§ 98.1.26282 - Legge 21 giugno 1985, n. 297.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/06/1985
Numero:297


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei [...]


§ 98.1.26282 - Legge 21 giugno 1985, n. 297.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

(G.U. 22 giugno 1985, n. 146)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

     2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'art. 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti".

     Dopo l'art. 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis. - 1. I contributi, di cui all'art. 1, sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonchè ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'art. 1, che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

     2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

     3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

     4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

     Art. 1-ter. - Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui al precedente art. 1 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

     Art. 1-quater. - La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi per le attività di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'art. 1-bis, devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1985 ed entro i primi novanta giorni per gli anni 1986 e 1987".

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "1. L'art. 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

     "Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanità). - Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità".

     2. Dopo l'art. 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

     "Art. 80-ter. - (Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria). - L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

     Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

     Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

     In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

     Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

     La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144".

     3. Dopo l'art. 80-ter della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

     "Art. 80-quater.- (Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate). - Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna".

     4. Il terzo e quarto comma dell'art. 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente:

     "In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'art. 80-ter"".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "1. L'art. 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

     "Art. 23. - (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità). - La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

     In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

     Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità".

     2. Al terzo comma dell'art. 21 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: "osservando le modalità di cui alla lettera f) del successivo art. 24" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le modalità di cui al successivo art. 23".

     3. Gli articoli 24 e 25 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati".

     Dopo l'art. 4, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 4-bis. - Nel terzo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese".

     Art. 4-ter. - Dopo l'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

     "Art. 47-bis. - (Affidamento in prova in casi particolari). - Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero, l'interessato può chiedere al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato dall'interessato stesso con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma in corso.

     In tal caso il pubblico ministero o il pretore, dopo aver determinato la pena complessiva da eseguire, anche ai sensi dell'art. 582 del codice di procedura penale, se non vi ostano le condizioni e i limiti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e nell'ottavo comma del presente articolo, in luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza del luogo ove è eseguito il programma terapeutico.

     Se la richiesta perviene dopo che l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, il pubblico ministero o il pretore provvede a norma del comma precedente, ordinando la liberazione del condannato.

     La sezione di sorveglianza, nominato un difensore di ufficio al condannato che non abbia indicato un difensore di fiducia nella richiesta, fissa la data della deliberazione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso al condannato, al difensore ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, la sezione di sorveglianza respinge la richiesta.

     Ai fini della decisione la sezione di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

     Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

     Se la sezione di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

     L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di una volta.

     Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalle altre norme della presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale".

     Art. 4-quater. - Quando, per divieto di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria, il tossicodipendente o l'alcooldipendente imputato o condannato non sia ammesso alla misura sostitutiva prevista, il programma terapeutico al quale l'interessato risulti sottoposto o intenda sottoporsi viene proseguito nello stato di detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali.

     Art. 4-quinquies. - 1. Quando può essere emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'art. 1-bis, l'autorità giudiziaria tiene conto, oltre che delle circostanze prevedute dall'ultimo comma dell'art. 254 del codice di procedura penale, del pericolo che l'interruzione del programma terapeutico possa pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.

     2. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale dispone che non sia emanato l'ordine o il mandato di cattura, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

     Art. 4-sexies. - 1. Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'art. 1-bis, l'autorità giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale, anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con l'imputato in stato di libertà.

     2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.

     3. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero".