§ 86.12.7 - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.12 sostanze stupefacenti e psicotrope
Data:09/10/1990
Numero:309


Sommario
Art. 1.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2) (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti)
Art. 2.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2) - Attribuzioni del Ministro della sanità.
Art. 3.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3) - Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 4.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5) - Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 5.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3) - Controllo e vigilanza.
Art. 6.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4) - Modalità della vigilanza.
Art. 7.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5) - Obbligo di esibizione di documenti.
Art. 8.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) - Opposizione alle ispezioni. Sanzioni.
Art. 9.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) - Attribuzioni del Ministro dell'interno.
Art. 10.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; D.L. 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 2 bis) - Servizio centrale [...]
Art. 11.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) - Uffici antidroga all'estero.
Art. 12.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1) - Consultazione e raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 13.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 7, commi 1 e 2) - Tabelle delle sostanze soggette a controllo.
Art. 14.  (Criteri per la formazione delle tabelle).
Art. 15.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) - Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni.
Art. 16.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14) - Elenco delle imprese autorizzate.
Art. 17.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1) - Obbligo di autorizzazione.
Art. 18.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16) - Comunicazione dei decreti di autorizzazione.
Art. 19.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17) - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione.
Art. 20.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18) - Rinnovo delle autorizzazioni.
Art. 21.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19) - Revoca e sospensione dell'autorizzazione.
Art. 22.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) - Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate.
Art. 23.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2) - Cessione o distruzione di [...]
Art. 24.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22) - Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite.
Art. 25.  (Decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1) - Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero [...]
Art. 25 bis.  (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie).
Art. 26.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) - Coltivazione e produzioni vietate.
Art. 27.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 1) - Autorizzazione alla coltivazione.
Art. 28.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, [...]
Art. 29.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29) - Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti.
Art. 30.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Eccedenze di produzione.
Art. 31.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Quote di fabbricazione.
Art. 32.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32) - Autorizzazione alla fabbricazione.
Art. 33.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33) - Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione.
Art. 34.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34) - Controllo sui cicli di lavorazione.
Art. 35.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) - Controllo sulle materie prime.
Art. 36.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36) - Autorizzazione all'impiego.
Art. 37.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37) - Autorizzazione al commercio all'ingrosso.
Art. 38.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38, legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 9,comma 1, e 32 , comma 1) - Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 39.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39) - Buoni acquisto.
Art. 40.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40) - Confezioni per la vendita.
Art. 41.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Modalità di consegna.
Art. 42.  Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi
Art. 43.  (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari).
Art. 44.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) - Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente.
Art. 45.  (Dispensazione dei medicinali).
Art. 46.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46) - Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili.
Art. 47.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47) - Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro.
Art. 48.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) - Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso.
Art. 49.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49) - Istituti di ricerca scientifica. - Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Art. 50.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50) - Disposizioni generali.
Art. 51.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51) - Domanda per il permesso di importazione.
Art. 52.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52) - Importazione.
Art. 53.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53) - Sdoganamento e bolletta di accompagnamento.
Art. 54.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54) - Prelevamento di campioni.
Art. 55.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) - Analisi dei campioni.
Art. 56.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56 - (Domanda per il permesso di esportazione.
Art. 57.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57) - Esportazione.
Art. 58.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) - Domanda per il permesso di transito.
Art. 59.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59) - Transito.
Art. 60.  (Registro di entrata e uscita).
Art. 61.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61) - Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 62.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62) - Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmaci.)
Art. 63.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) - Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 64.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64) - Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le [...]
Art. 65.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) - Obbligo di trasmissione di dati.
Art. 66.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66) - Trasmissione di notizie e dati trimestrali.
Art. 67.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) - Perdita, smarrimento o sottrazione.
Art. 68.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati.
Art. 69.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69) - Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni.
Art. 70.  (Precursori di droghe).
Art. 71.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1) - Prescrizioni relative alla vendita.
Art. 72.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) - Attività illecite.
Art. 73.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 74.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 75.  (Condotte integranti illeciti amministrativi).
Art. 76.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) - Provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Sanzioni penali in caso di inosservanza.
Art. 77.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) - Abbandono di siringhe.
Art. 78.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) - Quantificazione delle sostanze.
Art. 79.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) - Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 80.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1) - Aggravanti specifiche.
Art. 81.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) - Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore.
Art. 82.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) - Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore.
Art. 83.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77) - Prescrizioni abusive.
Art. 84.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) - Divieto di propaganda pubblicitaria.
Art. 85.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1) - Pene accessorie.
Art. 85 bis.  (Ipotesi particolare di confisca).
Art. 86.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1) - Espulsione dello straniero condannato.
Art. 87.  (Decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2) - Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria.
Art. 88.  (Decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3) - Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate.
Art. 89.  (Decreto legge 22 aprile 1985, n.144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4 quinquies, sostituito dall'art. 275, comma 5, del codice di procedura penale) - [...]
Art. 90.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) - Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.
Art. 91.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) - Istanza per la sospensione dell'esecuzione.
Art. 92.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) - Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza.
Art. 93.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) - Estinzione del reato. Revoca della sospensione.
Art. 94.  (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 bis, introdotto dall'art. 4 ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,come sostituito [...]
Art. 94 bis.  (Concessione dei benefici ai recidivi).
Art. 95.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30) - Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente.
Art. 96.  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4 quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, [...]
Art. 97.  (Attività sotto copertura).
Art. 98.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. - Collaborazione internazionale.
Art. 99.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 100.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga.
Art. 101.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga.
Art. 102.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Notizie di procedimenti penali.
Art. 103.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Controlli ed ispezioni.
Art. 104.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione.
Art. 105.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi [...]
Art. 106.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori.
Art. 107.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Centri di formazione e di informazione.
Art. 108.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Azione di prevenzione e accertamenti sanitari.
Art. 109.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente.
Art. 110.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Servizio civile.
Art. 111.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili.
Art. 112.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria.
Art. 113.  (Competenze delle regioni e delle province autonome).
Art. 114.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) - Compiti di assistenza degli enti locali.
Art. 115.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) - Enti ausiliari.
Art. 116.  (Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private).
Art. 117.  (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali).
Art. 118.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27) - Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali).
Art. 119.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero.
Art. 120.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Terapia volontaria e anonimato.
Art. 121.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze.
Art. 122.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 123.  Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonchè di affidamento in prova in casi particolari
Art. 124.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Lavoratori tossicodipendenti.
Art. 125.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Accertamenti di assenza di tossicodipendenza.
Art. 126.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31) - Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento.
Art. 127.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2) - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Art. 128.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Contributi.
Art. 129.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Concessione di strutture appartenenti allo Stato.
Art. 130.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Concessione delle strutture degli enti locali.
Art. 131.  (Relazione al Parlamento).
Art. 132.  (Consulta degli esperti e degli operatori sociali).
Art. 133.  (Decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-ter) - Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 134.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35) - Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti.
Art. 135.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36) - Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS.
Art. 136.  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1, e 38, comma 1) - Abrogazioni.


§ 86.12.7 - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(G.U. 31 ottobre 1990, n. 255 S.O.).

 

     Art. 1.

     1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato dal Ministro proponente.

 

TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

 

Titolo I

Degli organi e delle tabelle

 

     Art. 1. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2) (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti)

     1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

     2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

     4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

     5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

     6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento della attività amministrative di competenza delle regioni nel settore. [1]

     7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente. [2]

     8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

     a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; [3]

     b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

     c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; [4]

     d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

     e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

     f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

     g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

     h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. Le altre strutture pubbliche che provvedono alla acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso .

     9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

     10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato .

     11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

     12. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

     13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale. [5]

     14. [6]

     15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

     16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

     17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

     18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

          Art. 2. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2) - Attribuzioni del Ministro della sanità.

     1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

     a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

     b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

     c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

     d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;

     e) stabilisce con proprio decreto:

     1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;

     2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'art. 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità [7];

     3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

     4) [8];

     f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

     g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

     h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

 

          Art. 3. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3) - Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

     1. E' istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

     2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

     a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

     b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

     c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

     d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;

     e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

     f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 87;

     g) elencare gli additivi avversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili;

     h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

     3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

 

          Art. 4. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5) - Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

     1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.

     2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

     3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;

     b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;

     c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.

     4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3) - Controllo e vigilanza.

     1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

 

          Art. 6. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4) - Modalità della vigilanza.

     1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

     2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

     3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.

     4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

     5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

     6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

 

          Art. 7. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5) - Obbligo di esibizione di documenti.

     1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

          Art. 8. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) - Opposizione alle ispezioni. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

     a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;

     b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

     c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.

