§ 69.3.33 - D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315.
Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:11/06/1997
Numero:315


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Soggetti beneficiari del contributo.
Art. 3.  Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute.
Art. 4.  Domande di concessione del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute.
Art. 5.  Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute.
Art. 6.  Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi.
Art. 7.  Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi.
Art. 8.  Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi.
Art. 9.  Concessione del contributo.
Art. 10.  Relazione sull'operatività.
Art. 11.  Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi.


§ 69.3.33 - D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

(G.U. 19 settembre 1997, n. 219).

 

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

     a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;

     b) per "fondo", il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

     c) per "confidi", i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;

     d) per "Ministero del tesoro", il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio V Antiriciclaggio contenzioso e valutario.

 

          Art. 2. Soggetti beneficiari del contributo.

     1. Possono beneficiare dei contributi del "fondo":

     a) i confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     b) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero del tesoro, di cui all'articolo 3.

 

          Art. 3. Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute.

     1. E' istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

     2. Sono iscritte nell'elenco le associazioni e le fondazioni:

     a) che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o della regione;

     b) che nell'atto costitutivo e nello statuto contengono le "scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione", nonché, nello stesso statuto, le indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e delle modalità di deliberazione collegiale della garanzia;

     c) che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.

     3. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata al Ministero del tesoro ed è corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.

     4. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato può presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.

 

          Art. 4. Domande di concessione del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute.

     1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute, è inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:

     a) l'ammontare del contributo richiesto;

     b) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;

     c) l'ambito territoriale di operatività.

     2. Alla domanda devono essere allegati:

     a) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 6, della legge;

     b) il rendiconto approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

     3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.

 

          Art. 5. Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute.

     1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute è effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e dell'attività svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.

     2. Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non può comunque essere superiore a lire tre miliardi.

 

          Art. 6. Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi.

     1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte del confidi, è inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:

     a) l'ammontare dello stanziamento effettuato dal confidi per la costituzione del fondo speciale antiusura, finalizzato al rilascio delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge;

     b) l'ambito territoriale e settore economico di competenza del fondo speciale antiusura;

     c) l'ammontare del contributo richiesto;

     d) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;

     e) la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura di cui all'articolo 7, nonché il possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996.

     2. Alla domanda devono essere allegati:

     a) la copia conforme all'originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge;

     b) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge;

     c) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

     3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.

 

          Art. 7. Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi.

     1. Il fondo speciale antiusura per il quale si chiede la concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche:

     a) essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità del confidi;

     b) essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge.

     2. La garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dal confidi se vi è per lo stesso finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso.

 

          Art. 8. Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi.

     1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi è effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.

     2. Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non può superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non può essere superiore a lire cinque miliardi.

 

          Art. 9. Concessione del contributo.

     1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.

     2. L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al precedente comma, è effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     3. Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione.

 

          Art. 10. Relazione sull'operatività.

     1. I confidi, le fondazioni e le associazioni riconosciute ai quali sono stati concessi i contributi, devono inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del tesoro, una relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente:

     a) l'ammontare dei prestiti garantiti;

     b) l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia;

     c) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato;

     d) l'ammontare del fondo speciale antiusura tenuto conto delle garanzie concesse, esclusivamente per i confidi;

     c) il rendiconto delle spese di gestione del fondo antiusura.

     2. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.

 

          Art. 11. Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi.

     1. La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria.

     2. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     3. Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo.