§ 51.4.71 – D.L. 20 giugno 1994, n. 399.
Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:20/06/1994
Numero:399


Sommario
Art. 1.      1. La rubrica dell'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'art. 12-quinquies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 51.4.71 – D.L. 20 giugno 1994, n. 399. [1]

Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.

(G.U. 22 giugno 1994, n. 144).

 

     Art. 1.

     1. La rubrica dell'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla seguente: (Omissis).

 

          Art. 2. [2]

     1. Dopo l'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'art. 12-quinquies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono restituiti a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorità giudiziaria competente provveda a norma dell'art. 2 del presente decreto, ovvero applichi taluna delle disposizioni in materia di sequestro o di confisca previste dal codice penale, dal codice di procedure penale o da leggi speciali.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 1994, n. 501.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1994, n. 501.