 

          Art. 9. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) - Attribuzioni del Ministro dell'interno.

     1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

     a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

     b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.

 

          Art. 10. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; D.L. 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 2 bis) - Servizio centrale antidroga.

     1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

     2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

     3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

     4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

     5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

 

          Art. 11. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) - Uffici antidroga all'estero.

     1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga [9].

     2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga [10].

     3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali [11].

     4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro [12].

     5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

 

          Art. 12. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1) - Consultazione e raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

     1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

 

          Art. 13. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 7, commi 1 e 2) - Tabelle delle sostanze soggette a controllo.

     1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'art. 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 2) [13].

     2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

     3. [Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1] [14].

     4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

     5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità el'Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati [15].

 

     Art. 14. (Criteri per la formazione delle tabelle). [16]

     1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'art. 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

     a) nella tabella I devono essere indicati:

     1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

     2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

     3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

     4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

     5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

     6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;

     7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

     8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);

     b) nella tabella II devono essere indicati:

     1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;

     2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);

     c) nella tabella III devono essere indicati:

     1) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

     2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);

     d) nella tabella IV devono essere indicate:

     1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

     2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);

     e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati:

     1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

     2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;

     3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

     4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;

     f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:

     1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

     2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione;

     3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

     g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:

     1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

     h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:

     1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

     2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

     3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

     3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

     i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:

     1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.

     2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.

     3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purchè idonea ad identificarla.

     4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

     5. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonchè le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica.

 

          Art. 15. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) - Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni.

     1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

     2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

 

          Art. 16. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14) - Elenco delle imprese autorizzate.

     1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Titolo II

Delle autorizzazioni

 

          Art. 17. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1) - Obbligo di autorizzazione.

     1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

     2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

     3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

     4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.

     5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

     7. [17]

 

          Art. 18. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16) - Comunicazione dei decreti di autorizzazione.

     1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici istruzioni necessarie per la vigilanza.

     2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.

 

          Art. 19. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17) - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione.

     1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

     2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già rilasciate [18].

     3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

     4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

     5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

 

          Art. 20. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18) - Rinnovo delle autorizzazioni.

     1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

     2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

 

          Art. 21. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19) - Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

     1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

     2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

     4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

     5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 22. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) - Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate.

     1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

 

          Art. 23. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2) - Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

     Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.

     3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 25.

     4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

 

          Art. 24. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22) - Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite.

     1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

     2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

 

          Art. 25. (Decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1) - Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità.

     1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

     2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

     3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

 

     Art. 25 bis. (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). [19]

     1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.

     2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.

     3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo

 

 

Titolo III

Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope

 

Capo I

Della coltivazione e produzione

 

          Art. 26. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) - Coltivazione e produzioni vietate.

     1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea [20].

     2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

 

          Art. 27. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 1) - Autorizzazione alla coltivazione.

     1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

     2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

     3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

 

          Art. 28. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Sanzioni.

     1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

     2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 [21].

     3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

 

          Art. 29. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29) - Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti.

     1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

     2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

     3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

     4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

     5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

 

          Art. 30. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Eccedenze di produzione.

     1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

     2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

     3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

 

Capo II

Della fabbricazione.

 

          Art. 31. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Quote di fabbricazione.

     1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione [22].

     2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

     3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

     5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

 

          Art. 32. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32) - Autorizzazione alla fabbricazione.

     1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

     2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

     3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

     4. La domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

     a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

     b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

     c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

     d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

     e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

     5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

 

          Art. 33. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33) - Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione.

     1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

     2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

     3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

     4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

     5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

 

          Art. 34. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34) - Controllo sui cicli di lavorazione.

     1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione [23].

     2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

     3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

     4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di risposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

 

          Art. 35. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) - Controllo sulle materie prime.

     1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'art. 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato [24].

     2. Il Ministero della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

     3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

 

Capo III

Dell'impiego.

 

          Art. 36. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36) - Autorizzazione all'impiego.

     1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'art. 14, purchè regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 32, in quanto applicabili [25].

     2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

     3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti [26].

     4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate.

 

Capo IV

Del commercio all'ingrosso.

 

          Art. 37. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37) - Autorizzazione al commercio all'ingrosso.

     1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

     2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

     3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

     4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

     a) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante.

     b) le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188–bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

     c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

     d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

     5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

 

Titolo IV

Disposizioni relative alla distribuzione

 

Capo I

Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione.

 

          Art. 38. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38, legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 9,comma 1, e 32 , comma 1) - Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica [27].

     1-bis. Il Ministero della salute stabilisce, con proprio decreto, il modello dei buoni acquisto [28].

     2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

     3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

     4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

     6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

     7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

 

          Art. 39. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39) - Buoni acquisto. [29]

     [1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

     2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

     3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

     4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.]

 

          Art. 40. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40) - Confezioni per la vendita.

     1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'art. 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui collocare il medicinale stesso [30].

     2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

 

          Art. 41. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Modalità di consegna.

     1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

     a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

     b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

     c) a mezzo pacco postale assicurato;

     d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza [31].

     1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei [32].

     2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

     3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.

     4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

 

          Art. 42. Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi [33].

     1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'art. 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento [34].

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 [35].

     3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi [36].

     4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

 

     Art. 43. (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). [37]

     1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

     2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

     3. Nella ricetta devono essere indicati:

     a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;

     b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;

     c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

     d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

     e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

     4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

     4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di medicinali previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui all'allegato III-bis.

     5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, qualora utilizzati per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

     5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della salute.

     6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.

     7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

     8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

     9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

     10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione E, di cui all'art. 14 è effettuata con ricetta medica.

     10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare all'autorità doganale all'uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, che definisce anche il modello della certificazione.

 

          Art. 44. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) - Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente.

     1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

 

     Art. 45. (Dispensazione dei medicinali). [38]

     1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 è effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente.

     2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'art. 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

     3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'art. 60.

     3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

     4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'art. 60, comma 1.

     5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'art. 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

     6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

     6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

     7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

     8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

     10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

     10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purchè entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.

 

Capo II

Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio.

 

          Art. 46. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46) - Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili. [39]

     1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante [40].

     2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno...".

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

     4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico [41].

     5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

     6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

 

          Art. 47. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47) - Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro. [42]

     1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato [43].

     2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...".

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

     4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico [44].

     5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

 

          Art. 48. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) - Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso. [45]

     1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazione, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

     2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

 

Capo III

Della ricerca scientifica e sperimentazione.

 

          Art. 49. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49) - Istituti di ricerca scientifica. - Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope.

     1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti di istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

     2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

     3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

     4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

     a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;

     b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

     c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

 

Titolo V

Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

 

          Art. 50. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50) - Disposizioni generali.

     1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

     2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

     3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

     4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

     5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad un banca.

     6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. E' vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

     8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.

     9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14 [46].

 

Capo I

Dell'importazione.

 

          Art. 51. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51) - Domanda per il permesso di importazione.

     1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

 

          Art. 52. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52) - Importazione.

     1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione, in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

     2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

     3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

     4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

 

          Art. 53. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53) - Sdoganamento e bolletta di accompagnamento.

     1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

     2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

     3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

     4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma 3.

 

          Art. 54. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54) - Prelevamento di campioni.

     1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'art. 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate [47].

     2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'art. 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo [48].

     3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

     4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

     5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

     6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

     7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

     8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

     9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

 

          Art. 55. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) - Analisi dei campioni.

     1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

     2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importare e per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

     3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

     4. I residuati campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

     5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

 

Capo II

Dell'esportazione.

 

          Art. 56. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56 - (Domanda per il permesso di esportazione.

     1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

     2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

 

          Art. 57. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57) - Esportazione.

     1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

     2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

     3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

     4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

     5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

     6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

 

Capo III

Del transito.

 

          Art. 58. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) - Domanda per il permesso di transito.

     1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

     2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

     a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;

     b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

     3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

     4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

 

          Art. 59. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59) - Transito.

     1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

     2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

     3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

     4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

     5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

 

Titolo VI

Della documentazione e custodia.

 

     Art. 60. (Registro di entrata e uscita). [49]

     1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'art. 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

     2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonchè delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.

     3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'art. 14.

     4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.

     5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14.

     6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

     7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'art. 14.

     8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

 

          Art. 61. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61) - Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     1. Nel registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione [50].

     2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

     3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

     4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

 

          Art. 62. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62) - Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmaci.)

     1. Il registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell'art. 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo [51].

 

          Art. 63. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) - Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione [52].

     2. [I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti] [53].

