titolo VI

Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

 

          Art. 15. (L-R) - (Ufficio iscrizione) [33]

     1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L) [34].

     2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h) e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b) e dell'articolo 14, comma 1.

     3. L'iscrizione o l'eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.

     4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.

     5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.

     6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.

     7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.

 

          Art. 16. (R) - (Comunicazioni all'ufficio iscrizione)

     1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.

 

          Art. 17. (R) - (Ufficio territoriale)

     1. L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.

     (art. 51, d.lgs. n. 274/2000 e art. 20, d.m. n. 204/2001)

 

          Art. 18. (R) - (Ufficio locale)

     1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.

     (art. 2, c. 3, r.d. n. 778/1931)

 

          Art. 19. (L-R) - (Ufficio centrale) [35]

     1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:

     a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

     b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

     c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;

     d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;

     e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;

     f) vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;

     g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

     2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.

     2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia [36].

     2-ter. L'iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza è presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia [37].

     3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.

     4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.

     5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonchè le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L) [38].

     5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti compiti:

     a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna;

     b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;

     c) rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi;

     d) riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi;

     e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi, persone di cui non è nota la cittadinanza e apolidi;

     f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;

     f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;

     g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale [39].

     6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:

     a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale.

     b) fornisce all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;

     c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.

     (art. 3, r.d. n. 778/1931)

 

          Art. 20. (R) - (Comunicazioni all'ufficio centrale)

     1. L'autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.

     2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia.

     3. Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona.

     4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Titolo VII

Servizi certificativi

 

Capo I

Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti [40]

 

          Art. 21. (L) - (Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria [41])

     1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.

     2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.

     (art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

 

          Art. 21 bis. (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea). [42]

     1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:

     a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;

     b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.

 

          Art. 22. (L) - (Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore [43])

     1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.

     (art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

 

          Art. 23. (L) - (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato) [44]

     [1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.

     (art. 689 c.p.p.)]

 

          Art. 24. (L) - (Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato [45]) [46]

     01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta [47].

     1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative [48]:

     a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

     b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

     c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;

     d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

     e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali [49];

     f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

     f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata [50];

     g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

     h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

     i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

     l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

     m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate [51];

     m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova [52];

     m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova [53];

     n) [ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva] [54]. [55]

     1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo [56].

     2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

     (art. 689 c.p.p., 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)

 

          Art. 25. (L) - (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) [57]

     [1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

     a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

     b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

     c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;

     d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

     e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;

     f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

     f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata [58];

     g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

     h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

     i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

     l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

     m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno [59];

     n) [ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito] [60];

     o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della legge 30 luglio 2002, n.189 [61].

     2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

     (art. 689 c.p.p., 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)]

 

     Art. 25 bis. Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro [62]

     1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

 

     Art. 25 ter. (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato). [63]

      1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

     1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale [64].

     2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

     2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 [65].

 

          Art. 26. (L) - (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) [66]

     [1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

     a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati; ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati [67];

     b) [ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva] [68];

     c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

     d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

     (art. 689 c.p.p.)]

 

          Art. 27. (L) - (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)

     1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.

     2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:

     a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

     b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;

     c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;

     d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;

     e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

     f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

     f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale [69];

     f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova [70];

     f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova [71].

     (estensione dell'art. 689, c. 1 e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21, d.m. 6 aprile 2001, n. 204)

 

          Art. 28. (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). [72]

     1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonchè i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.

     2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.

     3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.

     4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.

     5. Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39.

     6. Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:

     a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39;

     b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo [73];

     c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.

     7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:

     a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

     b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonchè alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;

     c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

     8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonchè di cui all'articolo 24, comma 1.

     9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;

     10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.

 

          Art. 28 bis. (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). [74]

     1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

     1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale [75].

     2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

     2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 [76].

     3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:

     a) nel casellario giudiziale;

     b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

     3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non è nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 [77].

