§ 46.10.50 - Legge 15 dicembre 1990, n. 395 .
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:15/12/1990
Numero:395


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2.  Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
Art. 3.  Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 4.  Organici.
Art. 5.  Compiti istituzionali.
Art. 6.  Personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 7.  Bandiere e beni del Corpo - Armamento – Uniformi.
Art. 8.  Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale.
Art. 9.  Doveri di subordinazione.
Art. 10.  Ordine gerarchico e rapporti funzionali.
Art. 11.  Orario di servizio.
Art. 12.  Mensa di servizio e asili nido.
Art. 13.  Trattamento economico.
Art. 14.  Ordinamento del personale.
Art. 15.  Contingenti da impiegare nel settore minorile.
Art. 16.  Istruzione e formazione professionale.
Art. 17.  Istituto superiore di studi penitenziari.
Art. 18.  Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilità.
Art. 19.  Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali.
Art. 20.  Norme penali.
Art. 21.  Norme disciplinari.
Art. 22.  Pendenza di procedimenti disciplinari.
Art. 23.  Condono disciplinare.
Art. 24.  Giurisdizione.
Art. 25.  Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.
Art. 26.  Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale.
Art. 27.  Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 28.  Emanazione dei decreti legislativi.
Art. 29.  Regolamento di servizio.
Art. 30.  Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 31.  Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 32.  Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 33.  Personale dei provveditorati regionali.
Art. 34.  Revisione degli organici del personale della Amministrazione penitenziaria.
Art. 35.  Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni.
Art. 36.  Copertura provvisoria dei posti.
Art. 37.  Competenza del funzionario delegato.
Art. 38.  Controllo successivo della Corte dei conti sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 39.  Assunzione di primi dirigenti.
Art. 40.  Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria
Art. 41.  Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 42.  Abrogazione di norme.
Art. 43.  Disposizioni transitorie.
Art. 44.  Copertura finanziaria.


§ 46.10.50 - Legge 15 dicembre 1990, n. 395 [1].

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

(G.U. 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.)

 

     Art. 1. Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria.

     2. Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

     3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.

     4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 2. Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

     1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.

     2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.

 

          Art. 3. Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio [2].

     2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.

     3. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva e può inoltre costituire una propria banda musicale.

 

          Art. 4. Organici.

     1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il piano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge.

     2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'art. 5, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

     3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'art. 5 è assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e con la gradualità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

 

          Art. 5. Compiti istituzionali.

     1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonchè dalle altre leggi e regolamenti.

     2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonchè delle Procure generali presso le Corti di appello [3].

     3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto [4].

     4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.

     5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.

 

          Art. 6. Personale del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

     2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

     3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

     a) ruolo degli ispettori;

     b) ruolo dei sovrintendenti;

     c) ruolo degli agenti e degli assistenti.

 

          Art. 7. Bandiere e beni del Corpo - Armamento – Uniformi.

     1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.

     2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria.

     3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

     4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle diverse uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonchè i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

 

          Art. 8. Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale.

     1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.

     2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.

 

          Art. 9. Doveri di subordinazione.

     1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

     a) del Ministro della giustizia;

     b) dei Sottosegretari di Stato per la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;

     c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità limitatamente al contingente assegnato;

     d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;

     e) del provveditore regionale;

     f) del direttore dell'istituto;

     g) dei superiori gerarchici [5].

 

          Art. 10. Ordine gerarchico e rapporti funzionali.

     1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

     2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

     3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

     4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale.

 

          Art. 11. Orario di servizio.

     1. L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 14, ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

     2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

     3. Con la stessa procedura prevista dal comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, con la quale sono stabiliti i limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, unitamente ai contingenti del personale, possono essere apportate variazioni ai detti limiti massimi esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

     4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

     5. Il personale che, per particolari esigenze di servizio, non possa usufruire del giorno di riposo settimanale, ha diritto a goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione. La medesima disciplina si applica al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta servizio in un giorno festivo non domenicale.

 

          Art. 12. Mensa di servizio e asili nido.

     1. E' istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 13. Trattamento economico.

     1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

     2. Le delegazioni previste dall'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'art. 19 [6].

 

          Art. 14. Ordinamento del personale.

     1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

     1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;

     2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo;

     3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo;

     b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

     1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonchè eventuali incarichi specialistici;

     2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel n. 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonchè funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;

     3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonchè specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;

     c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare:

     1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianità di servizio;

     2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;

     3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti;

     4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del n. 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;

     5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianità nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;

     6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:

     ) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;

     ß) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;

     ) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore;

     7) previsione che l'inquadramento di cui al n. 6) abbia luogo nel seguente modo:

     ) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera ) del n. 6);

     ß) b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere ß) e ) del n. 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza [7];

     ) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera ß), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;

     ) il personale di cui alle precedenti lettere ß) e ) sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al n. 6);

     8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;

     9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;

     10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al n. 7), lettera ß), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;

     d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

     e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vicebrigadiere;

     f) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;

     g) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

     h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

     i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;

     l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo entro il cinquantottesimo anno di età [8];

     m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo;

     n) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:

     1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

     2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendere è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

     3) previsione del concorso riservato;

     4) previsione dei corsi di formazione;

     5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito e per merito comparativo;

     o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 [9]:

     2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

 

          Art. 15. Contingenti da impiegare nel settore minorile.