     3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

 

          Art. 64. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64) - Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee.

     1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 46 e 47devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico [54].

     2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

 

          Art. 65. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) - Obbligo di trasmissione di dati.

     1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

     a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

     b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;

     c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;

     d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre [55].

 

          Art. 66. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66) - Trasmissione di notizie e dati trimestrali.

     1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'art. 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonchè dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonchè per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente [56].

     2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.

 

          Art. 67. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) - Perdita, smarrimento o sottrazione.

     1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

     2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

 

          Art. 68. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati.

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

     1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500 [57].

 

Titolo VII

Prescrizioni particolari relative ai precursori di droghe [58]

 

          Art. 69. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69) - Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni. [59]

     [1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze.

     2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

     3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.]

 

     Art. 70. (Precursori di droghe). [60]

     1. Ai fini del presente articolo si intende per:

     a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate "sostanze classificate o precursori di droghe": tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;

     b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'attività di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonchè una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005, nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività;

     c) immissione sul mercato: l'attività di fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunità ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità.

     2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle attività di immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004, notificando al Ministero della salute le generalità della persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

     3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attività indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validità triennale ed è soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della salute può rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorità competenti.

     4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

     5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, devono registrarsi presso il Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantità di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004. All'obbligo di registrazione sono altresì tenuti gli operatori che esercitano attività di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare, quantità di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005. Sono altresì escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonchè le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2. La registrazione di cui al presente comma ha validità triennale, è soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le modalità di registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della salute.

     6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

     7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004, 111/2005, 1277/2005 e 297/2009, il Ministero della salute può sospendere la licenza o la registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane.

     8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, è effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-bis.

     9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. E' altresì subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della salute l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 verso uno dei paesi indicati nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive modificazioni. L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validità semestrale, sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e le esportazioni di sostanze appartenenti alle categorie 2 e 3 dei medesimi allegati, destinate ai paesi inclusi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 e successive modificazioni, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione.

     10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

     11. All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

     12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

     13. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono inoltre documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate, e le relative attività di intermediazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005. Gli operatori devono altresì accertarsi, prima della fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformità di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.

     14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

     15. Gli operatori che svolgono attività commerciali tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonchè attività di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e Paesi extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005.

     16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

     17. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonchè segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi del comma 14.

     18. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute, in conformità di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.

     19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

     20. L'allegato III può essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

     21. Alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

 

          Art. 71. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1) - Prescrizioni relative alla vendita. [61]

     [1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

     2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

     3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

     4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.]

 

Titolo VIII

Della repressione delle attività illecite

 

Capo I

Disposizioni penali e sanzioni amministrative

 

          Art. 72. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) - Attività illecite.

     1. [62]

     2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto[63].

 

          Art. 73. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope [64].

     1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 [65].

     1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

     a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

     b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà [66].

     2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 [67].

     2-bis. [Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14] [68].

     3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione [69].

     4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà [70].

     5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità [71].

     5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte [72].

     5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona [73].

     6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

     7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

     7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto [74].

 

          Art. 74. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni [75].

     2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

     3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

     5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

     6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

     7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

     7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto [76].

     8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

 

          Art. 75. (Condotte integranti illeciti amministrativi). [77]

     1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative [78]:

     a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni [79];

     b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

     c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

     d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

     1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

     a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonchè della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

     b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto [80].

     2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

     3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonchè del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

     4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sè o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonchè, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

     5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

     6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

     7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

     8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

     9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8 [81].

     10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

     11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

     12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.

     14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

 

     Art. 75 bis. (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). [82]

     1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto ad una o più delle seguenti misure [83]:

     a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

     b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

     c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

     d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

     e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

     f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

     1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f) [84].

     2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

     3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

     4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

     5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.

     6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

     7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.

 

          Art. 76. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) - Provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Sanzioni penali in caso di inosservanza. [85]

 

          Art. 77. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) - Abbandono di siringhe.

     1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

 

          Art. 78. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) - Quantificazione delle sostanze.

     1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis [86].

     2. [Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore] [87].

 

          Art. 79. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) - Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14 [88].

     2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

     3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

     4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

     5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

     6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 80. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1) - Aggravanti specifiche.

     1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:

     a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

     b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;

     c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

     d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

     e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

     f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

     g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

     2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

     3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

     4. [89]

     5. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

 

          Art. 81. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) - Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore.

     1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per avere determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

 

          Art. 82. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) - Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore.

     1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

     2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

     3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

     4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà [90].

 

          Art. 83. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77) - Prescrizioni abusive.

     1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

 

          Art. 84. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) - Divieto di propaganda pubblicitaria.

     1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

     2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.

     3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

 

          Art. 85. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1) - Pene accessorie.

     1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

     2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

     3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

 

     Art. 85 bis. (Ipotesi particolare di confisca). [91]

     1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale [92].

 

          Art. 86. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1) - Espulsione dello straniero condannato.

     1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato [93].

     2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

     3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.

 

Capo II

Disposizioni processuali e di esecuzione.

 

          Art. 87. (Decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2) - Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria.

     1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

     2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

     3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

     4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70, confiscate [94].

     5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70, l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità [95].

     6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

 

          Art. 88. (Decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3) - Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate.

     1. Il Servizio centrale antidroga istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.

 

          Art. 89. (Decreto legge 22 aprile 1985, n.144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4 quinquies, sostituito dall'art. 275, comma 5, del codice di procedura penale) - Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici. [96]

     1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma [97].

     2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonchè la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale [98].

     3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purchè non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva [99].

     5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6 [100].

     5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura [101].

 

          Art. 90. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) - Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.

     1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni [102].

     2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione [103].

     3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonchè le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato [104].

     4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta [105].

     4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni [106].

 

          Art. 91. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) - Istanza per la sospensione dell'esecuzione.

     1. [La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede] [107].

     2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso [108].

     3. [Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza] [109].

     4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 [110].

 

          Art. 92. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) - Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza.

     1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta [111].

     2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

     3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione [112].

 

          Art. 93. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) - Estinzione del reato. Revoca della sospensione.

     1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono [113].

     2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1 [114].

     2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione [115].

 

          Art. 94. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 bis, introdotto dall'art. 4 ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) - Affidamento in prova in casi particolari.

     1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinchè il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo [116].

     2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni [117].

     3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3 [118]

     4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione [119].

     5. [L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte] [120].

     6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

     6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 [121].

     6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura [122].

 

     Art. 94 bis. (Concessione dei benefici ai recidivi). [123]

     [1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta.]

 

          Art. 95. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30) - Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente.

     1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

     2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

 

          Art. 96. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4 quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 contenente norme regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2) - Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti.

     1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

     3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

     4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 115.

     5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

     6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorchè tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia [124].

     6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonchè alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale [125].

     6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [126].

 

Capo III

Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati.

 

          Art. 97. (Attività sotto copertura). [127]

     1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.

 

          Art. 98. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. - Collaborazione internazionale. [128]

     [1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.

     2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

     3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.

     4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.]

 

          Art. 99. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.

     2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

 

          Art. 100. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga.

     1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

     2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

     3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

     4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

     5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

 

          Art. 101. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga.

     1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

     2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

     4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

 

          Art. 102. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Notizie di procedimenti penali.

     1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

     2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

     3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.

     4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

 

          Art. 103. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) - Controlli ed ispezioni.

     1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

     2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

     3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore [129].

     4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

 

Titolo IX

Interventi informativi ed educativi

 

Capo I

Disposizioni relative al settore scolastico.

 

          Art. 104. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione.

     1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

     2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

     3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

     4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

     a) della pedagogia preventiva;

     b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

     c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

     d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

     5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

     6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

 

          Art. 105. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media

     1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

     2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

     3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

     4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

     5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.

     6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

     7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

     8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.

     9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

 

          Art. 106. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori.

     1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

     2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

     3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere le loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

     4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

     5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

 

Capo II

Disposizioni relative alle Forze armate.

 

          Art. 107. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Centri di formazione e di informazione. [130]

     [1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

     2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.]

 

          Art. 108. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Azione di prevenzione e accertamenti sanitari. [131]

     [1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

     2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

     3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.]

 

          Art. 109. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente. [132]

     [1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

     3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

     4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

     5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

     6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

     7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

     8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

     9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.]

 

          Art. 110. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Servizio civile. [133]

     [1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

     2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

     3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

     4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

     5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.]

 

          Art. 111. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili. [134]

     [1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

     2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.]

 

          Art. 112. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) - Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria. [135]

     [1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.]

