§ 51.4.137 - L. 11 agosto 2014, n. 117.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:11/08/2014
Numero:117


Sommario
Art. 1 .


§ 51.4.137 - L. 11 agosto 2014, n. 117.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

(G.U. 20 agosto 2014, n. 192)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92

 

     All'articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 è soppresso.

     All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati). - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria). - 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014".

     2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».

     All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» sono inserite le seguenti: «altri Ministeri o».

     All'articolo 8:

     al comma 1, capoverso 2-bis:

     al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,» e le parole: «da eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonchè all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice».

     All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2 del presente decreto».