§ 31.1.31 - D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:08/06/1992
Numero:306


Sommario
Art. 1.  Testimonianza indiretta - Falso testimone.
Art. 2.  Esame di persona imputata in un procedimento connesso.
Art. 3.  Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti.
Art. 3 bis.  Intercettazioni ambientali.
Art. 4.  Attività a iniziativa della polizia giudiziaria.
Art. 5.  Attività del pubblico ministero.
Art. 6.  Chiusura delle indagini preliminari - Fascicolo per il dibattimento.
Art. 7.  Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale.
Art. 8.  Contestazioni nell'esame delle parti - Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione.
Art. 9.  Divieto di espatrio.
Art. 10.  Computo della custodia cautelare all'estero.
Art. 11.  Reati contro l'amministrazione della giustizia.
Art. 11 bis.  Modifica dell'art. 416 bis del codice penale.
Art. 11 ter.  Introduzione dell'art. 416 ter del codice penale.
Art. 11 quater.  Modifica all'art. 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Art. 11 quinquies.  Usura e usura impropria.
Art. 12.  Disposizioni in materia di armi.
Art. 12 bis.  Giudizio direttissimo.
Art. 12 ter.  Disposizione in materia di stupefacenti.
Art. 12 quater.  Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati.
Art. 12 quinquies.  Trasferimento fraudolento di valori.
Art. 12 sexies.  Ipotesi particolari di confisca.
Art. 13.  Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia.
Art. 14.  Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena.
Art. 14 bis.  Interpretazione del primo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario.
Art. 15.  Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata.
Art. 16.  Colloqui investigativi.
Art. 17.  Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 18.  Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 19.  Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.
Art. 20.  Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 21.  Applicazioni.
Art. 21 bis.  Sospensione dei termini delle indagini preliminari.
Art. 21 ter.  Trattamento economico di missione per magistrati applicati.
Art. 21 quater.  Procuratore nazionale antimafia.
Art. 21 quinquies.  Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia.
Art. 21 sexies.  Reversibilità delle funzioni.
Art. 22.  Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni
Art. 22 bis.  Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 23.  Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione.
Art. 24.  Misure di prevenzione patrimoniali.
Art. 25.  Controllo di imputati e condannati per gravi delitti di criminalità organizzata.
Art. 25 bis.  Perquisizioni di edifici.
Art. 25 ter.  Intercettazioni preventive.
Art. 25 quater.  Soggiorno cautelare.
Art. 25 quinquies.  Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
Art. 25 sexies.  Composizione della Commissione.
Art. 25 septies.  Audizioni e testimonianze.
Art. 25 octies.  Richiesta di atti e documenti.
Art. 25 novies.  Segreto.
Art. 25 decies.  Organizzazione interna.
Art. 26.  Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali.
Art. 27.  Interventi sulle strutture.
Art. 28.  Copertura finanziaria.
Art. 29.  Norme temporanee.
Art. 30.  Entrata in vigore.


§ 31.1.31 - D.L. 8 giugno 1992, n. 306. [1]

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

(G.U. 8 giugno 1992, n. 133).

 

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE

 

CAPO I

PROVE

 

Art. 1. Testimonianza indiretta - Falso testimone. [2]

 

     Art. 2. Esame di persona imputata in un procedimento connesso.

     1. L'art. 210 del codice di procedura penale è così modificato:

     (Omissis).

     2. L'art. 142 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato [3]:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (omissis);

     b) il comma 1 è soppresso;

     c) nel comma 2, dopo le parole "Quando per le notificazioni", sono inserite le seguenti: (omissis) [4];

     d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti. [5]

     1. L'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l'art. 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'art. 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. Nel comma 1 dell'art. 495 del codice di procedura penale, le parole: "dell'art. 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 3 bis. Intercettazioni ambientali. [6]

     1. Dopo il comma 3 dell'art. 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Nel comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto, infine, il seguente periodo: (omissis).

 

CAPO II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA’ DI INDAGINE

 

     Art. 4. Attività a iniziativa della polizia giudiziaria.

     1. L'art. 347 del codice di procedura penale è così modificato:

     (Omissis).

     2. L'art. 348 del codice di procedura penale è così modificato:

     (Omissis).

     3. Il comma 7 dell'art. 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. L'art. 351 del codice di procedura penale è così modificato:

     (Omissis).

     5. La lettera c) del comma 2, dell'art. 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     6. L'art. 380 del codice di procedura penale è così modificato:

     (Omissis).

     7. Dopo l'art. 108 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente [7]:

     (Omissis).

     8. Il primo periodo dell'art. 112 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dai seguenti [8]:

     (Omissis).

     9. Dopo il comma 2 dell'art. 117 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

     10. L'art. 118 del codice di procedura penale è così modificato:

     (Omissis).

     11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.

     12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.

 

     Art. 5. Attività del pubblico ministero.

     1. Nel comma 5 dell'art. 360 del codice di procedura penale, le parole "agli effetti del giudizio" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     2. Il secondo periodo dell'art. 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: (omissis).