 

Titolo X

Attribuzioni regionali, provinciali e locali. - Servizi per le tossicodipendenze

 

          Art. 113. (Competenze delle regioni e delle province autonome). [136]

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

     a) le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

     b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;

     c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

     d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

     1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

     2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

     3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

     4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

     5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

 

          Art. 114. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) - Compiti di assistenza degli enti locali.

     1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

     a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

     b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

     c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

     2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 [137].

 

          Art. 115. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) - Enti ausiliari.

     1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro [138].

     2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

 

          Art. 116. (Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private). [139]

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

     a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

     b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

     c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;

     d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

     e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

     3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

     4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

     5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

     6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:

     a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;

     b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

     c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

     7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

     8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

     9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

 

          Art. 117. (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). [140]

     1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     2. L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

          Art. 118. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27) - Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali).

     1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

     2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

     a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

     b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

     3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario "ad acta" il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario "ad acta", quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

     4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

     a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;

     b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

          Art. 119. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero.

     1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

 

Titolo XI

Interventi preventivi, curativi e riabilitativi

 

          Art. 120. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Terapia volontaria e anonimato.

     1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo [141].

     2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

     3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente [142].

     4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 [143].

     5. [144].

     6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione.

     7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili [145].

     8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

     9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

 

          Art. 121. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze.

     1. [146]

     2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

     3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

 

          Art. 122. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo.

     1. Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonchè trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma [147].

     2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore [148].

     3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia [149].

     4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo [150].

     5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

 

     Art. 122 bis. (Verifiche e controlli). [151]

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi.

 

          Art. 123. Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonchè di affidamento in prova in casi particolari [152].

     1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla tabella I e alla tabella dei medicinali previste dall'articolo 14 [153].

     1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato [154].

 

          Art. 124. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Lavoratori tossicodipendenti.

     1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

     2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

     3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

     4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelli che, per il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio [155].

 

          Art. 125. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) - Accertamenti di assenza di tossicodipendenza.

     1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

     2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.

     3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

     4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni [156].

 

          Art. 126. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31) - Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento.

     1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4 sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

 

Titolo XII

Disposizioni finali

 

Capo I

Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

 

          Art. 127. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2) - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. [157]

     1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

     2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

     3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

     4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

     5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

     a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

     b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

     c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

     d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

     e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

     f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

     g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

     6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

     a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psicofisico della persona;

     b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

     c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

     d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

     e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

     f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

     g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

     h) educazione alla salute.

     8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili [158].

     9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

     10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnicoscientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

     12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.

 

          Art. 128. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Contributi.

     1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

     2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

     3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132, e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

          Art. 129. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Concessione di strutture appartenenti allo Stato.

     1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

     2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

     3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

 

          Art. 130. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Concessione delle strutture degli enti locali.

     1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

     2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.

 

          Art. 131. (Relazione al Parlamento). [159]

     1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

 

          Art. 132. (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). [160]

     1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

     2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127.

 

          Art. 133. (Decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-ter) - Province autonome di Trento e Bolzano.

     1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 134. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35) - Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti.

     1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

     2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

     3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

 

          Art. 135. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36) - Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS.

     1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

     2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi , anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

     3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

     4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

 

Capo II

Abrogazioni

 

          Art. 136. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1, e 38, comma 1) - Abrogazioni.

     1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.

     2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80 bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

 

 

ALLEGATO I [161]

 

SOSTANZE CLASSIFICATE

 

CATEGORIA 1

 

Sostanza

Denominazione NC

Codice NC (1)

N.Cas (2)

 

(se diversa)

 

 

1-fenil-2-propanone

Fenilacetone

2914 31 00

103-79-7

Acido N-acetilantranilico

Acido 2-acetammidobenzoico

2924 23 00

89-52-1

Isosafrolo (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-metilendiossifenilpropan-2-one 

1-(1,3-benzodiossol-5-il)propan-2-one

2932 92 00

4676-39-5

Piperonale

 

2932 93 00

120-57-0

Safrolo

 

2932 94 00

94-59-7

Efedrina

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrina

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrina

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergometrina

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamina

 

2939 62 00

113-15-5

Acido lisergico

 

2939 63 00

82-58-6

 

Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina (3), ove l'esistenza di tali forme sia possibile.

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.

 

CATEGORIA 2

 

Sostanza

Denominazione NC

Codice NC (1)

N. Cas (2)

 

(se diversa)

 

 

Anidride acetica

 

2915 24 00

108-24-7

Acido fenilacetico

 

2916 34 00

103-82-2

Acido antranilico

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidina

 

2933 32 00

110-89-4

Permanganato di potassio

 

2841 61 00

7722-64-7

 

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.

 

CATEGORIA 3

 

Sostanza

Denominazione NC

Codice NC (1)

N. Cas (2)

 

(se diversa)

 

 

Acido cloridrico

Cloruro di idrogeno

2806 10 00

7647-01-0

Acido solforico

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluene

 

2902 30 00

108-88-3

Etere etilico

Etere dietilico

2909 11 00

60-29-7

Acetone

 

2914 11 00

67-64-1

Metiletilchetone

Butanone

2914 12 00

78-93-3

 

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.

 

(1) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

(2) I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per ogni struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

(3) Detta anche (+)-norpseudoefedrina, codice NC 2939 43 00, numero CAS 492-39-7.

 

 

ALLEGATO II [162]

 

Definizioni

 

     E' operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.

 

 

ALLEGATO III [163]

DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

 

1.1 I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, o se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall’espressione “DRUG PRECURSORS”;

- la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o la percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, contenute nella miscela;

- il nome e l’indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come definiti nell’articolo 70, comma 1.

L’obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, unicamente in caso di esportazione, importazione o attività di intermediazione connesse a tali operazioni.

1.2 La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un acquirente stabilito nella Comunità, la dichiarazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.

2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell’allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004.

3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o esportazione . Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005 o, in caso di miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.

L’obbligo di etichettatura si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 unicamente in caso di esportazione, importazione o attività di intermediazione connesse a tali operazioni.

4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l’osservanza degli obblighi al punto 1

5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.

6. Tutti gli operatori in possesso di licenza per l’utilizzo di sostanze classificate in categoria 1 o registrati come operatori di sostanze classificate in categoria 2 devono informare annualmente entro il 15 febbraio, in forma sintetica e su supporto cartaceo in doppia copia o in alternativa su supporto informatico, il Ministero della salute dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualità di intermediari, nel corso dell’anno precedente, nonché la giacenza all’1 gennaio e al 31 dicembre.

L’obbligo di rendicontazione annuale si applica anche agli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano, sostanze classificate in categoria 2 in quantità inferiori ai valori soglia annuali, di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, e che sono esentati dall’obbligo di registrazione.

Dall’obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 1 sono escluse le farmacie.

Dall’obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 2 sono esclusi:

- le farmacie;

- gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi all’esercizio della propria attività, senza commercializzare o cedere, nel corso dell’intero anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) quantità di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004;

- le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2.

Le informazioni per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere:

- nome e quantità della sostanza classificata;

- nome e coordinate (indirizzo, tel, fax, e-mail) dell’operatore acquirente o fornitore, con indicazione dello stato estero di provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano;

- data di effettuazione dell’operazione;

- giacenza all’1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2).

 

 

ALLEGATO III bis (articoli 41 e 43) [164]

     Farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate:

     Buprenorfina

     Codeina

     Diidrocodeina

     Fentanyl

     Idrocodone

     Idromorfone

     Metadone

     Morfina

     Ossicodone

     Ossimorfone

     Tapentadolo

 

 

TABELLA I [165]

(Articoli 13, comma 1, e 14)

 

 

 

 

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

ALTRA

COMUNE

CHIMICA

DENOMINAZIONE

 

 

 

AM-694

1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone

1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzoil)indolo

 

 

 

Acriloilfentanil

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide

Acrilfentanil

 

 

 

2C-B

4-bromo-2,5-dimetossifeniletilamina

 

 

 

 

2C-I

2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina

 

 

 

 

2C-T-2

2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina

 

 

 

 

2C-T-7

2,5-dimetossi-4-(n)-propiltio-fenetilamina

 

 

 

 

3-Monoacetilmorfina

3-acetil-6-idrossi-7,8-dideidro-4,5-epossi-N-metilmorfinano

3-MAM

 

 

 

3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV)

(RS)-1-(benzo[d][1,3] diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one

 

 

 

 

4 Fluoroamfetamina

( (RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina)

(4-FA)

 

 

 

4-Metilamfetamina

1-(4-metilfenil)propan-2-amina

(4-MA)

