§ 31.1.13 - L. 15 novembre 1988, n. 486.
Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:15/11/1988
Numero:486


Sommario
Art. 1.      1. I primi due commi dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      1. Dopo l'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalle legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono aggiunti i seguenti
Art. 3.      1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'indennità prevista dall'art. 2 del [...]
Art. 4.      1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 31.1.13 - L. 15 novembre 1988, n. 486.

Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

(G.U. 16 novembre 1988, n. 269).

 

Art. 1.

     1. I primi due commi dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Il terzo comma del predetto art. 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. L'ultimo comma del predetto art. 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Dopo l'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalle legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'indennità prevista dall'art. 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è soppressa. A decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennità di cui all'art. 11 bis del predetto decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 20 novembre 1987, n. 472.

     2. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario è attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

     3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica.

 

     Art. 4.

     1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonché quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte all'apposita rubrica denominata "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso" da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate l'Alto commissario, al termine di ciascun esercizio finanziario, è tenuto a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.

     2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500 milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.

     3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000 milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.