     3. Il comma 1 dell'art. 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis). [9]

     4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 373 del codice di procedura penale è sostituita dalle seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 6. Chiusura delle indagini preliminari - Fascicolo per il dibattimento.

     1. In fine al comma 2 dell'art. 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: (omissis).

     2. L'art. 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis). [10]

     3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 431 del codice di procedura penale è così modificata:

     (Omissis).

 

CAPO III

GIUDIZIO

 

     Art. 7. Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale. [11]

     1. Nell'art. 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l'art. 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. L'art. 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Contestazioni nell'esame delle parti - Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione.

     1. Il comma 5 dell'art. 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     1 bis. Dopo l'art. 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis). [12]

     2. Nel comma 1 dell'art. 512 del codice di procedura penale le parole: "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalla seguenti: (omissis). [13]

     2 bis. Dopo l'art. 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis). [14]

 

CAPO IV

MISURE CAUTELARI

 

     Art. 9. Divieto di espatrio.

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 281 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Computo della custodia cautelare all'estero.

     1. L'art. 722 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI,

DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO [15]

 

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

 

     Art. 11. Reati contro l'amministrazione della giustizia.

     1. Dopo l'art. 371 del codice penale è inserito il seguente:

     (Omissis). [16]

     2. Nell'art. 372 del codice penale, le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     3. Dopo l'art. 374 del codice penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. L'art. 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Il primo comma dell'art. 376 del codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Il primo comma dell'art. 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [17].

     7. L'art. 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11 bis. Modifica dell'art. 416 bis del codice penale. [18]

     1. Al terzo comma dell'art. 416 bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis).

 

     Art. 11 ter. Introduzione dell'art. 416 ter del codice penale. [19]

     1. Dopo l'art. 416 bis del codice penale, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11 quater. Modifica all'art. 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. [20]

     1. Al primo comma dell'art. 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 11 quinquies. Usura e usura impropria. [21]

     1. All'art. 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

     2. Dopo l'art. 644 del codice penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI,

DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO [22]

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di armi.

     1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni [23].

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per l'attuazione della disposizione del comma 1.

     3. Al quarto comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole "a carica esplosiva, autopropellenti" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     4. Dopo il secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

     (Omissis) [24].

     5. Al secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: (omissis).

     6. Al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis) [25].

     7. [26].

     8. Il primo periodo del sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: (Omissis) [27].

     9. [28].

     10. [29].

     11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica [30].

 

     Art. 12 bis. Giudizio direttissimo. [31]

     1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 558 codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini [32].

 

     Art. 12 ter. Disposizione in materia di stupefacenti. [33]

     1. Nel comma 1 dell'art. 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le seguenti: (omissis).

 

     Art. 12 quater. Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati. [34]

     [1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

     2. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

     3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

     4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commissario per il coordinameno della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia.]

 

     Art. 12 quinquies. Trasferimento fraudolento di valori. [35]

     1. [Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di escludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni] [36].

     2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416 bis, 629, 630, 644 e 644 bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultino essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati [37].

 

     Art. 12 sexies. Ipotesi particolari di confisca. [38]

     1. [Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonchè dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi] [39].

     2. [Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43] [40].

     2-bis. [In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni] [41].

     2-ter. [Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona] [42].

     2-quater. [Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonchè dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309] [43].

     3. [Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione] [44].

     4. [Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette] [45].

     4-bis. [Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonchè quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonchè agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno] [46].

     4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma dell'articolo 240-bis del codice penale da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato [47].

     4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato [48].

     4-quinquies. [Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo] [49].

     4-sexies. [Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto] [50].

     4-septies. [Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato] [51].

     4-octies. [In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa] [52].

     4-novies. [L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio] [53].

 

TITOLO III

NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO

CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

 

     Art. 13. Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia.

     1. Dopo l'art. 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l'art. 13 bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Nel comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     (Omissis).

     4. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

TITOLO IV

NORME IN MATERIA PENITENZIARIA

 

     Art. 14. Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena.

     1. All'art. 58 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 14 bis. Interpretazione del primo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario. [54]

     1. La disposizione del primo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perché il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive.

 

     Art. 15. Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata.

     1. L'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

     a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     (Omissis) [55].

     2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno [56].

 

     Art. 16. Colloqui investigativi.

     1. Nel secondo comma dell'art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: (omissis).

     2. Nell'ottavo comma dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: (omissis).

     3. Dopo l'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis). [57]

     4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'art. 18 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

     5. Nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

     6. Nel comma 6 dell'art. 1 quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 le parole: "può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati" sono sostituite dalle seguenti: (omissis) [58].

 

     Art. 17. Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. [59]

     1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unità.

     2. [60].

     3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercizio, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'art. 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.

     5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.

 

     Art. 18. Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza.

     1. Il terzo comma dell'art. 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19. Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.

     1. All'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

     1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalità e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalità e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

 

TITOLO V

MODIFICHE ALLE NORME

DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E ALLE DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI TERMINI PROCESSUALI [61]

 

     Art. 21. Applicazioni.

