§ 51.4.2 – R.D. 18 giugno 1931, n. 778.
Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:18/06/1931
Numero:778


Sommario
Art. 1.      Il servizio del casellario giudiziale nel regno è affidato
Art. 2.      Gli uffici locali del casellario giudiziale raccolgono e conservano gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti indicati negli articoli 604, 587, ultimo capoverso, e [...]
Art. 3.      L'ufficio del casellario centrale presso il ministero della giustizia riceve e conserva gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti che si iscrivono nei casellari [...]
Art. 4.      L'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze e dei provvedimenti è fatta per estratto su apposita scheda, in conformità delle istruzioni che saranno date dal [...]
Art. 5.      Per ogni persona, e per ogni sentenza o provvedimento, che la riguarda, è formata una scheda
Art. 6.      La scheda pel casellario giudiziale deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita della persona cui si riferisce, e tutte [...]
Art. 7.      Quando la scheda riguarda una sentenza penale, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, deve contenere la menzione delle misure di sicurezza, che sono state [...]
Art. 8.      La scheda è formata in base ai dati desunti dalle sentenze e dai provvedimenti da iscrivere nel casellario, e dagli altri atti del procedimento, e, dopo essere stata [...]
Art. 9.      La compilazione della scheda spetta al cancelliere o al funzionario, avente funzioni equivalenti, presso l'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la [...]
Art. 10.      Le schede, concernenti le sentenze e i provvedimenti emessi in materia penale, devono essere compilate non più tardi del decimo giorno da quello in cui tali sentenze o [...]
Art. 11.      Le schede, concernenti le sentenze civili, di cui al numero 2 dell'art. 4 del presente regolamento, devono essere compilate nel termine di dieci giorni da quello in cui [...]
Art. 12.      La compilazione delle schede, concernenti i provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'art. 4 del presente regolamento, è eseguita dall'ufficio del [...]
Art. 13.      Le schede nello stesso termine prescritto per la loro compilazione sono trasmesse al segretario della procura del Re del circondario del luogo di nascita della persona [...]
Art. 14.      Formano oggetto dei fogli complementari, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 del presente regolamento
Art. 15.      I fogli complementari sono compilati appena si verifichino i casi menzionati nell'articolo precedente, ovvero siano divenuti irrevocabili le sentenze o i provvedimenti [...]
Art. 16.      Le schede, appena pervenute all'ufficio locale del casellario, sono annotate nei registri prescritti e collocate nelle apposite cassette in ordine alfabetico
Art. 17.      Nell'ufficio del casellario centrale le schede, con le schedine che vi siano unite, al termine del secondo capoverso dell'art. 5, sono sottoposte a verifica, per [...]
Art. 18.      L'ufficio del casellario centrale, mediante periodiche indagini, accerta se la compilazione delle schede proceda regolarmente e se il servizio nei casellari locali [...]
Art. 19.      Il procuratore del Re esercita sull'ufficio del casellario locale la vigilanza prescritta dall'art. 603 del codice di procedura penale, mediante verifiche mensili; [...]
Art. 20.      Le schede concernenti sentenze o provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie del regno, ordinarie o speciali, e riguardanti sudditi stranieri, di volta in volta che [...]
Art. 21.      Le sentenze penali pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che [...]
Art. 22.      Nel caso in cui per qualsiasi causa è stato, in tutto o in parte, distrutto un casellario giudiziale locale, il ministro della giustizia può ordinare con suo decreto, [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Nelle richieste di certificati deve essere indicato il cognome e nome, e altresì il soprannome o pseudonimo, qualora l'abbia, della persona designata, il nome del padre, [...]
Art. 25.      Le pubbliche amministrazioni e le aziende incaricate di pubblici servizi per ottenere il certificato delle iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona, ai [...]
Art. 26.      Il procuratore del Re, accertata la regolarità della richiesta dei certificati penali, autorizza il segretario al rilascio, apponendo il nulla osta sulla richiesta stessa
Art. 27.      Di ogni spedizione di certificato penale è presa nota in apposito registro
Art. 28.      I certificati che possono essere rilasciati, osservate, secondo i casi, le disposizioni prescritte dagli articoli 606, 608 e 609 del codice di procedura penale, sono di [...]
Art. 29.      Nell'annotare sui certificati le iscrizioni concernenti sentenze penali di condanna, oltre alla menzione della data e dell'autorità che ha pronunciato la decisione, [...]
Art. 30.      Nei certificati, anche se richiesti ai termini dell'art. 606 del codice di procedura penale, sia dall'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragioni di [...]
Art. 31.      I certificati del casellario su richiesta di privati sono spediti in carta da bollo
Art. 32.      I certificati penali per ragioni di lavoro o di emigrazione a scopo di lavoro, anche se richiesti per mezzo di autorità o di enti pubblici, devono essere rilasciati come [...]
Art. 33.      Nei certificati del casellario giudiziale, che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del segretario, che li spedì, è vidimata dal procuratore del Re o da [...]
Art. 34.      Le procure del Re presso i tribunali, per il rilascio dei certificati penali, possono corrispondere direttamente con le autorità diplomatiche e consolari del regno [...]
Art. 35.      Le richieste di certificati da parte di autorità estere, quando le convenzioni non dispongano altrimenti, sono trasmesse all'ufficio del casellario centrale, il quale [...]
Art. 36.      Oltre ai casi di eliminazione, menzionati nell'art. 605 del codice di procedura penale, sono estratte dal casellario giudiziale le schede concernenti
Art. 37.      Il segretario della procura del Re presso il tribunale estrae ogni mese dal casellario le schede, che devono essere eliminate
Art. 38.      Le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena devono dare immediata comunicazione dei decessi di persone, detenute o ricoverate negli stabilimenti dipendenti, al [...]
Art. 39.      I provvedimenti emessi dal procuratore del Re, quando sorge controversia, di cui all'art. 610 del codice di procedura penale, sono comunicati all'ufficio del casellario [...]
Art. 40.      Quando nel collocare una scheda nel casellario locale ovvero nel rilasciare un certificato o nell'eliminare iscrizioni, si rinvengono precedenti iscrizioni, le quali [...]
Art. 41.      Fino a quando non sia altrimenti disposto, si forma il secondo esemplare della scheda destinata al casellario centrale, di cui all'art. 5 di questo regolamento, [...]
Art. 42.      Questo regolamento avrà vigore col 1° luglio 1931
Art. 43.      Sono abrogate le disposizioni contrarie a questo regolamento


