§ 31.1.145 - D.L. 4 febbraio 2010, n. 4.
Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:04/02/2010
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Art. 2.  Organi dell'Agenzia
Art. 3.  Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
Art. 4.  Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
Art. 5.  Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria
Art. 6.  Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale
Art. 7.  Disciplina transitoria
Art. 8.  Rappresentanza in giudizio
Art. 9.  Foro esclusivo
Art. 10.  Disposizioni finanziarie
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 31.1.145 - D.L. 4 febbraio 2010, n. 4. [1]

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

(G.U. 4 febbraio 2010, n. 28)

 

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

     1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

     2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

     3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonchè delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione [2];

     b) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni [3];

     c) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare [4];

     d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

     e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale [5];

     f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

     3-bis. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni [6].

 

     Art. 2. Organi dell'Agenzia

     1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta [7]:

     a) il Direttore;

     b) il Consiglio direttivo;

     c) il Collegio dei revisori.

     2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 [8].

     3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

     a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

     b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

     c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

     d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

     4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

     5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze [9].

     6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

     Art. 3. Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

     1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 [10].

     2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione [11].

     3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni [12].

     4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

     a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

     b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

     c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

     c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate [13];

     d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

     e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

     f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

     g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonchè negli altri casi stabiliti dalla legge [14];

     h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

     i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata [15];

     l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

     5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria [16].

     6. Il collegio dei revisori provvede:

     a) al riscontro degli atti di gestione;

     b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

     c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

 

     Art. 4. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 10 [17]:

     a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

     b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

     c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonchè le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria [18].

     2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonchè l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio [19].

     3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

     4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria

     1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) all'articolo 2-ter, quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonchè della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente» [20];

     a) l'articolo 2-sexies è sostituito dal seguente:

     «Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

     2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonchè la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

     3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

     4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

     5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

     6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

     7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.

     8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

     9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

     10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

     11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.

     12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

     13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.

     14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

     15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile» [21];

     b) l'articolo 2-septies è sostituito dal seguente:

     «Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, nè contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

     2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

     3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

     4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore» [22];

     c) l'articolo 2-octies è sostituito dal seguente:

     «Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.

     2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

     3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

     4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonchè il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

     5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

     6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

     7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso» [23];

     d) all'articolo 2-nonies:

     01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «del territorio» fino a: «nella provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo»;

     1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonchè» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti: «territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» sono soppresse;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;

     3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio» [24];

     e) all'articolo 2-decies:

     1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:

     «1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.

     2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.» [25];

     2) il comma 3 è abrogato;

     f) all'articolo 2-undecies:

     1) al comma 1:

     1.1) nell'alinea, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

     1.2) alla lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;

     2) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

     «b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonchè, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi»;

     3) al comma 2, lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

     4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     «2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinchè i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita»;

     4-bis) al comma 2-quater, le parole: «Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti territoriali» e le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse;

     5) al comma 3:

     5.1) all'alinea, le parole: «e destinati» sono sostituite dalle seguenti: «e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative»;

     5.1-bis) alla lettera a), le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse;

     5.2) alla lettera b), le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «eseguita dall'Agenzia» e le parole: «da parte del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'Agenzia»;

     6) al primo periodo del comma 3-bis:

     6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri»;

     6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia o»;

     6-bis) il secondo periodo del comma 3-bis è soppresso;

     7) il comma 4 è abrogato;

     8) al comma 6, le parole: «L'amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole da: «del competente» fino a: «medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio» [26];

     g) all'articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: «dei beni sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni sequestrati e confiscati, nonchè la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

     2. All'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonchè agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.» [27].

 

     Art. 6. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale

     1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

     2. All'articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

 

     Art. 7. Disciplina transitoria

     1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:

     a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

     b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

     2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonchè, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo art. 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data [28].

     3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione [29].

     3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato [30].

     3-quater. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata [31].

 

     Art. 8. Rappresentanza in giudizio

     1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

     Art. 9. Foro esclusivo

     1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo [32].

     2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonchè quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 [33].