 

 

 

4-metilaminorex

4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina

 

 

 

 

4-MTA

4-metiltioamfetamina

 

 

 

 

5-(2-aminopropli)indolo

(1H-indol-5-yl)propan-2-amine)

5-IT o 5-API

 

 

 

(5-APB)

5-(2-aminopropil)benzofurano

 

 

 

 

(5-APDB)

5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano

 

 

 

 

(6-APB)

6-(2-aminopropil)benzofurano

 

 

 

 

(6-APDB)

6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano

 

 

 

 

 

 

 

6-Monoacetilmorfina

3-idrossi-6-acetil-7,8-dideidro-4,5-epossi-N-metilmorfinano

6-MAM

 

 

 

Acetil-alfa-metilfentanil

N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]acetanilide

 

 

 

 

Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico

estere acetico del 9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide

 

 

 

 

Acetildiidrocodeina

estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano

 

 

 

 

Acetorfina

3-O-acetiltetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina

acetato di etorfina

 

 

 

Acido gamma-idrossibutirrico

acido 4-idrossibutirrico

 

(GHB)

 

 

 

 

 

Alcaloidi totali dell'oppio

 

 

 

 

 

Alfacetilmetadolo

alfa-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano

alfa-acetilmetadone

 

 

 

Alfameprodina

alfa-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina

 

 

 

 

Alfametadolo

alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo

 

 

 

 

Alfametilfentanil

N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide

3-metilfentanil

 

 

 

Alfametilfentanil

N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide

3-metiltiofentanil

 

 

 

Alfaprodina

alfa 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina

 

 

 

 

Allilprodina

3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina

 

 

 

 

Amfepramone

2-(dietilamino)propiofenone

Dietilpropione

 

 

 

Amfetamina

(±)-alfa-metilfeniletilamina

 

 

 

 

Amide dell'acido lisergico

9,10-dideidro-6-metilergolina-8-beta-carbossamide

 

 

 

 

Aminorex

2-amino-5-fenil-2-ossazolina

 

 

 

 

Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale

 

 

 

 

 

Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo

 

 

 

 

 

Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo

 

 

 

 

 

Anileridina

estere etilico dell'acido 1-para-aminofeniletil-4-fenil-piperidin-4-carbossilico

Alidina

 

 

 

Argyreia nervosa semi

 

 

 

 

 

Benzetidina

estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

benzilossietilnorpetidina

 

 

 

Benzilmorfina

3-O-benzilmorfina

ipesandrina

 

 

 

Benzilpiperazina (BZP)

N-Benzylpiperazina

1-Benzilpiperazina

 

 

 

Benzitramide

1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine

 

 

 

 

Betacetilmetadolo

beta-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano

 

 

 

 

Beta-idrossifentanil

N-[1-(beta-idrossifeniletil)-4-

 

 

piperidil]propioanilide

 

 

 

 

 

Beta-idrossimetil-3-fentanil

 

 

 

 

Betameprodina

beta-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina

 

 

 

 

Betametadolo

beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo

 

 

 

 

Betaprodina

beta-l,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina

 

 

 

 

Buprenorfina

21 - ciclopropil - 7 - alfa-[(S) - 1 - idrossi - 1,2,2 - trimetilpropil] - 6,14 - endo - etan - 6,7,8,14 - tetraidrooripavina

 

 

 

 

Butilone

1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-one

Bk-MBDB

 

 

 

Butirrato di diossafetile

4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile

 

 

 

 

Catha edulis pianta

 

 

 

 

 

Catina

(+)-norpseudoefedrina

 

 

 

 

Catinone

(-)-(S)-2-aminopropiofenone

 

 

 

 

Chetobemidone

4-meta-idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina

 

 

 

 

Clonitazene

2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo

 

 

 

 

Coca foglie

 

 

 

 

 

Cocaina

estere metilico della benzoilecgonina

 

 

 

 

Codossima

diidrocodeinone-6-carbossimetilossima

 

 

 

 

CP 47,497

(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il)fenolo

 

 

 

 

CP 47.497-omologo C8

(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo

Cannabicicloesanolo

 

 

 

Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)

 

 

 

 

 

Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo

 

 

 

 

Desomorfina

Diidrodesossimorfina

 

 

 

 

Destroamfetamina

(+)-alfa-metilfeniletilamina

 

 

 

 

Destromoramide

(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino

 

 

 

 

Destromoramide intermedio

 

 

 

 

 

DET (N,N-dietiltriptamina)

3-[2-(dietilamino)etil]indolo

 

 

 

 

Diampromide

N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide

 

 

 

 

Dietilamide dell'acido (+) - 1 - metil - lisergico

 

 

 

 

 

Dietiltiambutene

3-dietilamino-l,1-di-(2'-tienil)-1-butene

 

 

 

 

Difenossilato

estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

 

 

 

 

Difenossina

acido 1-(3-ciano-3,3-difenil-propil)-4-fenilisonipecotico

 

 

 

 

Diidroetorfina

7,8-diidro-7-alfa-[1-(R)-idrossi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetraidrooripavina

 

 

 

 

Diidromorfina

(5-alfa, 6-alfa)-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo

paramorfano

 

 

 

Dimefeptanolo

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-

 

 

eptanolo

 

 

 

 

Dimenossadolo

2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato

 

 

 

 

Dimetiltiambutene

3-dimetilamino- 1,1-di-(2'-tienil)-1-butene

 

 

 

 

Dipipanone

4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone

fenilpiperone

 

 

 

DMA (2,5-dimetossiamfetamina)

(±)-2,5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina

 

 

 

 

DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano)

3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo

 

 

 

 

DMT (N,N-dimetiltriptamina)

3-[2-(dimetilamino)etil]indolo

N,N-dimetil-1H-indol-3-etanamina

 

 

 

DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)

(±)-4-bromo-2,5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina

brolamfetamina

 

 

 

DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)

(±)-4-etil-2,5-dimetossi-alfa-feniletilamina

 

 

 

 

DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)

2,5-dimetossi-alfa,4-dimetilfeniletilamina

STP

 

 

 

Drotebanolo

3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6-beta,14-diolo

ossimetebanolo

 

 

 

Ecgonina

acido 3-beta-idrossi-1-alfa-H,-5alfa-H-tropan-2-beta-carbossilico

 

 

 

 

Eroina

Diacetilmorfina

diamorfina

 

 

 

Etclorvinolo

l-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo

 

 

 

 

Etifossina

6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H-3,1-benzossazina

 

 

 

 

Etilmetiltiambutene

3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene

 

 

 

 

Etilmorfina

3-O-etilmorfina

 

 

 

 

Etonizatene

l-dietilaminoetil-2-para-etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo

 

 

 

 

Etorfina

tetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina

 

 

 

 

Etosseridina

estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

 

 

 

 

Etriptamina

3-(2-aminobutil)indolo

alfa-etiltriptamina

 

 

 

Fenadoxone

6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone

morfodone; eptazone

 

 

 

Fenampromide

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide

 

 

 

 

Fenazocina

2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7-benzomorfano

fenetilazocina; fenobenzorfano

 

 

 

Fendimetrazina

(+) - (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina

 

 

 

 

Fenetillina

7-[2-[(alfa-metilfeniletil)amino]etil]teofillina

 

 

 

 

Fenmetrazina

3-metil-2-fenilmorfolina

 

 

 

 

Fenomorfano

3-idrossi-N-feniletilmorfinano

 

 

 

 

Fenoperidina

estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

 

 

 

 

Fentermina

Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina

 

 

 

 

Flunitrazepam

5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Folcodina

Morfoniletilmorfina

omocodeina

 

 

 

Funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe

 

 

 

 

 

Furetidina

estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

 

 

 

 

Gamma-butirrolattone (GBL)

 

 

 

 

 

JWH-018

(naftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il) metanone

 

 

 

 

JWH-073

(naftalen-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il) metanone

 

 

 

 

JWH-122

[1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo]

4-metilnaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanone

 

 

 

JWH-250

1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo

[2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone]

 

 

 

Idromorfinolo

14-idrossidiidromorfina

 

 

 

 

Idrossipetidina

estere etilico dell'acido 4-meta-idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico

demidone; ossipetidina

 

 

 

Ipomoea violacea semi

 

 

 

 

 

Isometadone

6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone

 

 

 

 

Ketamina

(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone

 

 

 

 

Levoamfetamina

(-)-(R)-alfa-metilfeniletilamina

 

 

 

 

Levofenoacilmorfano

(1)-3-idrossi-N-fenacilmorfinano

 

