§ 71.2.156 - D.M. 6 aprile 2001, n. 204.
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:06/04/2001
Numero:204


Sommario
Art. 1.      1. Nei casi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma [...]
Art. 2.      1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo, per determinare l'ufficio del giudice di pace più vicino si tiene conto della [...]
Art. 3.      1. Gli uffici giudiziari possono tenere, oltre ai registri obbligatori di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i registri sussidiari, senza carattere [...]
Art. 4.      1. Nella formazione dei fascicoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334
Art. 5.      1. Prima della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo il pubblico ministero può richiedere alla polizia giudiziaria la trasmissione [...]
Art. 6.      1. La polizia giudiziaria, con la relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, trasmette al pubblico ministero la documentazione relativa agli atti [...]
Art. 7.      1. Il pubblico ministero, nei casi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, quando trasmette alla polizia giudiziaria la notizia di reato, annota la trasmissione [...]
Art. 8.      1. La polizia giudiziaria, compiuti gli atti indicati nell'articolo 13 del decreto legislativo, trasmette, se necessario, per gli adempimenti di cui all'articolo 366 del [...]
Art. 9.      1. Il pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso immediato ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ne dà immediato avviso al giudice al quale [...]
Art. 10.      1. Copia dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo, è notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente. Dalla data [...]
Art. 11.      1. Il giudice, quando emette il decreto di convocazione delle parti a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo, provvede alle informazioni sull'azione penale di [...]
Art. 12.      1. Gli atti delle indagini svolte prima dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo sono depositati nella segreteria del [...]
Art. 13.      1. La cancelleria del giudice rilascia, su richiesta del ricorrente, copie del decreto di convocazione emesso ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo, nel [...]
Art. 14.      1. La richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo è proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace
Art. 15.      1. Nella formazione del ruolo per le udienze davanti al giudice di pace si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, nonché dell'interesse della [...]
Art. 16.      1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, relativo all'applicazione [...]
Art. 17.      1. L'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo, nonché il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza di [...]
Art. 18.  [1]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      1. Nei procedimenti di competenza del giudice di pace si osservano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 23.      1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334. Nelle [...]
Art. 24.      1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo


§ 71.2.156 - D.M. 6 aprile 2001, n. 204.

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

(G.U. 31 maggio 2001, n. 125)

 

 

     Art. 1.

     1. Nei casi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", di seguito chiamato "decreto legislativo", se i processi che possono essere riuniti pendono davanti a diversi giudici, il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace provvede, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla designazione del giudice per la eventuale riunione.

 

          Art. 2.

     1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo, per determinare l'ufficio del giudice di pace più vicino si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade comunali. Con decreto ministeriale viene determinato, per ogni ufficio del giudice di pace, l'ufficio più vicino, con l'indicazione della relativa distanza.

 

          Art. 3.

     1. Gli uffici giudiziari possono tenere, oltre ai registri obbligatori di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

     2. Tutte le attività del pubblico ministero nel procedimento davanti al giudice di pace sono riportate in un apposito registro.

     3. Si osservano altresì le disposizioni dei capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.

 

          Art. 4.

     1. Nella formazione dei fascicoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.

     2. Nel caso in cui sia presentato ricorso immediato al giudice ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo, la cancelleria provvede a formare apposito fascicolo, che deve contenere:

     a) l'originale del ricorso e gli allegati, con la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero;

     b) l'atto di costituzione di parte civile;

     c) le richieste presentate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo;

     d) il decreto di convocazione delle parti, con le relative notificazioni al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore nonché alle persone offese non ricorrenti;

     e) la querela di cui il giudice abbia disposto l'acquisizione;

     f) le liste di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo.

     3. Nei casi in cui il giudice provvede a norma dell'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo, la cancelleria trasmette il fascicolo di cui al comma 2 al pubblico ministero.

 

          Art. 5.

     1. Prima della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo il pubblico ministero può richiedere alla polizia giudiziaria la trasmissione degli atti compiuti.

 

          Art. 6.

     1. La polizia giudiziaria, con la relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, trasmette al pubblico ministero la documentazione relativa agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato che non debbano essere custodite altrove.

 

          Art. 7.

     1. Il pubblico ministero, nei casi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, quando trasmette alla polizia giudiziaria la notizia di reato, annota la trasmissione nel registro delle attività del pubblico ministero.