     1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati, per ogni biennio, i contingenti del personale di polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile. Tali contingenti debbono essere scelti sulla base di criteri attitudinali indicati nel medesimo decreto.

 

          Art. 16. Istruzione e formazione professionale.

     1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.

     2. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

     a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;

     b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

     3. La direzione di ogni singola scuola è affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

     4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica è presieduta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara [10].

     5. Alla commissione paritetica competono altresì:

     a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove pratiche;

     b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del corpo dei docenti professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, impiegati dell'Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. E' lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni.

     6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonchè addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. I programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili.

     7. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico, e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

 

          Art. 17. Istituto superiore di studi penitenziari.

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, che assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) previsione che l'Istituto superiore di studi penitenziari sia sede di indagine sulle problematiche penitenziarie;

     b) previsione che l'Istituto abbia il compito di valorizzare le esperienze di settore e di elaborare secondo programmi a livello universitario, integrati da materie professionali, la ricerca e l'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria;

     c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie e i modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati;

     d) previsione che l'Istituto provveda alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;

     e) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per i corsi di specializzazione ed una per i corsi di formazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;

     f) previsione che i corsi si svolgano secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studio e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

     g) previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera h) per la nomina a direttore penitenziario, nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al quale possa partecipare il personale penitenziario di concetto, compreso quello appartenente al ruolo degli ispettori della polizia penitenziaria, che non abbia superato i quaranta anni di età e sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

     h) previsione che il corso di formazione per i vincitori del concorso riservato al personale di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, di cui alla lettera g), abbia durata biennale; che gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studio siano ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

     i) previsione di un corso di formazione avente durata semestrale per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a direttore penitenziario.

 

          Art. 18. Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilità.

     1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

     2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

     3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

     4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali [11].

     5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.

     6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.

     7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità.

 

          Art. 19. Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali.

     1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

     2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.

     3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

     4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attività politica all'interno delle carceri.

     5. Il personale degli istituti penitenziari può tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio [12]:

     a) in locali dell'Amministrazione che ne stabilisce le modalità d'uso;

     b) in locali aperti al pubblico.

     6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

     7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

     8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.

     9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

     10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

     11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

     12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonchè quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.

     13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero nè azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali [13].

     14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:

     a) il trattamento economico;

     b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;

     c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

     d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;

     e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

     f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

     g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;

     h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 41.

     15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario delegato e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14 [14].

 

          Art. 20. Norme penali.

     1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

 

          Art. 21. Norme disciplinari.

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

 

          Art. 22. Pendenza di procedimenti disciplinari.

     1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 21, si applicano le norme disciplinari previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia.

 

          Art. 23. Condono disciplinare.

     1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.

     2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.

 

          Art. 24. Giurisdizione.

     1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria.

     2. I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia dinanzi agli organi giurisdizionali militari proseguono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.

 

          Art. 25. Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

     1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.

     2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'art. 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

     3. Gli ufficiali già ritenuti idonei all'avanzamento, ma non promossi per mancanza di posti in organico, conseguono la promozione al grado superiore, ai soli fini giuridici, con decorrenza dalla data della relativa valutazione.

     4. La promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è conferita con riferimento alla progressione dei gradi e delle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, computando, ai fini dell'anzianità, anche con ricostruzione della carriera, periodi triennali decorrenti dalla data dell'ultima promozione nel Corpo degli agenti di custodia.

     5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

     6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 29, nonchè dei servizi di amministrazione. Possono altresì essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale.

     7. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino a domanda dal servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed il trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di sette anni. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.

     8. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi;

     b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;

     c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianità già maturata nel grado militare.

 

          Art. 26. Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale.

     1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

     2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

     3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

     4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.

     5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

     6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita circa il possesso dei requisiti indicati nell'art. 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

     7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.

     8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

     9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto.

     10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'art. 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 e successive modificazioni.

     11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

 

          Art. 27. Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio già posseduta Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria può essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria [15].

     2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.

 

          Art. 28. Emanazione dei decreti legislativi.

     1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 29. Regolamento di servizio.

     1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'art. 19.

     2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:

     a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione di cui al n. 9) dell'art. 4, nonchè quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173 e successive modificazioni;

     b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

     3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 30. Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è istituito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia:

     a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonchè dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;

     b) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonchè al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;

     c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.

