§ 29.2.94 - D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.
Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:12/05/2016
Numero:74


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Art. 1 bis.  (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali).
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Autorità centrale competente
Art. 4.  Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro
Art. 5.  Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano
Art. 6.  Richiesta di informazioni sulle condanne
Art. 7.  (Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne).
Art. 8.  Termini di risposta
Art. 9.  Condizioni di utilizzo dei dati personali
Art. 10.  Lingua degli atti nello scambio di informazioni
Art. 11.  Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 12.  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi [...]
Art. 13.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 29.2.94 - D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74.

Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.

(G.U. 20 maggio 2016, n. 117)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

     Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 19;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne [1].

 

     Art. 1 bis. (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali). [2]

     1. È istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009.

     2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;

     b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;

     c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;

     d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea;

     d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito [3];

     d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona [4].

     1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresì, agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota [5].

 

     Art. 3. Autorità centrale competente

     1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

 

Capo II

Obblighi di informazione e di conservazione

 

     Art. 4. Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro

     1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana [6].

     2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

     2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale [7].

     3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, già comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati.

     4. Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonchè ogni altra informazione pertinente.

 

     Art. 5. Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano

     1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorità che ne fa richiesta.

 

     Art. 6. Richiesta di informazioni sulle condanne [8]

     1. L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto.

     2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale può, a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale di un altro Stato membro.

     3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni è proposta dall'interessato, purchè sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto.

     4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato è cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni.

     5. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.

 

     Art. 7. (Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne). [9]

     1. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:

     a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;

     b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;

     c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

     d) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.

     2. Quando la richiesta di cui al comma 1 è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonchè le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresì comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorità richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta è stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste.

     4. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.

     5. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri.

     6. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale.

     7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorità centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorità richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari.

     8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

 

     Art. 8. Termini di risposta [10]

     [1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorità centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.]

 

     Art. 9. Condizioni di utilizzo dei dati personali

     1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto.

     2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.

 

     Art. 10. Lingua degli atti nello scambio di informazioni

     1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.

     2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.

 

Capo III

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno in materia di norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale nonchè di testo unico sul casellario giudiziale

 

     Art. 11. Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

     1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.».

 

     Art. 12. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il casellario giudiziale, » sono inserite le seguenti: «il casellario giudiziale europeo,»;

 

     b) all'articolo 2, comma 1:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;

     2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;»;

     3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     «e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;»;

     4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

     «g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;»;

     5) dopo la lettera p) è inserita la seguente:

     «p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;»;

     6) alla lettera q) dopo le parole «del casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «del casellario giudiziale europeo,»;

 

     c) dopo il titolo secondo è inserito il seguente:

 

     «Titolo II-bis

     Casellario giudiziale europeo

 

     Art. 5 bis. (Provvedimenti iscrivibili). - 1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:

     a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale;

     b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.

 

     Art. 5 ter. (Estratto del provvedimento iscrivibile). - 1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:

     a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:

     1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;

     2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;

     3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;

     4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;

     b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:

     1) nome dei genitori della persona condannata;

     2) numero di riferimento della condanna;

     3) luogo del reato;

     4) interdizioni derivanti dalla condanna;

     c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna:

     1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;

     2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;

     3) eventuali pseudonimi della persona condannata.

 

     Art. 5 quater. (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorità centrale di altro Stato membro di condanna.»;

 

     d) all'articolo 19, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti compiti:

     a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna;

     b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;

     c) rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;

     d) riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;

     e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi;

     f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;

     g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale.»;

 

     e) alla rubrica del capo I del titolo VII dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;

 

     f) all'articolo 21, alla rubrica, dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;

 

     g) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

     «Art. 21 bis. (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea). - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:

     a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;

     b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.»;

 

     h) alla rubrica dell'articolo 22 dopo le parole: «del casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, del casellario giudiziale europeo»;

 

     i) dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:

     «Art. 25 ter. (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

     2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;

 

     l) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 27,» sono inserite le seguenti: «nonchè all'articolo 28-bis,»;

 

     m) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

     «Art. 28 bis. (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

     2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

     3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:

     a) nel casellario giudiziale;

     b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.»;

 

     n) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

     «Art. 29 bis. (Modalità di rilascio dei certificati). - 1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-bis.»;

 

     o) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti.»;

 

     p) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28» sono inserite le seguenti: «, 28-bis»;

 

     q) all'articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.».

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

ALLEGATI


[1] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[5] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[7] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.