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4. (TESTO ORIGINALE)

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati determinate dall'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata, aggravate dall'eccezionale numero di beni già confiscati e non ancora destinati a finalità istituzionali e di utilità sociale;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un organismo che assicuri l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con l'autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

     1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

     2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

     3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonchè delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

     b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

     c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

     d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

     e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;

     f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

 

Art. 2. Organi dell'Agenzia

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Direttore;

     b) il Consiglio direttivo;

     c) il Collegio dei revisori.

     2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato in posizione di fuori ruolo.

     Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

     3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

     a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

     b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

     c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

     d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

     4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

     5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

     6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

Art. 3. Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

     1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

     2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, altresì, i provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione, secondo le modalità previste dalla medesima legge n. 575 del 1965.

     3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

     4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

     a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

     b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

     c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

     d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

     e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

     f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

     g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate;

     h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

     i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;

     l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

     5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati.

     6. Il collegio dei revisori provvede:

     a) al riscontro degli atti di gestione;

     b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

     c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

 

Art. 4. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati:

     a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

     b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

     c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, nonchè i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

     2. I rapporti tra l'Agenzia e Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa.

     3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

     4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

 

Art. 5. Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria

     1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2-sexies:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e affida all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l'amministrazione giudiziaria. L'Agenzia viene immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione l'Agenzia trasmette al tribunale periodiche relazioni.»;

     2) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Agenzia si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e non può avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè delle persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.»;

     4) il comma 4 è abrogato;

     5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l'Agenzia di cui al comma 1 si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.»;

     6) al comma 4-ter le parole: «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia»;

     7) al comma 4-quinquies, primo periodo, le parole: «con la nomina di un amministratore giudiziario» sono soppresse;

     b) all'articolo 2-septies:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice delegato.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Agenzia deve presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione.»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Agenzia adotta tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.»;

     4) il comma 4 è abrogato;

     c) all'articolo 2-octies:

     1) al comma 1 le parole: «dall'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» e le parole: «da lui» sono sostituite dalle seguenti: «da essa»;

     2) al comma 3 le parole: «all'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia» e le parole: «da lui» sono sostitute dalle seguenti: «da essa»;

     3) al comma 4 le parole: «e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies» sono soppresse;

     4) al comma 5 la parola: «concede» è sostituita dalle seguenti: «dispone entro cinque giorni» e le parole: «dell'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia»;

     5) al comma 6 le parole: «all'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia»;

     6) al comma 7 le parole: «l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia»;

     d) all'articolo 2-nonies:

     1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonchè» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti: «territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» sono soppresse;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;

     e) all'articolo 2-decies:

     1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:

     «1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, della presente legge e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.

     2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     f) all'articolo 2-undecies:

     1) al comma 1:

     1.1) nell'alinea, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

     1.2) alla lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;

     2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell'Agenzia» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

     3) al comma 2, lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

     4) al comma 2-bis dopo le parole: «sono destinati» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell'Agenzia»;

     5) al comma 3:

     5.1) alla lettera a), dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell'Agenzia» e le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse;

     5.2) alla lettera b), le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «eseguita dall'Agenzia» e le parole: «da parte del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'Agenzia»;

     6) al primo periodo del comma 3-bis:

     6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri»;

     6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia o»;

     7) al comma 4:

     7.1) dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente: «l'Agenzia»;

     7.2) le parole da: «previo parere» fino a «2-decies» sono soppresse;

     7.3) le parole: «Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;

     8) al comma 6 le parole: «L'amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;

     g) all'articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: «dei beni sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni sequestrati e confiscati, nonchè la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

     2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

 

Art. 6. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale

     1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

     2. All'articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

 

Art. 7. Disciplina transitoria

     1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:

     a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

     b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

     2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonchè, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo art. 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data [34].

 

Art. 8. Rappresentanza in giudizio

     1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

Art. 9. Foro esclusivo

     1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

     2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

 

Art. 10. Disposizioni finanziarie

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonchè quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 marzo 2010, n. 50. Abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[4] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[5] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Lettera inserita dall'art. 3 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[18] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[20] Lettera premessa dalla L. di conversione.

[21] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[22] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[23] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[24] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[25] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[26] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[28] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 5 febbraio 2010, n. 29.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[31] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

[32] Comma così sostituito dall'art. 3 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 5 febbraio 2010, n. 29.