 

          Art. 29. (L) - (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

     1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

     2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma e dell'articolo 32, primo comma , n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

     (art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)

 

          Art. 29 bis. (Modalità di rilascio dei certificati). [78]

     1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-bis.

 

Capo II

Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

 

          Art. 30. (L) - (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria)

     1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.

     (art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

 

          Art. 31. (L) - (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)

     1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.

     2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.

     (art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)

 

          Art. 32. (L) - (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

     1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

     (art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)

 

Capo III

Disposizioni comuni ai servizi certificativi

 

          Art. 33. (R) - (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)

     1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31 [79].

     2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

     3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

     4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.

 

          Art. 34. (R) - (Esclusione del codice identificativo dal certificato)

     1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.

 

          Art. 35. (R) - (Ufficio competente al rilascio del certificato)

     1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

     2. Il certificato può essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresì le modalità tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilità del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante per la protezione dei dati personali.

     3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.

 

          Art. 36. (R) - (Certificato di emergenza)

     1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l'ufficio centrale.

     2. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta del certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.

 

          Art. 37. (L) - (Certificati richiesti da autorità straniere)

     1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti [80].

     2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità.

     (art. 35, c. 1, r.d. n. 778/1931)

 

          Art. 38. (R) - (Termine per il rilascio di certificato)

     1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.

 

          Art. 39. (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi). [81]

     1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime [82].

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.

     3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonchè le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni è stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti è acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

     4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.

     5. Le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.

     6. La consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modificazioni.

 

TITOLO VIII

Garanzie giurisdizionali

 

          Art. 40. (L) - (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

     1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

     2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

     (art. 690 c.p.p.; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)

 

TITOLO IX

Sistema informativo

 

          Art. 41. (R) - (Principi e funzioni)

     1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.

     2. Il sistema consente, altresì, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività, della data e della tipologia delle stesse, nonché delle attività di acquisizione, certificazione e visura dei dati.

     3. Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

 

          Art. 42. (R) - (Regole tecniche del sistema)

     1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante per la protezione dei dati personali [83].

     1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali [84].

     1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate [85].

     2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.

 

     Art. 42 bis. (Gestione del sistema informatico). [86]

     1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA.

     2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:

     a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

     b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

     c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;

     d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;

     e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;

     f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

     g) assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

 

          Art. 43. (R) - (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)

     1. Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio del 2002, n. 189 e successive modificazioni [87].

     2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalità di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario giudiziale.

 

Titolo X

Disposizioni transitorie

 

          Art. 44. (R) - (Eliminazione di iscrizioni incompatibili)

     1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.

 

          Art. 45. (L) - (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)

     1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h) [88].

     (art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d.lgs.)

 

          Art. 46. (R) - (Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)

     1. Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per le modalità telematiche, e sentito il garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.

     2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

          Art. 47. (L-R) - (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale) [89]

     1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.

     1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L) [90].

     2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

 

          Art. 48. (R) - (Termine per il rilascio di certificato)

     1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.

 

Titolo XI

Disposizioni finali e abrogazioni

 

          Art. 49. (R) - (Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

     1. All'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera aa) dopo le parole: ”che riguardano l'applicazione" sono aggiunte le seguenti: “di misure di sicurezza e";

     b) dopo la lettera bb) è inserita la seguente:

     ”bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;".

 

          Art. 50. (R) - (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)

     1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente testo unico.

 

          Art. 51. (R) - (Raccordo con norme esterne al testo unico)

     1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.

     1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo [91].

 

          Art. 52. (L) - (Abrogazioni di norme primarie)

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     - regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;

     - all'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma, le parole: “ed è iscritto nel casellario giudiziario", nonché il settimo comma;

     - l'articolo 17, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     - l'articolo 9, della legge 23 marzo 1956, n. 182;

     - l'articolo 32, primo comma , n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 9, della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: “alla formazione delle schede e dei fogli complementari";

     - l'articolo 58 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

     - gli articoli 73 e 81, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     - gli articoli da 685 a 690, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

     - gli articoli 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;

     - l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;

     - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237;

     - gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;

     - del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 gli articoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole “e 2" e, conseguentemente, la parola “commi" è sostituita dalla seguente: “comma";

     - del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82, 85, comma 1, lettera b).