§ 51.4.2 – R.D. 18 giugno 1931, n. 778. [1]

Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.

(G.U. 27 giugno 1931, n. 147).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     Il servizio del casellario giudiziale nel regno è affidato:

     a) agli uffici locali presso le procure del Re, secondo le norme stabilite dal libro IV, titolo II, capo IV del codice di procedura penale;

     b) all'ufficio del casellario centrale presso il ministero della giustizia.

 

          Art. 2.

     Gli uffici locali del casellario giudiziale raccolgono e conservano gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti indicati negli articoli 604, 587, ultimo capoverso, e 588, prima parte, del codice di procedura penale, concernenti i nati nei comuni compresi nel circondario giudiziario, anche se stranieri o apolidi.

     Gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti suindicati, concernenti stranieri o apolidi nati all'estero, anche se hanno successivamente ottenuta la cittadinanza italiana, o concernenti cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso la procura del Re di Roma.

     Gli uffici locali del casellario giudiziale provvedono altresì al rilascio, per i motivi e nei limiti stabiliti nella legge, dei certificati concernenti le iscrizioni conservate nei casellari stessi.

 

          Art. 3.

     L'ufficio del casellario centrale presso il ministero della giustizia riceve e conserva gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti che si iscrivono nei casellari locali; vigila e provvede al regolare funzionamento dei casellari stessi; attende alla compilazione degli estratti dei provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'art. 604 del codice di procedura penale e delle sentenze penali pronunciate da autorità giudiziarie straniere per i reati preveduti e contro le persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo stesso, e alla loro trasmissione ai casellari locali; fornisce gli elementi per la statistica della criminalità e gli altri dati che interessino la pubblica amministrazione.

     Quando i casellari locali non sono in grado di funzionare, l'ufficio del casellario centrale si sostituisce temporaneamente ad essi, curandone, nei modi indicati nell'art. 22 di questo regolamento, la ricostituzione, se siano stati in tutto o in parte distrutti.

     Il ministro della giustizia, anche col mezzo del casellario centrale, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti emessi in materia penale.

 

Titolo II

FORMAZIONE DELLE SCHEDE E LORO TRASMISSIONE

AGLI UFFICI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

 

          Art. 4.

     L'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze e dei provvedimenti è fatta per estratto su apposita scheda, in conformità delle istruzioni che saranno date dal ministro della giustizia.