 

 

 

Levometamfetamina

(-)-N,alfa-dimetilfeniletilamina

 

 

 

 

Levometorfano

(-)-3-metossi-N-metilmorfinano

 

 

 

 

Levomoramide

(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]morfolina

 

 

 

 

Levorfanolo

(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano

 

 

 

 

Lophophora Williamsii pianta (Peyote)

 

 

 

 

 

LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)

9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide

(+)-lysergide; (+)-N,N-dietil-lysergamide; LSD 25

 

 

 

MBDB (N-metil-(3,4-metilen-diossifenil)-2-butanamina

N-metil-alfa-etil-3,4-metilendiossi-feniletilamina

 

 

 

 

MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)

Tenamfetamina

alfa-metil-3,4-(metilendiossi)-feniletilamina

 

 

 

MDAI

5,6-Metilendiossi-2-aminoindano

 

 

 

 

MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)

(±)-N-etil-alfa-metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina

MDE; N-etil-MDA

 

 

 

MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina)

(±)-N,alfa-dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina

N,alfa-dimetil-omopiperonilamina

 

 

 

Mazindolo

5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo

 

 

 

 

Meclofenossato

estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico

 

 

 

 

Mefedrone

o 4-Metilmetcatinone

 

 

 

 

Mescalina

3,4,5-trimetossifeniletilamina

TMPEA

 

 

 

Mesocarb

3-(alfa-metilfeniletil)-N-(fenilcarbamoil) sidnone ammina

 

 

 

 

Metadone

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone

 

 

 

 

Metadone intermedio

4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano

 

Metamfetamina

(+)-(S)-N,alfa-dimetilfeniletilamina

desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano

 

 

 

Metazocina

2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfano

metobenzorfano

 

 

 

Metilcatinone

2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one

metcatinone

 

 

 

Metildesorfina

6-metil-delta-6-deidrossimorfina

 

 

 

 

Metildiidromorfina

6-metil-diidromorfina

 

 

 

 

Metilfenidato

estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico

fenilidato

 

 

 

Metopone

5-metil-diidromorfinone

 

 

 

 

Metossietamina

2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone

MXE, MKET

 

 

 

Mirofina

Miristilbenzilmorfina

3-benzil-6-miristil-morfina

 

 

 

MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)

2-metossi-alfa-metil-4,5-(metilendiossi) feniletilamina

 

 

 

 

Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico

9,10-dideidro-N-etil-N-[1-idrossi-metil) propil]-1,6-metilergolina-8-beta-carbossanzide

 

 

 

 

Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico

9,10-dideidro-N-etil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide

 

Morferidina

estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

morfolinetilnorpetidina

 

 

 

Morfina

7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano

 

 

 

 

Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad {azoto pentavalente} tra i quali i derivati N-ossimorfinici (quale la N-ossicodeina)

 

 

 

 

 

Morfolide dell'acido (+) lisergico

 

 

 

 

 

MPPP

estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo

 

 

 

 

Nandrolone

17-idrossi-4-estren-3-one

 

19-Nortestodterone

 

 

 

 

 

 

 

 

N-etilamfetamina

N-etil-alfa-metilfeniletilamina

 

 

 

 

Nicocodina

6-nicotinilcodeina

 

 

 

 

Nicodicodina

6-nicotinildiidrocodeina

NDHC

 

 

 

Nicomorfina

3,6-dicotinilmorfina

 

 

 

 

N-idrossi-MDA

(±)-N-[alfa-metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina

 

 

 

 

Noracimetadolo

(±)-alfa-3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano

 

 

 

 

Norcodeina

N-demetilcodeina

 

 

 

 

Norlevorfanolo

(-)-3-idrossimorfinano

(-)-morfinan-3-olo

 

 

 

Normetadone

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone

desmetilmetadone

 

 

 

Normorfina

Demetilmorfina

morfina N-demetilata

 

 

 

Norpipanone

4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone

 

 

 

 

Oppio

 

 

 

 

 

Oripavina

3-O-demetiltebaina;

 

 

oppure:

 

 

6,7,8,14-tetradeidro-4,5-alpha-epossi-6-metossi-17-metilmorfinan-3-olo

 

 

 

 

Paglia di papavero

 

 

 

 

 

Paraesil

3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo

5'-metil-delta6a-10a-tetraidrocannabinolo

 

 

 

Para-fluorofentanil

4'-fluoro-N-(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide

 

 

 

 

PCE (eticiclidina)

N-etil-1-fenilcicloesilamina

cicloesamina

 

 

 

PCP (fenciclidina)

1-(1-fenilcicloesil)piperidina

 

 

 

 

Pemolina

2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one

 

 

 

 

PEPAP

estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo

 

 

 

 

Petidina

estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

meperidina

 

 

 

Petidina intermedio A

1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina

 

 

 

 

Petidina intermedio B

estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico

normeperidina; norpetidina

 

 

 

Petidina intermedio C

acido l-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico

 

 

 

PHP (roliciclidina)

1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina

PCPY

 

 

 

Piminodina

estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidin-4-carbossilico

anopridina

 

 

 

Piritramide

amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico

pirinitramide

 

 

 

Pirrolidide dell'acido (+) lisergico

 

 

 

 

 

PMA (para-metossiamfetamina)

para-metossi-alfa-metilfeniletilamina

 

 

 

 

PMMA (para-metossiametamfetamina)

para-metossi-N,alfa-dimetilfeniletilamina

 

 

 

 

Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)

 

 

 

 

 

Proeptazina

1,3-dimetil-4-fenil-4-propio-nossiazacicloeptano

dimefeprimina

 

 

 

Prolintano

1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina

 

 

 

 

Properidina

estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

ipropetidina; gevelina; isopedina

 

 

 

Propiram

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide

 

 

 

 

Psilocibina

diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo

indocibina

 

 

 

Psilocina

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo

psilotsina

 

 

 

Racemetorfano

(±)-3-metossi-N-metilmorfinano

deossidiidrotebacodina; metorfano

 

 

 

Racemoramide

(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina

 

 

 

 

Racemorfano

(±)-3-idrossi-N-metilmorfinano

metorfinano

 

 

 

Rivea corymbosa semi

 

 

 

 

 

Salvia divinorum pianta

 

 

 

 

 

Salvinorina A

 

 

 

 

 

TCP (tenociclidina)

1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina

 

 

 

 

Tebacone

6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi-N-metil-morfin-6-ene

acetildiidrocodeinone

 

 

 

Tebaina

6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano

paramorfina

 

 

 

Tilidina

(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato

 

 

 

 

TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)

(±)-3,4,5-trimetossi-alfa-metilfeniletilamina

 

 

 

 

TMA-2

2,4,5-trimetossiamfetamina

 

 

 

 

Trimeperidina

1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina

dimetilmeperidina

 

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella, presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

 

Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1-fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. n. 258/1996.

 

Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano.

 

Dalla presente tabella sono espressamente escluse le sostanze Bupropione e Pirovalerone.

 

[*] Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di princìpio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all'indicazione della quantità di princìpio attivo mancante con la procedura di cui all'articolo 13 comma 1.

 

 

TABELLA II [166]

 

SEZIONE A

 

(Articoli 13, comma 1, e 14)

 

I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l'allegato III-bis del testo unico. Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E.

 

DENOMINAZIONE COMUNE

DENOMINAZIONE CHIMICA

ALTRA DENOMINAZIONE

 

 

 

Acetildiidrocodeina

estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano

 

 

 

 

Alfentanil

N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenil-propanamide

 

 

 

 

Amobarbital

acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico

acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico

 

 

 

Buprenorfina **

21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetil-propil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidrooripavina

 

 

 

 

Ciclobarbital

acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico

tetraidrofenobarbitale; tetraidrogardenale

 

 

 

Codeina **

3-O-metilmorfina

 

 

 

 

Destromoramide

(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino

 

 

 

 

Difenossilato

estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

 

 

 

 

Difenossina

acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico

 

 

 

 

Diidrocodeina **

3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfinano

 

 

 

 

Dipipanone

4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone

Fenilpiperone

 

 

 

Eptabarbital

acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico

 

 

 

 

Etilmorfina

3-O-etilmorfina

 

 

 

 

Fentanil **

1-feniletil-4-N-propionilanilinopiperidina

 

 

 

 

Flunitrazepam

5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Folcodina

morfoniletilmorfina

Omocodeina

 

 

 

Glutetimide

2-etil-2-fenilglutarimide

 

 

 

 

Idrocodone **

3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metil-morfinano

diidrocodeinone

 