     2. Se non si provvede alla trasmissione ai sensi del comma 1, le altre attività indicate nell'articolo 12 del decreto legislativo possono essere effettuate solo dopo l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui al comma 1.

 

          Art. 8.

     1. La polizia giudiziaria, compiuti gli atti indicati nell'articolo 13 del decreto legislativo, trasmette, se necessario, per gli adempimenti di cui all'articolo 366 del codice di procedura penale, gli originali dei relativi verbali alla segreteria del pubblico ministero, trattenendone copia.

     2. Quando il pubblico ministero non assume la direzione delle indagini, copia degli atti svolti personalmente dallo stesso a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo è trasmessa alla polizia giudiziaria. La trasmissione è annotata nel registro delle attività del pubblico ministero.

 

          Art. 9.

     1. Il pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso immediato ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ne dà immediato avviso al giudice al quale abbia già presentato richiesta di archiviazione per gli stessi fatti.

     2. Il giudice, se non ha già disposto l'archiviazione, trasmette gli atti al pubblico ministero.

 

          Art. 10.

     1. Copia dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo, è notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente. Dalla data della notificazione decorre il termine per la reiterazione del ricorso.

     2. Il ricorrente può chiedere la restituzione degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

 

          Art. 11.

     1. Il giudice, quando emette il decreto di convocazione delle parti a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo, provvede alle informazioni sull'azione penale di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

          Art. 12.

     1. Gli atti delle indagini svolte prima dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.

     2. Del deposito degli atti di cui al comma 1 la segreteria del pubblico ministero dà avviso, senza ritardo, ai difensori.

 

          Art. 13.

     1. La cancelleria del giudice rilascia, su richiesta del ricorrente, copie del decreto di convocazione emesso ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo, nel numero necessario per le notificazioni.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, si osservano anche per la notifica dell'atto di citazione disposta dalla polizia giudiziaria e del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo.

 

          Art. 14.

     1. La richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo è proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

     2. Il coordinatore indica un'udienza tenuta da giudice diverso da quello che ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo per manifesta infondatezza del ricorso.

 

          Art. 15.

     1. Nella formazione del ruolo per le udienze davanti al giudice di pace si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, nonché dell'interesse della persona offesa e delle possibilità di conciliazione tra le parti.

     2. Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula d'udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.

     3. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati nella citazione a giudizio o nel decreto di convocazione delle parti, salvo che per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo il giudice ordini la trattazione in un ordine diverso.

 

          Art. 16.

     1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il giudice di pace dà tempestivo avviso del giorno fissato per l'udienza di comparizione alle autorità indicate nella medesima disposizione.

     2. La richiesta di cui al quinto comma dell'articolo 1 del regolamento indicato nel comma 1 può essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

 

          Art. 17.

     1. L'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo, nonché il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza di cui all'articolo 31, comma 1 del medesimo decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente.

     2. Nei casi di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo la cancelleria del giudice dà avviso al ricorrente dell'avvenuta fissazione di nuova udienza.

 

          Art. 18. [1]

 

          Art. 19. [2]

     [1. La cancelleria del giudice di pace che ha emesso la decisione da iscrivere ai sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale trasmette al casellario giudiziale, in osservanza delle norme in vigore, i dati per i quali è previsto l'inserimento nelle schede per l'iscrizione dei provvedimenti nel casellario giudiziale. Le attività dirette alla trasmissione dei dati al casellario giudiziale sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia.]

 

          Art. 20. [3]

     [1. I certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del codice di procedura penale possono essere richiesti e ritirati presso la cancelleria del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia vengono disciplinate le attività dirette al rilascio dei certificati.]

 

          Art. 21. [4]

     [1. Le iscrizioni relative ai reati indicati nell'articolo 4 del decreto legislativo non sono riportate nei certificati di cui all'articolo 110, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, richiesti dall'interessato.]

 

          Art. 22.

     1. Nei procedimenti di competenza del giudice di pace si osservano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

          Art. 23.

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334. Nelle disposizioni del predetto decreto ministeriale, che risultano applicabili al procedimento innanzi al giudice di pace, il riferimento al giudice per le indagini preliminari si intende al giudice di pace indicato dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.

 

          Art. 24.

     1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 301 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a decorrere dal 1° luglio 2002.

[2] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002

[3] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002

[4] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002