     La scheda è formata:

     1° nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

     a) per le sentenze di condanna, divenute irrevocabili, e per i decreti di condanna, divenuti esecutivi;

     b) per le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'istruzione o nel giudizio, divenute irrevocabili; per le sentenze che dichiarano non colpevole il condannato, pronunciate dalla corte di cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione;

     c) per i provvedimenti con cui il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, nonchè per i decreti relativi all'applicazione di misure di sicurezza;

     d) per i provvedimenti con cui è stata ordinata la provvisoria applicazione delle pene accessorie;

     2° nella materia civile: per le sentenze, che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione, e per i provvedimenti con cui il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio;

     3° nella materia commerciale: per le sentenze e per i provvedimenti con cui il commerciante è dichiarato o considerato fallito;

     4° per i provvedimenti amministrativi, relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e alla espulsione dello straniero.

     La scheda per le sentenze e per i provvedimenti menzionati nei numeri 1, 2 e 3, è formata qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

     Quando ne è data comunicazione ufficiale, si forma pure la scheda per le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti, preveduti come reati anche dalla legge italiana, contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduta la cittadinanza italiana, o contro stranieri o apolidi, residenti nel territorio dello Stato.

     Le altre iscrizioni che devono essere effettuate nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 2, prima parte, di questo regolamento, si compiono mediante l'annotazione delle relative notizie sulle corrispondenti schede già formate e collocate, desumendole da appositi fogli complementari.

 

          Art. 5.

     Per ogni persona, e per ogni sentenza o provvedimento, che la riguarda, è formata una scheda.

     La scheda è compilata in due esemplari, l'uno per l'ufficio del casellario locale, e l'altro per l'ufficio del casellario centrale; sul secondo esemplare, nella rubrica apposita, sono trascritti i precedenti penali, che risultino, a carico dell'iscritto, dal certificato penale esistente in atti.

     Al predetto esemplare, soltanto nel caso in cui risulti che l'iscritto non abbia in precedenza riportato condanna per delitti preveduti dai codici, deve essere allegata una schedina, sulla quale sono trascritte le generalità annotate nella scheda corrispondente.

     Se la sentenza o il provvedimento riguarda un cittadino straniero, è compilato un terzo esemplare della scheda, che, a norma delle convenzioni internazionali o per ragione di reciprocità, è trasmessa al governo dello Stato estero, cui lo straniero appartiene.

 

          Art. 6.

     La scheda pel casellario giudiziale deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita della persona cui si riferisce, e tutte le altre notizie, che valgono a identificarla, compresa l'indicazione del soprannome o pseudonimo.

     La scheda medesima deve, inoltre, indicare l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o il provvedimento, la data della pronuncia, il dispositivo e tutti gli articoli di legge applicati.

 

          Art. 7.

     Quando la scheda riguarda una sentenza penale, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, deve contenere la menzione delle misure di sicurezza, che sono state applicate, revocate o sostituite, e se il condannato è stato, con la stessa sentenza, dichiarato delinquente o contravventore abituale, o professionale, o delinquente per tendenza.

     Dalla scheda deve, inoltre, risultare se il giudice ha ordinato l'applicazione provvisoria di pene accessorie ovvero la cessazione di quelle provvisoriamente applicate.

     Se siano più i reati, per cui una stessa persona è stata giudicata, ne è fatta menzione sulla scheda distintamente per ciascuno di essi, secondo l'ordine seguito nella sentenza.

 

          Art. 8.

     La scheda è formata in base ai dati desunti dalle sentenze e dai provvedimenti da iscrivere nel casellario, e dagli altri atti del procedimento, e, dopo essere stata sottoscritta dal funzionario che l'ha estesa, viene presentata, non più tardi delle ventiquattro ore, al cancelliere dirigente, o ad altro funzionario da lui delegato, il quale ne verifica la regolarità, e, approvandola, vi appone la sua firma.

     Della formazione della scheda è fatta menzione in margine all'originale della sentenza o del provvedimento, cui la scheda si riferisce, e nel registro generale degli affari penali.

 

          Art. 9.

     La compilazione della scheda spetta al cancelliere o al funzionario, avente funzioni equivalenti, presso l'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza o il provvedimento, che sono divenuti irrevocabili, o che sono eseguibili anche durante il termine della impugnazione, e nonostante l'impugnazione proposta.

     Quando la corte di cassazione pronuncia l'annullamento senza rinvio, a norma dell'art. 539 del codice di procedura penale, la scheda è compilata dal cancelliere della corte medesima.

 

          Art. 10.

     Le schede, concernenti le sentenze e i provvedimenti emessi in materia penale, devono essere compilate non più tardi del decimo giorno da quello in cui tali sentenze o provvedimenti sono divenuti irrevocabili.

