§ 51.4.168 - D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:02/10/2018
Numero:122


Sommario
Art. 1.  Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili
Art. 2.  Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni
Art. 3.  Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Art. 4.  Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi
Art. 5.  Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie
Art. 6.  Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali
Art. 7.  Decorrenza degli effetti
Art. 8.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 51.4.168 - D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

(G.U. 26 ottobre 2018, n. 250 - S.O. n. 50)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, e in particolare l'articolo 1, commi 18 e 19;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

     Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza del 13 settembre 2018;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili

     1. All'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale.».

 

     Art. 2. Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.»;

     2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell'articolo 673» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»;

     b) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;».

 

     Art. 3. Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 15:

     1) le parole: «Art. 15 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 15 (L-R)»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).»;

     b) all'articolo 19:

     1) le parole: «Art. 19 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 19 (L-R)»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonchè le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).».

 

     Art. 4. Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 23 è abrogato;

     b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»;

     2) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»;

     3) al comma 1, le parole: «Nel certificato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»;

     4) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»;

     5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;

     m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»;

     6) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.» [1];

     c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati [2];

     d) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla rubrica, la parola «penale» è soppressa;

     2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24»;

     e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;

     f) all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;

     f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;

     f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»;

     g) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

     «Art. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). - 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonchè i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.

     2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.

     3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.

     4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.

     5. Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39.

     6. Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:

     a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39;

     b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;

     c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.

     7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:

     a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

     b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonchè alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;

     c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

     8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonchè di cui all'articolo 24, comma 1.

     9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;

     10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»;

     h) all'articolo 28-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;

     i) all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e 31»;

     l) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

     «Art. 39 (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi). - 1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.

     3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonchè le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni è stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti è acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

     4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.

     5. Le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.

     6. La consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modificazioni.»;

     m) all'articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27».

 

     Art. 5. Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie

     1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 47 (L - R)»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).»

 

     Art. 6. Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al titolo, dopo le parole «in materia di casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale europeo,»;

     b) all'articolo 51, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».

 

     Art. 7. Decorrenza degli effetti

     1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2018, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nel testo anteriore alle presenti modifiche, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2018, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nel testo anteriore alle presenti modifiche, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen.