§ 69.4.12 - D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375.
Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:09/11/1990
Numero:375


Sommario
Art. 1.  Competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 2.  Invio dei processi verbali.
Art. 3.  Invio dei processi verbali all'autorità giudiziaria.
Art. 4.  Custodia e vendita delle cose sequestrate.
Art. 5.  Abrogazione di norme.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 69.4.12 - D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375.

Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri.

(G.U. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.).

 

     Art. 1. Competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. [1]

 

          Art. 2. Invio dei processi verbali. [2]

 

          Art. 3. Invio dei processi verbali all'autorità giudiziaria.

     1. I processi verbali concernenti reati aventi ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati fuori degli spazi doganali e per i quali non è ammessa la definizione in via amministrativa, sono trasmessi a cura dell'organo verbalizzante, in originale, all'autorità competente secondo le norme del codice di procedura penale ed, in copia, all'ispettorato compartimentale dei monopoli, a cui è affidata la gestione dei contesti, nonché al ricevitore capo della dogana sede di circoscrizione doganale competente per territorio.

 

          Art. 4. Custodia e vendita delle cose sequestrate.

     1. Le cose sequestrate per reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati entro gli spazi doganali o fuori degli stessi, sono prese in custodia dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     2. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla custodia delle cose sequestrate contenute nel codice di procedura penale.

     3. Se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato richiede l'autorizzazione alla vendita all'autorità giudiziaria competente; questa deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme ricavate dalla vendita sono accantonate in apposito libretto postale giudiziario intestato agli aventi diritto.

     4. La convalida del sequestro dei tabacchi lavorati esteri, da parte dell'autorità giudiziaria competente, consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di procedere all'accreditamento provvisorio del relativo valore di perizia, determinato dall'Amministrazione stessa, a favore dei soggetti indicati nell'art. 337 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. L'accreditamento provvisorio è compensato da corrispondenti minori accrediti, a titolo di ripartizione di multe, ammende e prodotti di confisca, qualora non venga emesso provvedimento di confisca, a seguito di sentenza ovvero di declaratoria di definizione amministrativa del contesto. In caso di alienazione per il consumo fuori della linea doganale, si applica la norma di cui al secondo periodo del comma 3.

     5. [3]

     6. [4]

     7. [5]

 

          Art. 5. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogato l'art. 341, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

 

          Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 19 marzo 2001, n. 92.

[3] Comma abrogato dall'art. 301 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

[4] Comma abrogato dall'art. 301 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

[5] Comma abrogato dall'art. 301 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.