     Qualora la sentenza di condanna alla pena di morte sia eseguita entro il termine suddetto, è compilato soltanto l'esemplare della scheda per l'ufficio del casellario centrale.

     Se durante l'istruzione o il giudizio, o con la sentenza che lo definisce, il giudice ha ordinato l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza o di pene accessorie, la scheda è compilata non più tardi del giorno successivo a quello della pronuncia del provvedimento o della sentenza; nello stesso termine è compilata la scheda per i decreti del giudice di sorveglianza, con i quali si sia dichiarata l'abitualità o la professionalità nel reato, o soltanto ordinata l'applicazione di una misura di sicurezza, eccetto il caso in cui sia stata sospesa l'esecuzione del provvedimento, ai sensi del primo capoverso dell'art. 642 del codice di procedura penale.

 

          Art. 11.

     Le schede, concernenti le sentenze civili, di cui al numero 2 dell'art. 4 del presente regolamento, devono essere compilate nel termine di dieci giorni da quello in cui hanno acquistato autorità di cosa giudicata; saranno, invece, compilate nel termine di dieci giorni da quello della emissione del provvedimento o della sentenza quando si tratti degli altri provvedimenti, emessi nella materia civile, indicati nella disposizione succitata, ovvero delle sentenze o provvedimenti, emessi nella materia commerciale, di cui al numero 3 dello stesso articolo.

     Qualora un commerciante, in seguito a procedura di piccolo fallimento, debba essere considerato fallito ai termini dell'art. 39, ultimo capoverso, della legge 24 maggio 1903, n. 197, il pretore ne dà comunicazione al presidente del tribunale, che, eseguite le opportune verifiche, dispone la compilazione della scheda pel casellario giudiziale.

 

          Art. 12.

     La compilazione delle schede, concernenti i provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'art. 4 del presente regolamento, è eseguita dall'ufficio del casellario centrale presso il ministero della giustizia, appena abbia ricevuto dal ministero dell'interno comunicazione ufficiale dei provvedimenti stessi.

     Nella rubrica annotazioni della scheda è sempre fatta menzione del motivo, che ha determinato il provvedimento.

 

          Art. 13.

     Le schede nello stesso termine prescritto per la loro compilazione sono trasmesse al segretario della procura del Re del circondario del luogo di nascita della persona cui si riferiscono, e, se riguardano cittadini stranieri o apolidi o cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, al segretario della procura del Re presso il tribunale di Roma.

     Le schede riguardanti persone nate nelle colonie o in altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato sono, nel termine fissato per la compilazione, inviate ai rappresentanti il pubblico ministero presso gli uffici giudiziari, nella cui giurisdizione è compreso il luogo di nascita delle persone stesse.

 

Titolo III

FOGLI COMPLEMENTARI

 

          Art. 14.

     Formano oggetto dei fogli complementari, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 del presente regolamento;

     1° nella materia penale:

     a) la menzione dell'esecuzione della pena di morte; del luogo e del tempo in cui la pena detentiva fu scontata; del pagamento della pena pecuniaria o della sua conversione in pena detentiva;

     b) la menzione che la pena di morte è stata commutata in quella dell'ergastolo o in altra pena; che la pena detentiva non fu scontata e la pena pecuniaria non fu pagata, in tutto o in parte, per morte del reo, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, remissione di querela o per altra causa estintiva della pena o anche del reato;

     c) i provvedimenti concernenti l'esecuzione delle pene accessorie, che conseguono a una condanna;

     d) i provvedimenti con cui è determinata la pena che deve essere eseguita, nel caso di concorso di pene;

     e) le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione, ai termini dell'art. 590 del codice di procedura penale, per la revoca della sospensione della pena, dell'ordine di non menzione della condanna nei certificati del casellario e della liberazione condizionale;

     f) i provvedimenti con cui è ordinata la cessazione o la sostituzione di misure di sicurezza applicate, sia pur in via provvisoria, ovvero la modificazione o la cessazione delle pene accessorie applicate provvisoriamente, anche se detti provvedimenti sono contenuti in una sentenza;

     g) i provvedimenti che dichiarano la riabilitazione e quelli da cui pure consegue l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, nonchè i provvedimenti con cui la riabilitazione, già conceduta, è revocata;

     h) le ordinanze della corte di cassazione, che, nel caso di più condanne irrevocabili per un medesimo fatto contro la stessa persona, dichiarino, ai termini dell'art. 579 del codice di procedura penale, quale sia la sentenza da doversi eseguire, annullando le altre;

     i) le ordinanze di correzione di errori materiali o di rettificazione, pronunciate ai sensi degli articoli 149, 385 e 476 del codice di procedura penale;

     l) le sentenze della corte di appello, ai termini dell'art. 674 del codice di procedura penale, che danno riconoscimento alle sentenze penali, pronunciate da autorità giudiziarie straniere;

     2° nella materia civile:

     a) la revoca delle sentenze di interdizione o d'inabilitazione;

     b) la revoca dei provvedimenti, con cui il giudice ordinò il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio;

     3° nella materia commerciale:

     le sentenze di omologazione del concordato e i provvedimenti che revocano il fallimento o riabilitano il fallito.

