§ 71.3.69 - Legge 23 marzo 1956, n. 182.
Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/03/1956
Numero:182


Sommario
Art. 1.      I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'art. 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Art. 6.      I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie.
Art. 7. 
Art. 8.      Il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorietà, che per legge devono essere formati davanti a lui.
Art. 9.  [5]


§ 71.3.69 - Legge 23 marzo 1956, n. 182.

Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(G.U. 6 aprile 1956, n. 82).

 

     Art. 1.

     I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all'art. 7, n. 4, della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

     Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti sono legalizzate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato da lui delegato.

     Il pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera a), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

     Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per tutte le legalizzazioni attribuite alla sua competenza.

     Il procuratore della Repubblica può delegare un segretario della Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera c), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     Il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'art. 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

 

          Art. 6.

     I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie.

     Essi appongono il proprio visto sui prospetti e le tavole statistiche dopo la sottoscrizione del funzionario di cancelleria o segreteria, che li ha compilati.

     Se i prospetti e le tavole sono compilati dal dirigente, questi li sottoscrive, facendo menzione della sua qualità.

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8.

     Il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorietà, che per legge devono essere formati davanti a lui.

 

          Art. 9. [5]

     [La direzione dell'ufficio del casellario giudiziario spetta al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica. Resta salva la competenza del procuratore della Repubblica per le controversie concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 610 del Codice di procedura penale.

     Le richieste dei certificati del casellario giudiziale debbono essere fatte al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente ai sensi dell'art. 23 del decreto 18 giugno 1931, n. 778.

     Il dirigente dell'anzidetta segreteria legalizza le firme dei dipendenti funzionari, apposte sui certificati del casellario giudiziale. Se la firma sia stata apposta dallo stesso dirigente, essa è legalizzata dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato].


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[4] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[5] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002.