§ 50.1.5 - D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666.
Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.1 disciplina generale
Data:02/12/1956
Numero:1666


Sommario
Articolo unico.      E' approvato il regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a [...]
Art. 1.  [2]
Art. 2.      La istanza di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato di origine ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera a), n. i e ii della citata [...]
Art. 3.      Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria militare, il Ministro della giustizia provvede di intesa con il Ministro per la difesa
Art. 4.      Le autorità giudiziarie devono comunicare al Ministro della giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facoltà indicate nei [...]
Art. 5.      Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il giudice deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al [...]
Art. 6.      La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione è notificata, ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera c), dell'indicata Convenzione, al [...]
Art. 7.      Il capo dell'ufficio giudiziario che ha ordinato o compiuto un atto, che debba essere notificato o comunicato alle autorità dello Stato di origine in esecuzione delle disposizioni dell'art. VII [...]
Art. 8.      Le notificazioni o comunicazioni che devono essere fatte alle competenti autorità italiane, ai sensi del citato art. VII, possono anche essere dirette alla Procura generale presso la più vicina [...]


§ 50.1.5 - D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666.

Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.

(G.U. 16 marzo 1956, n. 70).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, secondo il testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per gli affari esteri.

 

Regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra i Paesi

aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate [1]

 

          Art. 1. [2]

     Ai fini del presente decreto, per "Convenzione" si intende la Convenzione fra gli Stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

     La facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell'art. VII, paragrafo 3, della Convenzione, è esercitata secondo le disposizioni del presente regolamento.

     Le istanze di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, del procuratore della Repubblica presso il più vicino Tribunale ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, del giudice che procede. A tal fine, il procuratore della Repubblica o il giudice inoltrano le istanze, con un rapporto informativo, rispettivamente al Procuratore generale o al Presidente del Tribunale o della Corte che le trasmettono immediatamente con le osservazioni del caso.

     Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione al procuratore della Repubblica ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, al giudice che procede.

     Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro per gli affari esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per il suo tramite, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorità giudiziaria competente per il procedimento.

     Tale richiesta può essere fatta in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza.

     Il giudice, accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.

     In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro è comunicata all'autorità dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia.

     Le precedenti disposizioni si osservano, in quanto compatibili, anche nel caso che il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorità, nell'esercizio della giurisdizione, da parte delle autorità giudiziarie italiane, in favore dell'altro Stato.

 

          Art. 2.

     La istanza di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato di origine ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera a), n. i e ii della citata Convenzione, è fatta dal Ministro della giustizia per il tramite del Ministero degli affari esteri alle competenti autorità dell'altro Stato.

 

          Art. 3.

     Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria militare, il Ministro della giustizia provvede di intesa con il Ministro per la difesa.

 

          Art. 4.

     Le autorità giudiziarie devono comunicare al Ministro della giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti articoli.

 

          Art. 5.

     Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il giudice deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se ciò non sia possibile o in caso di urgenza al più vicino Comando o Ufficio dello Stato di origine, affinchè un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento [3].

     Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicità del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.

 

          Art. 6.

     La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione è notificata, ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera c), dell'indicata Convenzione, al Ministero della giustizia che provvede a trasmetterla senza indugio all'autorità giudiziaria competente.

 

          Art. 7.

     Il capo dell'ufficio giudiziario che ha ordinato o compiuto un atto, che debba essere notificato o comunicato alle autorità dello Stato di origine in esecuzione delle disposizioni dell'art. VII della citata Convenzione, deve inviare copia dei documenti o le informazioni, che occorre notificare, alla Procura generale presso la Corte d'appello nel cui distretto l'ufficio ha sede. Questa provvede a portare sollecitamente l'atto o le informazioni a conoscenza delle autorità militari dello Stato d'origine, dalle quali dipende la persona a cui l'atto o le informazioni si riferiscono, ovvero alle autorità dello stesso Stato comunque abilitate a ricevere simili notificazioni o comunicazioni.

     L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria che abbiano disposto la cattura di una delle persone indicate nell'art. VII, paragrafo 5, lettera b), dà immediata comunicazione dell'avvenuta cattura al Comando dal quale dipende la persona stessa ovvero al più vicino Comando od Ufficio dello Stato di origine.

 

          Art. 8.

     Le notificazioni o comunicazioni che devono essere fatte alle competenti autorità italiane, ai sensi del citato art. VII, possono anche essere dirette alla Procura generale presso la più vicina Corte d'appello, la quale provvede a trasmetterle alle autorità competenti.

     Alla stessa Procura generale possono essere dirette le richieste di assistenza per la cattura dei membri delle Forze armate o di elementi civili sui quali ha giurisdizione lo Stato di origine, ai sensi dello stesso art. VII, paragrafo 5, lettera a), e le richieste di assistenza per lo svolgimento di inchieste, per ricerca di prove o per il sequestro e la consegna di elementi di prova, ai sensi dell'art. VII, paragrafo 6, lettera a), nonchè le richieste di informazioni, previste nello stesso paragrafo 6, lettera b), e quelle di cui al paragrafo 7, lettera b).

     Il Procuratore generale provvede, nelle forme e nei modi che ritiene opportuni, a che venga prestata l'assistenza richiesta.

     Nel caso di flagranza o di particolare urgenza le richieste di assistenza per la cattura di membri delle Forze armate o di elementi civili, per la conservazione delle prove di reato o per la prevenzione di reati possono essere rivolte agli organi locali di polizia giudiziaria, dandosene immediata comunicazione alla Procura generale presso la più vicina Corte di appello.


[1] Nel presente regolamento, le parole: «Ministro per la grazia e giustizia» e «Ministero di grazia e giustizia», sono state sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e «Ministero della giustizia» per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 11 marzo 2013, n. 27.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 11 marzo 2013, n. 27.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 11 marzo 2013, n. 27.