     Formano, altresì, oggetto dei fogli complementari qualsiasi altro provvedimento, che riguarda le iscrizioni già eseguite nel casellario giudiziale, e le notizie che sono state omesse al momento della formazione delle schede, in quanto non ancora conosciute o accertate.

 

          Art. 15.

     I fogli complementari sono compilati appena si verifichino i casi menzionati nell'articolo precedente, ovvero siano divenuti irrevocabili le sentenze o i provvedimenti menzionati nell'articolo stesso.

     Sono, invece, compilati immediatamente dopo l'emissione della sentenza o del provvedimento, qualora sia stata ordinata la cessazione di misure di sicurezza o di pene accessorie applicate provvisoriamente.

     Della compilazione dei fogli complementari è fatta menzione nel registro delle esecuzioni delle sentenze.

     La compilazione dei fogli complementari spetta al cancelliere o ad altro funzionario, avente attribuzioni equivalenti presso l'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza o il provvedimento; se i medesimi riguardano la menzione del luogo o del tempo in cui la pena detentiva è stata scontata, la compilazione spetta, invece, alle direzioni degli istituti di prevenzione e di pena.

     I fogli complementari sono, senza indugio, trasmessi al casellario locale competente, che dopo averne presa annotazione sulle relative schede, li invia al casellario centrale, facendo risultare tale adempimento in calce ai medesimi.

 

Titolo IV

UFFICI LOCALI DEL CASELLARIO

ED UFFICIO DEL CASELLARIO CENTRALE

 

          Art. 16.

     Le schede, appena pervenute all'ufficio locale del casellario, sono annotate nei registri prescritti e collocate nelle apposite cassette in ordine alfabetico.

     Le schede concernenti una stessa persona sono numerate progressivamente nell'ordine di data delle decisioni e sono riunite con una copertina.

     Il secondo e il terzo esemplare delle schede predette, nel caso che la sentenza o il provvedimento riguardi cittadini stranieri, sono trasmessi all'ufficio del casellario centrale.

 

          Art. 17.

     Nell'ufficio del casellario centrale le schede, con le schedine che vi siano unite, al termine del secondo capoverso dell'art. 5, sono sottoposte a verifica, per accertare se le notizie, che vi sono trascritte, sono complete ed esatte e se l'altro esemplare dell'estratto è stato collocato nel casellario del luogo di nascita dell'iscritto.

     Le schedine, dopo essere state controdistinte con speciali numeri progressivi, segnati anche sulle corrispondenti schede, sono inserite, in ordine alfabetico, nello schedario generale del regno, mentre le corrispondenti schede sono collocate nelle cassette, secondo il circondario giudiziario di nascita dell'iscritto.

 

          Art. 18.

     L'ufficio del casellario centrale, mediante periodiche indagini, accerta se la compilazione delle schede proceda regolarmente e se il servizio nei casellari locali funzioni speditamente, promuovendo anche, se del caso, ispezioni straordinarie.

     Potrà pure chiedere notizie sui precedenti che risultano nel casellario locale e altresì duplicati di schede.

 

          Art. 19.

     Il procuratore del Re esercita sull'ufficio del casellario locale la vigilanza prescritta dall'art. 603 del codice di procedura penale, mediante verifiche mensili; provvede ad eliminare qualsiasi irregolarità o deficienza che abbia riscontrato nel servizio informandone, nei casi più gravi, il procuratore generale.

     Due volte l'anno, entro il 10 gennaio e 10 luglio, il procuratore del Re trasmette all'ufficio del casellario centrale una relazione sommaria sul funzionamento del servizio del casellario negli uffici dipendenti durante il semestre precedente, e specialmente sul modo con cui è proceduta la compilazione e trasmissione al casellario locale delle schede e dei relativi fogli complementari, sulla tenuta del casellario stesso e sul rilascio dei certificati, fornendo, al riguardo, i relativi dati statistici.

 

          Art. 20.