 

 

Idromorfone **

3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossi-morfinano

Diidromorfinone

 

 

 

Ketamina

(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone

 

 

 

 

Levorfanolo

(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano

 

 

 

 

Mecloqualone

3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone

 

 

 

 

Metadone **

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone

 

 

 

 

Metaqualone

3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone

 

 

 

 

Metilfenidato

estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico

fenilidato

 

 

 

Morfina **

7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano

 

 

 

 

Nandrolone

17-idrossi-4-estren-3-one

 

19-Nortestosterone

 

 

 

 

 

Nicocodina

6-nicotinilcodeina

 

 

 

 

Nicodicodina

6-nicotinildiidrocodeina

NDHC

 

 

 

Norcodeina

N-demetilcodeina

 

 

 

 

Ossicodone **

14-idrossidiidrocodeinone

 

 

 

 

Ossimorfone **

14-idrossidiidromorfinone

 

 

 

 

Pentobarbital

acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico

 

 

 

 

Petidina

estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

meperidina

 

 

 

Propiram

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide

 

 

 

 

Remifentanil

estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico

 

 

 

 

Secobarbital

acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico

 

 

 

 

Sufentanil

N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil] propioanilide

 

 

 

 

Tapentadolo **

3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2metilpropil]fenolo

 

Tebaina

6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano

paramorfina

 

 

 

Tiofentanil

N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide

 

 

 

 

Zipeprolo

alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo

 

 

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

 

Tabella II

SEZIONE B

 

Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta.

 

DENOMINAZIONE COMUNE

DENOMINAZIONE CHIMICA

ALTRA DENOMINAZIONE

 

 

 

Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico

 

 

 

 

 

Acido gamma-idrossibutirrico

acido 4-idrossibutirrico

 

(GHB)

 

 

 

 

 

Alazepam

7-cloro-l,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Allobarbital

acido 5,5-diallilbarbiturico

 

 

 

 

Alossazolam

10-bromo-11b-(orto-fiuorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

 

 

 

 

Alprazolam

8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina

 

 

 

 

Amineptina

7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5i1)amino]acido eptanoico

 

 

 

 

Aprobarbital

acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico

 

 

 

 

Barbexaclone

fenobarbital propilesedrina

 

 

 

 

Barbital

acido 5,5-dietilbarbiturico

dietilmalonilurea

 

 

 

Benzfetamina

N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina

N-benzil-N-metilamfetamina

 

 

 

Brallobarbitale

acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico

 

 

 

 

Bromazepam

7-bromo-l,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Brotizolam

2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina

 

 

 

 

Butalbital

acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico

 

 

 

 

Butallilonale

acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico

sonbutal

 

 

 

Butobarbitale

acido 5-butil-5-etilbarbiturico

 

 

 

 

Butorfanolo

(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano

 

 

 

 

Camazepam

7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2H-I,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Clobazam

7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dione

 

 

 

 

Clonazepam

5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Clorazepato

acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico

 

 

 

 

Clordiazepossido

7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido

metaminodiazepossido; clopossido

 

 

 

Clossazolam

10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7, 11b-tetraidro-ossazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

 

 

 

 

Clotiazepam

5-(orto-clorofenil)-7-etil-l,3-diidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

 

 

 

 

Delorazepam

7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

clordemetildiazepam

 

 

 

Delta-9- tetraidrocannabinolo

(6aR, 10aR) -6a,7,8,10a - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d] piran - 1 - olo

 

Destropropossifene

 

 

Diazepam

7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-l,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Estazolam

8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina

 

 

 

 

Etil loflazepato

estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico

 

 

 

 

Etinamato

1-etinilcicloesanolcarbamato

carbamato di 1-etil cicloesile

 

 

 

Etizolam

4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina

 

 

 

 

Fencamfamina

N-etil-3-fenil-2-norbomanamina

2-etilamino-3-fenil-norcan-fano

 

 

 

Fenobarbital

acido 5-etil-5-fenilbarbiturico

 

Fenproporex

 

 

Fludiazepam

7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Flurazepam

7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-2H 1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Ketazolam

11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossazino[3,2-d][I,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

 

 

 

 

Lefetamina

(-)-N,N dimetil-1,2-difeniletilamina

SPA

 

 

 

Loprazolam

6-(orto-clorofenii)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one

 

 

 

 

Lorazepam

7-cloro-5-(orto-clorofenil)-I,3-diidro-3-idrossi-2H-I,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Lormetazepam

7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

N-metillorazepam

 

 

 

Medazepam

7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina

 

 

 

 

Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)

 

 

Mefenorex

 

 

Meprobamato

 

 

Metarbitale

acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico

 

 

 

 

Metilfenobarbitale

acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico

 

 

 

 

Metiprilone

3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione

 

 

 

 

Midazolam

8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a] [1,4]benzodiazepina

 

 

 

 

Nabilone

3 - (1,1- dimetileptil)- 6,6a,7,8,10,10a - esaidro - 1 - idrossi - 6, 6 - dimetil - 9 H - dibenzo [b,d] piran - 9 - one

 

 

 

 

Nimetazepam

1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Nitrazepam

1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Nordazepam

7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

desmetildiazepam; mordiazepam

 

 

 

Ossazepam

7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Ossazolam

10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Pentazocina

(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo

 

 

 

 

Pinazepam

7-cloro-l,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Pipradrolo

1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo

 

 

 

 

Pirovalerone

1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone

 

 

 

 

Prazepam

7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

 

 

 

Propilesedrina

1-cicloesil-2-metilaminopropano

 

 

 

 

Quazepam

7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione

 

 

 

 

Secbutabarbital

acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico

 

 

 

 

Temazepam

7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam

 

 

 

Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)

 

 

Tetrazepam

 

 

Trans- delta- 9-tetraidrocannabinolo

 

Dronabinol

 

 

 

Triazolam

8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina

 

 

 

 

Vinilbital

acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico

 

 

 

 

Zaleplon

N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamide

 

 

 

 

Zolpidem

N,N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamide

 

 

 

 

Zopiclone

estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H- pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico

 

 

 

 

 

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

 

Tabella II

SEZIONE C

 

Composizioni medicinali contenenti:

 

BARBEXACLONE

 

DESTROPROPOSSIFENE

 

FENOBARBITAL

 

PENTAZOCINA

 

Tabella II

SEZIONE D

 

Ricetta da rinnovarsi volta per volta.

I medicinali contrassegnati con ** sono inclusi nell'Allegato III bis.

 

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione;

 

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** o diidrocodeina** in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina** e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;

 

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**, tapentadolo**

 

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**;

 

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato;

 

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina;

 

COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa;

 

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)

DIAZEPAM

LORAZEPAM

MIDAZOLAM

 

Tabella II

SEZIONE E

 

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.

 

COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri princìpi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B.

 

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:

ALAZEPAM

ALPRAZOLAM

BROMAZEPAM

BROTIZOLAM

CLOBAZAM

CLONAZEPAM

CLORAZEPATO

CLORDIAZEPOSSIDO

CLOTAZEPAM

DELORAZEPAM

DESTROPROPOSSIFENE

DIAZEPAM

ESTAZOLAM

ETIZOLAM

FLURAZEPAM

KETAZOLAM

LORAZEPAM

LORMETAZEPAM

MEDAZEPAM

MEPROBAMATO

MIDAZOLAM

NIMETAZEPAM

NITRAZEPAM

NORDAZEPAM

OSSAZEPAM

OSSAZOLAM

PINAZEPAM

PRAZEPAM

QUAZEPAM

TEMAZEPAM

TETRAZEPAM

TRIAZOLAM

ZALEPLON

ZOLPIDEM

ZOPICLONE.

 

 

TABELLE - ALLEGATO III BIS  [167]


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.

[2] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 45 e così modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.

[7] Numero già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[8] Numero abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[13] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[14] Comma abrogato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005. Il presente comma è stato nuovamente abrogato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

[15] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[16] Articolo già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

[19] Articolo inserito dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38.

[20] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[21] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

[22] Comma così modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[23] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[24] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[25] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[26] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[27] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, modificato dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[28] Comma inserito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005. Il presente comma è stato nuovamente inserito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

[30] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[31] Lettera già modificata dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[32] Comma inserito dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 12, già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[33] Rubrica già sostituita dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[34] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[35] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[36] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[37] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 12, già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, modificato dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[38] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 12, già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, modificato dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[39] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia a norma dell'art. 44 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[40] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[41] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[42] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia a norma dell'art. 44 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[43] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[44] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[45] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia a norma dell'art. 44 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

[47] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[48] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[49] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 12, già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, modificato dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[50] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[51] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, modificato dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[52] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, modificato dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[53] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38.

