§ 27.2.17 – D.P.R. 7 febbraio 1985, n. 90.
Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:07/02/1985
Numero:90


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità
Artt. 1. – 12. 
Art. 13.      1. Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l'attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero [...]


§ 27.2.17 – D.P.R. 7 febbraio 1985, n. 90.

Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità.

(G.U. 26 marzo 1985, n. 73).

 

     Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità.

     Il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 1289, è abrogato.

 

 

Regolamento delle spese

da farsi in economia da parte del Ministero della sanità

 

          Artt. 1. – 12. [1]

 

 

          Art. 13.

     1. Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l'attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero della sanità, si provvede a mezzo del magazzino centrale del materiale profilattico, che ha sede a Roma.

     2. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, può istituire magazzini periferici per la conservazione e la distribuzione dei materiali sanitari, fissandone l'ambito di competenza interregionale, la dotazione organica del personale e l'ufficio principale circoscrizionale dal quale immediatamente dipende ciascun magazzino periferico.

     3. I magazzini sono affidati a consegnatari, tenuti alla resa del conto giudiziale: si osservano, al riguardo, le disposizioni recate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, nonchè quelle della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

     4. Ai fini della gestione amministrativo-contabile, i magazzini dipendono dalla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale; compete a tale Direzione generale, in particolare, il coordinamento delle attività e dei servizi dei magazzini, la verifica di tutti gli atti riguardanti la gestione e la conservazione dei materiali ivi custoditi, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza mobiliare ed immobiliare, il controllo dello stato di manutenzione e di funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature.

     5. I materiali profilattici che sono dichiarati dalla competente Direzione generale tecnica non più rispondenti alle esigenze d'impiego, anche in relazione a specifiche norme di validità, devono essere distrutti: il relativo scarico contabile, di cui all'art. 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è autorizzato dal Direttore generale degli affari amministrativi e del personale.


[1] Articoli abrogati dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.