     Le schede concernenti sentenze o provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie del regno, ordinarie o speciali, e riguardanti sudditi stranieri, di volta in volta che pervengono all'ufficio del casellario centrale, sono esaminate per verificare, anche per mezzo del ministero degli affari esteri, ove occorra, se effettivamente le sentenze o i provvedimenti si riferiscano a sudditi stranieri.

     Nel caso affermativo, il terzo esemplare della scheda, che vi dovrà essere unito a norma dell'art. 5 di questo regolamento, è trasmesso al governo dello Stato estero, cui lo straniero appartiene, per il tramite del ministero degli affari esteri, quando non esista convenzione internazionale o questa non preveda un modo diverso di trasmissione.

 

          Art. 21.

     Le sentenze penali pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi, residenti nel territorio dello Stato, quando ne è data comunicazione ufficiale dallo Stato estero, sono trasmesse all'ufficio del casellario centrale, il quale provvede alla identificazione delle persone che vi sono indicate, e, accertate le loro precise generalità, procede alla compilazione delle relative schede in duplice esemplare, secondo quanto è stabilito nell'art. 3, ed alla trasmissione di esse all'ufficio del casellario locale competente, per esservi collocate a norma dell'art. 16, informandone contemporaneamente il procuratore generale competente, per gli eventuali provvedimenti, a norma dell'art. 672 del codice di procedura penale.

 

          Art. 22.

     Nel caso in cui per qualsiasi causa è stato, in tutto o in parte, distrutto un casellario giudiziale locale, il ministro della giustizia può ordinare con suo decreto, che, fino a quando il casellario giudiziale non sia messo nuovamente in condizione di funzionare, ne assuma temporaneamente il servizio l'ufficio del casellario centrale presso il ministero della giustizia.

     Durante il tempo suddetto devono inviarsi direttamente all'ufficio del casellario centrale anche le schede che avrebbero dovuto essere inviate al casellario locale.

     I certificati rilasciati dal casellario centrale, secondo le notizie risultanti dagli estratti conservati nello stesso casellario, fanno le veci dei certificati menzionati negli articoli 606 e 607 del codice di procedura penale, e negli articoli 26 e 28 di questo regolamento.

     Alla ricostituzione dei casellari giudiziari locali provvede l'ufficio del casellario centrale con le schede che siano rinvenute, con la copia di quelle che si conservano nell'ufficio stesso del casellario centrale e con un duplicato delle schede che risultino mancanti, da ricostituirsi o rinnovarsi, in base anche alle indicazioni e alle notizie da desumersi dai fascicoli degli atti processuali o dai registri giudiziari, o, in genere, dagli atti di altre pubbliche amministrazioni.

 

Titolo V

CERTIFICATI DEI CASELLARI

 

          Art. 23. [2]

 

          Art. 24.

     Nelle richieste di certificati deve essere indicato il cognome e nome, e altresì il soprannome o pseudonimo, qualora l'abbia, della persona designata, il nome del padre, il cognome e nome della madre, e, per le donne maritate e vedove, anche il cognome del marito.

     La richiesta da parte di privati deve essere accompagnata dall'atto di nascita della persona designata, salvo al procuratore del Re di ammettere altre prove equipollenti.

     Tale atto sarà restituito al richiedente insieme con il certificato, salvo che non ricorrano speciali motivi per trattenerlo.

 

          Art. 25.

     Le pubbliche amministrazioni e le aziende incaricate di pubblici servizi per ottenere il certificato delle iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona, ai termini del capoverso dell'art. 606 del codice di procedura penale, devono farne richiesta per iscritto al procuratore del Re, specificando per quale atto delle loro funzioni sia necessario il certificato richiesto.

 

          Art. 26.

     Il procuratore del Re, accertata la regolarità della richiesta dei certificati penali, autorizza il segretario al rilascio, apponendo il nulla osta sulla richiesta stessa.

     Se dal casellario non risulti alcuna annotazione, ovvero risultino iscrizioni che, per legge, non debbono essere trascritte, il segretario annota nel certificato Nulla.

     Altrimenti trascrive nel certificato le decisioni che vi devono essere annotate, per ordine di data.

     Il segretario, sui certificati penali che spedisce, appone la propria sottoscrizione e il timbro dell'ufficio.

 

          Art. 27.

     Di ogni spedizione di certificato penale è presa nota in apposito registro.

     Nel caso che il certificato sia spedito su richiesta di una autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, ne è indicata la data della spedizione nella rubrica "annotazioni" della scheda.

     Quando da tali annotazioni risulti che da diverse delle autorità suddette sono pervenute più richieste concernenti la stessa persona in un periodo non superiore ai sei mesi fra l'una e l'altra, il segretario della regia procura deve informare ciascuna di esse delle richieste fatte dalle altre.