[54] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38.

[55] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[56] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[57] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38.

[58] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

[59] Articolo abrogato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[60] Articolo già sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

[61] Articolo abrogato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[62] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

[63] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

[64] Rubrica così sostituita dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, D.L. 272/2005.

[65] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e così sostituito dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, D.L. 272/2005; conseguentemente il testo vigente del presente comma risulta: "1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni."; la Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 2019, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità del suddetto comma 1, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

[66] Comma inserito dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, D.L. 272/2005.

[67] Comma così modificato dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, D.L. 272/2005.

[68] Comma inserito dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, D.L. 272/2005.

[69] Comma così sostituito dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, D.L. 272/2005.

[70] Comma sostituito dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così modificato dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, D.L. 272/2005.

[71] Comma sostituito dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 e così modificato dall'art. 4 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, D.L. 272/2005.

[72] Comma inserito dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, D.L. 272/2005.

[73] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

[74] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

[75] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

[76] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

[77] Articolo modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e sostituito dall'art. 4 ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[78] Alinea modificato dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 10 della L. 15 marzo 2010, n. 38 e così sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

[79] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[80] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

[81] Comma così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[82] Articolo inserito dall'art. 4 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 2016, n. 94, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 quater, D.L. 272/2005.

[83] Alinea così modificato dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[84] Comma inserito dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[85] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in conseguenza di referendum popolare.

[86] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e così sostituito dall'art. 4 quinquies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[87] Comma abrogato dall'art. 4 quinquies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[88] Articolo così sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[89] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

[90] Comma così modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[91] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[92] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[93] La sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, della Corte costituzionale, dichiara l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[94] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

[95] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

[96] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.L. 14 maggio 1993, n. 139.

[97] Comma così sostituito dall'art. 4 sexies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[98] Comma così sostituito dall'art. 4 sexies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[99] Comma modificato dall'art. 21 della L. 8 agosto 1995, n. 332 e così sostituito dall'art. 4 sexies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[100] Comma così modificato dall'art. 4 sexies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[101] Comma aggiunto dall'art. 4 sexies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[102] Comma già sostituito dall'art. 6 del D.L. 14 maggio 1993, n. 139 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[103] Comma così modificato dall'art. 4 septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[104] Comma così sostituito dall'art. 4 septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[105] Comma così modificato dall'art. 4 septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[106] Comma inserito dall'art. 4 septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[107] Comma abrogato dall'art. 4 octies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[108] Comma modificato dall'art. 10 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 e così sostituito dall'art. 4 octies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[109] Comma abrogato dall'art. 4 octies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[110] Comma così sostituito dall'art. 4 octies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[111] Comma così modificato dall'art. 4 novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[112] Comma così modificato dall'art. 4 novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[113] Comma così sostituito dall'art. 4 decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[114] Comma così sostituito dall'art. 4 decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[115] Comma aggiunto dall'art. 4 decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[116] Comma modificato dall'art. 7 del D.L. 14 maggio 1993, n. 139, dall'art. 10 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 e così sostituito dall'art. 4 undecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[117] Comma così sostituito dall'art. 4 undecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[118] Comma così modificato dall'art. 4 undecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[119] Comma così sostituito dall'art. 4 undecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[120] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[121] Comma aggiunto dall'art. 4 undecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[122] Comma aggiunto dall'art. 4 undecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[123] Articolo inserito dall'art. 8 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 e abrogato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[124] Comma così sostituito dall'art. 4 duodecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[125] Comma inserito dall'art. 4 duodecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[126] Comma inserito dall'art. 4 duodecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[127] Articolo già sostituito dall'art. 4 terdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[128] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[129] La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre 2020, n. 252, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate.

[130] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[131] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[132] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[133] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[134] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[135] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[136] Articolo così sostituito dall'art. 4 quaterdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[137] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[138] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[139] Articolo così sostituito dall'art. 4 quinquiesdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2007, n. 387, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 quinquiesdecies del D.L. 272/2005, nelle parti ivi descritte.

[140] Articolo così sostituito dall'art. 4 sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[141] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[142] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[143] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[144] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

[145] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[146] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

[147] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[148] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[149] Comma già modificato dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[150] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[151] Articolo inserito dall'art. 4 septiesdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[152] Rubrica così sostituita dall'art. 4 duodevicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[153] Comma sostituito dall'art. 4 duodevicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

[154] Comma aggiunto dall'art. 4 duodevicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[155] Comma così modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[156] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[157] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.

[158] Comma già sostituito dall'art. 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[159] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.

[160] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.

[161] Allegato aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258, sostituito dall'art. 1 del D.M. 23 settembre 2004 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

[162] Allegato aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

[163] Allegato aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258, già sostituito dall'art. 1 del D.M. 23 settembre 2004 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

[164] Allegato aggiunto dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 12 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 31 marzo 2011.

[165] Tabella aggiunta dall'art. 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, già modificata dagli artt. 1, 3, 4 e 5 del D.M. 18 aprile 2007, dall'art. 1, D.M. 18 luglio 2007, dall'art. 1 del D.M. 25 settembre 2007, dall'art. 1 del D.M. 19 febbraio 2008, dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2010, dall'art. 1 del D.M. 16 giugno 2010, dall'art. 1 del D.M. 11 maggio 2011, dall'art. 1 del D.M. 2 agosto 2011, dall'art. 1 del D.M. 29 dicembre 2011, dal D.M. 11 giugno 2012, dall'art. 1 del D.M. 24 ottobre 2012, dall'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2012 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.M. 25 giugno 2013. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[166] Tabella aggiunta dall'art. 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, già modificata dagli artt. 1 e 2 del D.M. 19 giugno 2006, dagli artt. 2, 5, 6, 7 e 8 del D.M. 18 aprile 2007, dall'art. 1 del D.M. 21 dicembre 2007, dall'art. 1 del D.M. 26 settembre 2008, dall'art. 1 del D.M. 31 marzo 2010, dall'art. 1 del D.M. 7 maggio 2010, dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2010, dall'art. 2 del D.M. 31 marzo 2011, dall'art. 2 del D.M. 2 agosto 2011 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.M. 23 gennaio 2013. Per una modifica temporanea alla sezione D della presente tabella, vedi l'art. 1 della O.M. 16 giugno 2009. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 vicies ter, D.L. 272/2005.

[167] Inseriti dall'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. Per modifiche, vedi l'art. 1 del D.M. 8 gennaio 2015, l'art. 1 del D.M. 10 febbraio 2015, l'art. 1 del D.M. 4 febbraio 2016, l'art. 1 del D.M. 10 febbraio 2016, l'art. 1 del D.M. 13 marzo 2017, l'art. 1 dei DD.MM. 18 maggio 2018, i DD.MM. 25 giugno 2018, l'art. 1 del D.M. 12 ottobre 2018, l'art. 1 dei DD.MM. 23 dicembre 2019, l'art. 1 del D.M. 13 marzo 2020, l'art. 1 del D.M. 30 giugno 2020, l'art. 1 del D.M. 10 agosto 2020, l'art. 1 del D.M. 11 agosto 2020, l'art. 1 dei DD.MM. 1 ottobre 2020, l'art. 1 del D.M. 13 ottobre 2020, l'art. 1 del D.M. 29 dicembre 2020, il D.M. 24 maggio 2021, l'art. 1 del D.M. 1 giugno 2021, l'art. 1 del D.M. 6 agosto 2021, l'art. 1 del D.M. 30 settembre 2021, l'art. 1 del D.M. 5 ottobre 2021, gli artt. 1 e 2 del D.M. 14 ottobre 2021, l'art. 1 del D.M. 11 novembre 2021, il D.M. 22 novembre 2021, l'art. 1 del D.M. 2 dicembre 2021, gli artt. 1 e 2 del D.M. 10 gennaio 2022, l'art. 1 del D.M. 23 febbraio 2022, i DD.MM. 29 luglio 2022, l'art. 1 del D.M. 20 ottobre 2022, i DD.MM. 14 dicembre 2022, l'art. 1 del D.M. 13 febbraio 2023, l'art. 1 del D.M. 13 luglio 2023, l'art. 1 del D.M. 1 agosto 2023, l'art. 1 del D.M. 2 agosto 2023, l'art. 1 del D.M. 3 agosto 2023, l'art. 1 del D.M. 31 ottobre 2023 e l'art. 1 del D.M. 12 dicembre 2023.