     1. Il comma 7 dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 21 bis. Sospensione dei termini delle indagini preliminari. [62]

     1. Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'art. 240 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21 ter. Trattamento economico di missione per magistrati applicati. [63]

     1. Dopo il terzo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21 quater. Procuratore nazionale antimafia. [64]

     1. Il comma 2 dell'art. 76 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nel citato art. 76 bis del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Il termine di quattro anni previsto dall'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 e successivamente modificato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

     4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalità urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'art. 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

 

     Art. 21 quinquies. Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia. [65]

     1. Il comma 4 dell'art. 76 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21 sexies. Reversibilità delle funzioni. [66]

     1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

     2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI PREVENZIONE

 

     Art. 22. Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni [67].

     01. L'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

     (Omissis). [68]

     02. Al comma 4 dell'art. 2 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646 e successivamente modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo è soppresso [69].

     1. Al secondo comma dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente periodo: (omissis).

     1 bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno [70].

 

     Art. 22 bis. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575. [71]

     1. All'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

     2. Al secondo comma dell'art. 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     3. Nel comma 1 dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dispongono divieti" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 23. Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione.

     1. L'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L'art. 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24. Misure di prevenzione patrimoniali.

     1. Dopo l'art. 3 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis). [72]

 

TITOLO VII

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

 

     Art. 25. Controllo di imputati e condannati per gravi delitti di criminalità organizzata. [73]

 

     Art. 25 bis. Perquisizioni di edifici. [74]

     1. Fermo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.

     2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

     3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

 

     Art. 25 ter. Intercettazioni preventive. [75]

     1. Fermo quanto previsto dall'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale [76].

     2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

     3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

 

     Art. 25 quater. Soggiorno cautelare. [77]

 

TITOLO VII BIS

ISTITUZIONE

DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA

E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI [78]

 

     Art. 25 quinquies. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. [79]

     1. E' istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

     a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

     b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

     c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

     d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

     2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

     3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 416 bis del codice penale.

 

     Art. 25 sexies. Composizione della Commissione. [80]

     1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

     2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

     3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

 

     Art. 25 septies. Audizioni e testimonianze. [81]

     1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

     2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

     3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

     4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

 

     Art. 25 octies. Richiesta di atti e documenti. [82]

     1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

     2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui al presente Titolo.

     3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

          Art. 25 novies. Segreto. [83]

     1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 25 octies, comma 3.

     2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.

     3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

 

     Art. 25 decies. Organizzazione interna. [84]

     1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

     2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

     3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

     4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

     5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE

DELL'UFFICIO CENTRALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE

 

     Art. 26. Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali.

     1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è stabilita secondo la tabella A allegata al presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella A.

     2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, è inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge.

     3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonché, per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

     4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'art. 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'art. 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'art. 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

     6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

     7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° ottobre 1993.

     8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.

 

     Art. 27. Interventi sulle strutture.

     1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione [85].

     2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'art. 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 [86].

 

     Art. 28. Copertura finanziaria. [87]

     1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

     2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONE FINALE

 

     Art. 29. Norme temporanee. [88]

 

     Art. 30. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella A

Dotazione organica dell'ufficio centrale per la giustizia minorile

(Omissis)

 

Tabella B

Piano di acquisizione del nuovo personale 1993

(Omissis)


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 7 agosto 1992, n. 356.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[5] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[11] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[13] Comma così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[15] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[22] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[23] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.

[24] Comma così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[25] Comma così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[30] Comma così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[32] Comma così modificato dall'art. 51 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[34] Articolo inserito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356 e abrogato dall'art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146.

[35] Articolo inserito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356. Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.L. 20 giugno 1994, n. 399.

[36] Comma abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 17 settembre 1993, n. 369. La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1994, n. 48, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[38] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.L. 20 giugno 1994, n. 399.

[39] Comma già sostituito dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161, ulteriormente sostituito dall'art. 13 ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[40] Comma abrogato dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

[41] Comma inserito dall'art. 1, comma 220, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e abrogato dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

[42] Comma inserito dall'art. 10 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94, modificato dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[43] Comma inserito dall'art. 10 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e abrogato dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

[44] Comma abrogato dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

[45] Comma abrogato dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

[46] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 13 febbraio 2001, n. 45, modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94, già sostituito dall'art. 5 del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla L. 31 marzo 2010, n. 50, dall'art. 1, comma 190, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[47] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 13 febbraio 2001, n. 45 e così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[48] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 13 febbraio 2001, n. 45.

[49] Comma aggiunto dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[50] Comma aggiunto dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[51] Comma aggiunto dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[52] Comma aggiunto dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[53] Comma aggiunto dall'art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[55] Lettera così modificata dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[56] Comma così modificato dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356. La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1993, n. 306 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del primo comma che non si trovano nella condizione per l' applicazione dell' art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata.

[59] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[60] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 28 maggio 1993, n. 163.

[61] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[67] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[76] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.

[77] Articolo inserito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356 e abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 1995, n. 314.

[85] Comma così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[86] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 9 giugno 1992, n. 134.

[87] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

[88] Articolo modificato dalla L. di conversione 7 agosto 1992, n. 356 e abrogato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 2002, n. 279.