 

          Art. 28.

     I certificati che possono essere rilasciati, osservate, secondo i casi, le disposizioni prescritte dagli articoli 606, 608 e 609 del codice di procedura penale, sono di tre specie:

     a) certificato generale, in cui sono trascritte le iscrizioni esistenti, a norma degli articoli 604 e 587 ultimo capoverso del codice di procedura penale, al nome di una persona determinata;

     b) certificato penale, in cui sono trascritte le iscrizioni esistenti, a norma degli articoli 604, n. 1, e 587, ultimo capoverso, del codice di procedura penale, e quella relativa all'espulsione in via amministrativa dello straniero dal territorio dello Stato, se ordinata a causa di un reato;

     c) certificato civile, in cui sono trascritte le iscrizioni esistenti a norma dei numeri 2 e 3 dell'art. 604 del codice di procedura penale; i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza, e altresì i provvedimenti concernenti l'interdizione legale, perpetua o temporanea, la perdita o la sospensione dell'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale, derivanti da condanna, e la sospensione provvisoria dall'esercizio della patria podestà o dell'autorità maritale.

 

          Art. 29.

     Nell'annotare sui certificati le iscrizioni concernenti sentenze penali di condanna, oltre alla menzione della data e dell'autorità che ha pronunciato la decisione, devono essere indicati il titolo del reato con le circostanze aggravanti e attenuanti, gli articoli di legge applicati, i benefici di legge conceduti, le pene detentive e pecuniarie inflitte e le pene accessorie, che siano state annotate sulla scheda, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 587 del codice di procedura penale.

     Quando ne è il caso, devono essere indicate le misure di sicurezza applicate, e, inoltre, si deve far risultare se con la sentenza il condannato sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza.

     Nei certificati richiesti dall'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragioni di giustizia penale, si fa menzione, altresì, del tempo nel quale la pena fu scontata o del giorno in cui rimase estinta.

 

          Art. 30.

     Nei certificati, anche se richiesti ai termini dell'art. 606 del codice di procedura penale, sia dall'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragioni di giustizia penale, sia dalle pubbliche amministrazioni o aziende incaricate di pubblici servizi, non è fatta menzione delle decisioni penali, concernenti reati, commessi anteriormente al 4 novembre 1926 per fini nazionali o aventi, comunque, connessione col fine medesimo, escluso l'omicidio consumato.

     Il certificato, contenente anche le suddette iscrizioni, potrà essere rilasciato soltanto su richiesta del ministro della giustizia.

     L'osservanza delle disposizioni della prima parte di questo articolo è subordinata alla condizione che sia stato emesso, a norma del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, il provvedimento col quale si riconosca che il reato è stato commesso per fine nazionale.

 

          Art. 31.

     I certificati del casellario su richiesta di privati sono spediti in carta da bollo.

     Sono esenti dalle tasse di bollo la domanda per ottenere i certificati del casellario e i certificati di nascita.

     Sono, altresì, esenti dalle tasse di bollo i certificati del casellario rilasciati nell'interesse delle persone povere, purchè la richiesta sia accompagnata dal certificato d'indigenza.

 

          Art. 32.

     I certificati penali per ragioni di lavoro o di emigrazione a scopo di lavoro, anche se richiesti per mezzo di autorità o di enti pubblici, devono essere rilasciati come se richiesti da privati, e con le modalità di cui all'art. 608 del codice di procedura penale.

 

          Art. 33.

     Nei certificati del casellario giudiziale, che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del segretario, che li spedì, è vidimata dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato.

     Non è dovuta la relativa tassa di concessione governativa per i certificati esenti dalle tasse di bollo.

 

          Art. 34.

     Le procure del Re presso i tribunali, per il rilascio dei certificati penali, possono corrispondere direttamente con le autorità diplomatiche e consolari del regno all'estero.

 

          Art. 35.

     Le richieste di certificati da parte di autorità estere, quando le convenzioni non dispongano altrimenti, sono trasmesse all'ufficio del casellario centrale, il quale provvede alla loro esecuzione, trasmettendole ai casellari locali competenti, che le restituiscono all'ufficio medesimo con i certificati corrispondenti.

     Se tali richieste riguardano cittadini italiani residenti all'estero, non potranno aver corso se non sono munite del nulla osta da parte del ministero degli affari esteri, quando non siano pervenute da un nostro ufficio diplomatico o consolare.

 

Titolo VI

ELIMINAZIONE DELLE SCHEDE

 

          Art. 36.