 

          Art. 53. (L) - (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

     1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: “delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato" sono sostituite dalle seguenti: “del casellario dei carichi pendenti".

     2. Negli articoli 730, comma 1 e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: “competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: “locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".

     3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: “competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: “locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".

 

          Art. 54. (R) - (Abrogazioni di norme secondarie)

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     - decreto del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931;

     - decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;

     - - decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, n. 2 del 31 gennaio 2000;

     - all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: “al casellario giudiziale e,";

     - gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

 

          Art. 55. (L) - (Norma finale)

     1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI

 

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO

RIFERIMENTO PREVIGENTE

ART. 1 (L) (Oggetto)

 

ART. 2 (R) (Definizioni)

 

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

Articolo 686 del codice di procedura penale; articolo 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; articoli 4 e 14, regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; articolo 24, parte del sesto comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 1935, n. 835; articolo 58 bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; articolo 73, legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 4 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)

articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)

articolo 687 del codice di procedura penale; articolo 36, c. 1, lettera a), regio decreto n. 778 del 1931; articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448; articoli 46 e 63, comma 2, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

ART. 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

ART. 7 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)

estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 8 (L) (Eliminazioni delle iscrizioni)

articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989 ed estensione del principio di cui all'articolo 687, comma 1, codice di procedura penale

ART. 9 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

articolo 80, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

ART. 10 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)

estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 11 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)

articolo 80, comma 2, decreto legislativo n. 231 del 2001

ART. 12 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989.

ART. 13 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)

estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 14 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)

articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989.

ART. 15 (R) (Ufficio iscrizione)

 

ART. 16 (R) (Comunicazioni all'ufficio iscrizione)

 

ART. 17 (R) (Ufficio territoriale)

articolo 51, decreto legislativo n. 274 del 2000 e articolo 20, decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204

ART. 18 (R) (Ufficio locale)

articolo 2, comma 3, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 19 (R) (Ufficio centrale)

articolo 3, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 20 (R) (Comunicazioni all'ufficio centrale)

 

ART. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria)

articolo 688 codice di procedura penale: comma 1, primo periodo, comma 2; articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989

ART. 22 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)

articolo 688 codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo; articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989

ART. 23 (L) (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)

articolo 689 codice di procedura penale

ART. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

articolo 689 codice di procedura penale; articolo 194, comma 2, disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale; articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, settimo comma, legge n. 835 del 1935

ART. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

articolo 689 codice di procedura penale; articolo 194, comma 2, disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale;articoli 45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, settimo comma, legge n. 835 del 1935

ART. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

articolo 689 codice di procedura penale

ART. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)

estensione dell'articolo 689, comma 1 e parte del comma 2, codice di procedura penale; articolo 21, decreto ministeriale n. 204 del 2001

ART. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

articolo 688, comma 1, codice di procedura penale; articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

ART. 29 (L) (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

articolo 688, comma 3, codice di procedura penale; articolo 195 disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale

ART. 30 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria)

articolo 81, comma 1, primo periodo, comma 2, decreto legislativo n. 231 del 2001

ART. 31 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)

articolo 81, commi 3 e 4, decreto legislativo n. 231 del 2001

ART. 32 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

articolo 81, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo n. 231 del 2001

ART. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)

 

ART. 34 (R) (Esclusione del codice identificativo dal certificato)

 

ART. 35 (R) (Ufficio competente al rilascio del certificato)

 

ART. 36 (R) (Certificato di emergenza)

 

ART. 37 (L) (Certificati richiesti da autorità straniere)

articolo 35, comma 1, regio decreto n. 778 del 1931

ART. 38 (R) (Termine per il rilascio di certificato)