     2. Al Dipartimento è preposto il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara, scelto tra i magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori o tra i dirigenti generali di pari qualifica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia [16].

     3. Al Dipartimento è assegnato un vice direttore generale, nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara, tra i magistrati di Cassazione o tra i dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni vicarie [17].

     4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo le modalità previste dall'art. 32, nonchè attraverso l'organizzazione in settori operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli istituti di prevenzione e di pena, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni e il Servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale penitenziario;

     b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;

     c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati con la previsione, per i primi, della qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti alle nuove professionalità poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;

     d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario;

     e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Dipartimento.

     5. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4, alla direzione degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria. Le funzioni dei primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La valutazione per le nomine deve tener conto della qualità del servizio prestato in precedenti esperienze penitenziarie per almeno tre anni, nonchè della preparazione professionale acquisita.

     6. E' soppressa la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

 

          Art. 31. Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. I centri, i servizi e le infrastrutture di cui all'art. 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'art. 19.

     2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, è costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza, da parte del personale operante, di tali criteri e norme.

 

          Art. 32. Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

     2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.

     3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, è trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.

 

          Art. 33. Personale dei provveditorati regionali.

     1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara [18]:

 

          Art. 34. Revisione degli organici del personale della Amministrazione penitenziaria.

     1. Gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati ciascuno di 8 unità; gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti di servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.

     2. La dotazione organica dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 18 unità.

     3. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella allegata alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 3 unità.

     4. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modificate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono incrementate ciascuna di 23 unità.

     5. Le dotazioni organiche del personale di ragioneria, del personale tecnico e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di 40, di 16 e di 70 unità.

     6. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, da ultimo modificata dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, è incrementata di 28 unità.

 

          Art. 35. Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni.

     1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

     2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:

     a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;

     b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

     c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.

     3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.

     4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.

 

          Art. 36. Copertura provvisoria dei posti.

     1. Sino alla integrale copertura dei posti per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 35, il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti è autorizzato ad avvalersi di personale particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile non più di due volte, corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado dell'Amministrazione statale.

     2. Il personale di cui al comma 1 presta la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 37. Competenza del funzionario delegato.

     1. A parziale modifica del primo comma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 200 milioni.

 

          Art. 38. Controllo successivo della Corte dei conti sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 39. Assunzione di primi dirigenti.

     1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti di cui al comma 1 dell'art. 34, la nomina a primo dirigente nel ruolo amministrativo ed in quello di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita, nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del ruolo amministrativo e al personale del ruolo di servizio sociale della ex carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta la qualifica del IX livello funzionale.

 

          Art. 40. Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria [19].

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto [20].

     2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si provvederà, ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 41. Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. Nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'art. 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in "Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria".

     2. Al predetto ente viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:

     a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

     b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

     c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

     d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonchè il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

     e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

     3. All'ente suddetto, con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.

     4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il nuovo statuto dell'ente, che stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.

     5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentate con gli utili delle suddette attività, nonchè degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214.

     6. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell'art.3 della legge 18 maggio 1989, n. 203.

 

          Art. 42. Abrogazione di norme.

     1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale è abrogato l'art. 49 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed è altresì abrogata ogni altra norma che limiti o condizioni il diritto di contrarre matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia o che impedisca l'accesso al Corpo ai coniugati.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 130 e 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e sono abrogate le norme di cui al regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, al regolamento approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, che siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Sono, altresì, abrogate tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

 

          Art. 43. Disposizioni transitorie.

     1. Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato.

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che si trovino impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'art. 5, devono essere destinati a servizi di istituto o a compiti ad essi direttamente connessi.

     3. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.

 

          Art. 44. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando:

     a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

     b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle da A a G [21].

     (Omissis).

 


[1]  Nella presente legge l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" è stata sostituita con l’espressione: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara" per effetto dell’art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

[2] Comma così sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[3] Comma già modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, dall'art. 29 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[4] Comma così modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[5]  Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[6]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

[7]  Lettera così sostituita dall'art. 17 della L. 16 ottobre 1991, n. 321.

[8]  Lettera così sostituita dall'art. 17 della L. 16 ottobre 1991, n. 321.

[9]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

[10]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[12] Alinea così modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[13] Comma così sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[14]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

[15]  Per la proroga del termine di presentazione delle domande, il contenuto e la revoca delle domande medesime, vedi l'art. 14 della L. 16 ottobre 1991, n. 321.

[16]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

[17]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

[18]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

[19]  Il presente articolo cessa di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale per effetto dell’art. 41 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[20]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 41 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[21]  Le tabelle A, B, parte I e II, e C sono modificate dall'art. 17 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306. La Tabella E, già sostituita dalla L. 16 ottobre 1991, n. 321, dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 è stata ulteriormente sostituita dall'art. 16 del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84.