     Oltre ai casi di eliminazione, menzionati nell'art. 605 del codice di procedura penale, sono estratte dal casellario giudiziale le schede concernenti:

     a) le iscrizioni relative a decisioni annullate da un successivo provvedimento, che riguardi la medesima persona e il medesimo fatto;

     b) le iscrizioni che risultino duplicate, o quelle indebitamente ad altri attribuite a causa delle false generalità dichiarate dall'imputato o per errore di nome, incorso negli atti del procedimento, qualora le sentenze relative alle iscrizioni stesse siano state annullate da una successiva decisione.

 

          Art. 37.

     Il segretario della procura del Re presso il tribunale estrae ogni mese dal casellario le schede, che devono essere eliminate.

     Le schede eliminate, previa annotazione nel registro prescritto, sono mensilmente trasmesse dallo stesso segretario all'ufficio del casellario centrale, che, riconosciuta la regolarità della eliminazione compiuta dal casellario locale, procede, a sua volta, alla eliminazione delle schede e delle schedine corrispondenti, in esso conservate; e, nel caso contrario, restituisce al casellario locale le schede che vi devono ancora rimanere collocate, con le opportune osservazioni.

 

          Art. 38.

     Le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena devono dare immediata comunicazione dei decessi di persone, detenute o ricoverate negli stabilimenti dipendenti, al segretario della procura del Re, presso il tribunale del luogo di nascita delle dette persone, o al segretario della procura del Re presso il tribunale di Roma, qualora si tratti di stranieri, apolidi o cittadini italiani nati all'estero o di cui non si conosce il luogo di nascita nello Stato.

     Uguale obbligo spetta alla direzione dei manicomi nel caso di decessi di ricoverati condannati e all'autorità di pubblica sicurezza nel caso di morte di persone sottoposte alla libertà vigilata.

 

Titolo VII

CONTROVERSIE E RETTIFICHE

 

          Art. 39.

     I provvedimenti emessi dal procuratore del Re, quando sorge controversia, di cui all'art. 610 del codice di procedura penale, sono comunicati all'ufficio del casellario centrale. Allo stesso ufficio devono essere comunicate le decisioni del giudice di esecuzione, quando sia stato proposto incidente.

     Le rettificazioni ordinate dal procuratore del Re o dal giudice di esecuzione, appena trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti relativi, sono eseguite sulla relativa scheda, e ne è fatta menzione nella rubrica "annotazioni" e sul prescritto registro; di tale adempimento è data comunicazione all'ufficio del casellario centrale.

 

          Art. 40.

     Quando nel collocare una scheda nel casellario locale ovvero nel rilasciare un certificato o nell'eliminare iscrizioni, si rinvengono precedenti iscrizioni, le quali appaiano da attribuirsi alla stessa persona, ne è data comunicazione al procuratore del Re.

     Il procuratore del Re, promuove, se occorra, nelle forme stabilite dall'art. 149 del codice di procedura penale, la rettificazione degli errori incorsi nelle decisioni, cui si riferiscono le schede, e successivamente ordina la rettificazione delle schede stesse. Tuttavia, qualora risulti manifestamente che si tratti di errori materiali, incorsi nella formazione delle schede, il procuratore del Re ne ordina senz'altro la correzione. In ogni caso ne informa il casellario centrale.

     Il casellario centrale provvede nello stesso modo alle rettificazioni necessarie delle generalità in parte alterate e delle indicazioni errate del luogo di nascita, quando l'alterazione o l'errore sia stato accertato in base allo schedario generale del regno, richiedendo, quando ne è il caso, il procuratore del Re presso il tribunale competente, affinchè promuova le rettificazioni necessarie per gli errori incorsi nelle decisioni.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 41.

     Fino a quando non sia altrimenti disposto, si forma il secondo esemplare della scheda destinata al casellario centrale, di cui all'art. 5 di questo regolamento, solamente per le sentenze di condanna concernenti delitti preveduti dai codici, anche se le predette sentenze si riferiscano ad altri delitti o abbiano deciso in materia di contravvenzione.

 

          Art. 42.

     Questo regolamento avrà vigore col 1° luglio 1931.

     Le iscrizioni relative a decisioni pronunciate per reati commessi anteriormente al 1° luglio 1931 saranno eliminate secondo le norme dell'art. 620 del codice di procedura penale abrogato.

 

          Art. 43.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie a questo regolamento.


[1] Abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 21 febbraio 1989, n. 99. L’art. 10 della L. 21 febbraio 1989, n. 99 è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.