 

ART. 39 (R) (Consultazione diretta del sistema e acquisizione di certificati dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

 

ART. 40 (L) (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

articolo 690 codice di procedura penale; articolo 82, decreto legislativo n. 231 del 2001

ART. 41 (R) (Principi e funzioni)

 

ART. 42 (R) (Regole tecniche del sistema)

 

ART. 43 (R) (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)

 

ART. 44 (R) Eliminazione di iscrizioni incompatibili)

 

ART. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)

articolo 63, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 2000 e raccordo con l'articolo 64, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 2000, nella parte in cui rinvia all'articolo 63, comma 2, stesso decreto legislativo

ART. 46 (R) (Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)

 

ART. 47 (R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)

 

ART. 48 (R) (Termine per il rilascio di certificato)

 

ART. 49 (R) (Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

 

ART. 50 (R) (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)

 

ART. 51 (R) (Raccordo con norme esterne al testo unico)

 

ART. 52 (L) (Abrogazioni di norme primarie)

 

ART. 53 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

 

ART. 54 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)

 

ART. 55 (L) (Entrata in vigore)

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[3] Per una modifica del presente articolo, vedi l'art. 26 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[5] Lettera inserita dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[6] Lettera inserita dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[7] Lettera inserita dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[8] Lettera inserita dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[9] Lettera inserita dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[10] Lettera inserita dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[11] Lettera così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[12] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 82 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 97 bis. Il testo previgente reca: "g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;".

[14] Lettera inserita dall'art. 82 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[15] Lettera inserita dall'art. 6 della L. 28 aprile 2014, n. 67 e così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[16] Lettera inserita dall'art. 15 della L. 28 aprile 2014, n. 67.

[17] Lettera così modificata dall'art. 18 della L. 9 gennaio 2004, n. 6.

[18] Lettera abrogata dall'art. 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[19] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[20] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[21] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[22] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2010, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente all’inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale».

[24] Lettera inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

[25] Lettera abrogata dall'art. 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L. 28 aprile 2014, n. 67.

[27] Il Titolo II-bis, artt. 5 bis - 5 quater, è stato inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[28] Il Titolo II-bis, artt. 5 bis - 5 quater, è stato inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[29] Il Titolo II-bis, artt. 5 bis - 5 quater, è stato inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[30] Numero inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[31] Il Titolo II-bis, artt. 5 bis - 5 quater, è stato inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[33] Rubrica così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[35] Rubrica così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[36] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 28 novembre 2005, n. 289.

[37] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 28 novembre 2005, n. 289.

[38] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[39] Comma inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[40] Rubrica così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[41] Rubrica così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[42] Articolo inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[43] Rubrica così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[44] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[45] Rubrica così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[46] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2020, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

[47] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[48] Alinea così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[49] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[50] Lettera inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

[51] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L. 9 gennaio 2004, n. 6.

[52] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[53] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[54] Lettera abrogata dall'art. 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[55] La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2018, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo anteriore alle modifiche recate dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, nella parte in cui non prevede che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen.

[56] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[57] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2020, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. 122/2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

[58] Lettera inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

[59] Lettera così modificata dall'art. 18 della L. 9 gennaio 2004, n. 6.

[60] Lettera abrogata dall'art. 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[61] La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2018, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo anteriore alle modifiche recate dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, nella parte in cui non prevede che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen.

[62] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[63] Articolo inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[64] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[65] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[66] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[67] Lettera così modificata dall'art. 18 della L. 9 gennaio 2004, n. 6.

[68] Lettera abrogata dall'art. 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[69] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[70] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[71] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[72] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[73] Per una modifica della presente lettera, vedi l'art. 26 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[74] Articolo inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[75] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[76] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[77] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[78] Articolo inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[79] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[80] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

[81] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[82] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 26 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[83] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 26 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[84] Comma inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 26 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[85] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[86] Articolo inserito dall'art. 26 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[87] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 26 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[88] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[89] Rubrica così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[90] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

[91] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.