§ 80.9.1090 - D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:15/06/2015
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Dipartimenti del Ministero
Art. 3.  Capo del dipartimento
Art. 4.  Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 5.  Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Art. 5 bis.  (Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione).
Art. 6.  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Art. 7.  Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Art. 8.  Organi di decentramento amministrativo
Art. 9.  (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria).
Art. 10.  (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria).
Art. 11.  Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 12.  Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione
Art. 13.  Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
Art. 14.  Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistica
Art. 15.  Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati
Art. 16.  (Disposizioni finali).
Art. 17.  Divieto di nuovi o maggiori oneri


§ 80.9.1090 - D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84.

Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.

(G.U. 29 giugno 2015, n. 148)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni e integrazioni;

     Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni;

     Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

     Visto l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

     Visto l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

     Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;

     Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma;

     Visto l'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

     Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2015;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende:

     a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;

     b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;

     c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;

     e) per "uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria" gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 [1];

     f) [per «Direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una Direzione regionale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300] [2].

 

     Art. 2. Dipartimenti del Ministero

     1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa:

     a) Dipartimento per gli affari di giustizia;

     b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

     b-bis) Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione [3];

     c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

     d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

 

Titolo II

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

 

     Art. 3. Capo del dipartimento

     1. Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento.

     2. Al Capo del dipartimento spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonchè:

     a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di competenza del dipartimento; in materia di atti normativi, anche internazionali, tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto e a supporto dei medesimi [4];

     b) le funzioni di determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari nelle materie di competenza;

     c) la contrattazione collettiva.

     3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del dipartimento, nell'ambito del quale vengono altresì svolte, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonchè le attività generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresì, attività di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio di Gabinetto, assicura il coordinamento dell'attività internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali [5].

     3-bis. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici [6].

     4. Ciascun Capo del dipartimento è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche dirigenziali complessive del Ministero [7].

     5. Il vice Capo è nominato tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo è conferito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.

     6. Al fine del coordinamento delle attività dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale è istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza è convocata dal Ministro, che può anche presiederla ed è composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonchè i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilità nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.

 

     Art. 4. Dipartimento per gli affari di giustizia

     1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.

     2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

     a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili [8];

     b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati [9];

     c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le materie interessate; contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie di competenza del dipartimento. Restano ferme, in materia di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 6, comma 3, nonchè quelle previste dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni inerenti a:

     a) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero;

     b) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;

     c) vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629;

     d) adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani;

     e) traduzione di leggi e atti stranieri.

     4. Nell'ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l'Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla legge 17 maggio 1952, n. 629. L'Ufficio centrale è altresì competente per i provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

 

     Art. 5. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

     1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.

     2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate [10]:

     a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo 35, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilità; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del personale amministrativo da e per altre amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni; formazione professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze della Direzione generale dei magistrati; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. Restano ferme le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelle del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità [11];

     b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia di cui alla presente lettera; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli atti in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. La Direzione generale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a-bis), esercita altresì una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale dell'attività istruttoria svolta dalle direzioni generali interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese le procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2 [12];

     c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale e accessorio al personale dell'amministrazione centrale; erogazione del trattamento economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;

     d) Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare e altre attività di supporto nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali e onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura; provvedimenti in materia pensionistica relativi al personale di magistratura; contenzioso relativo al personale di magistratura;

     e) [Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server] [13];

     f) [Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore] [14].

     3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:

     a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

     b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

 

     Art. 5 bis. (Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione). [15]

     1. Il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo.

     2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

     a) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;

     b) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore;

     c) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione: funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attività inerenti alla materia degli aiuti di Stato.

 

     Art. 6. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

     1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.

     2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

     a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale [16];

     a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attività di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 [17];

     b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali;

     c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; attività di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attività penitenziaria e della giustizia di comunità, in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per il necessario supporto delle scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa [18].

     3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), a-bis) e b) [19].

 

     Art. 7. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

     1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo, e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti.

     2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituite i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate:

     a) Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia minorile; assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione penale esterna; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni e tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo della struttura non ha qualifica dirigenziale; esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi;

     b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova: indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.

     3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:

     a) in raccordo con il Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna, garantendo uniformità di indirizzo e omogeneità organizzativa;

     b) attività ispettiva;

     c) rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere; adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell'Unione europea in collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni [20].

 

Titolo III

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

 

     Art. 8. Organi di decentramento amministrativo [21]

     1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E) come sostituita dalla tabella B) allegata al presente regolamento.

     2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

 

     Art. 9. (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). [22]

     1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facoltà di delega di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria esercitano le seguenti attribuzioni nell'ambito territoriale di competenza:

     a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari;

     b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici;

     c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;

     d) supporto e ausilio all'attività delle conferenze permanenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari;

     e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari;

     f) attività di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

 

     Art. 10. (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). [23]

     1. Il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

 

     Art. 11. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia [24]

     [1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

     a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

     b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.]

 

     Art. 12. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione [25]

     [1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

     a) reclutamento del personale nell'ambito della programmazione effettuata dall'amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;

     b) gestione del personale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell'ambito della circoscrizione; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

     c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell'ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.]

 

     Art. 13. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi [26]

     [1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

     a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

     b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

     c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

     d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;

     e) gestione degli immobili demaniali;

     f) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352 [27].]

 

     Art. 14. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistica [28]

     [1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

     a) attività di controllo delle procedure di raccolta dei dati e delle informazioni finalizzate alla alimentazione dei sistemi centralizzati di statistica, seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

     b) supporto alla Direzione generale di statistica analisi organizzativa nel coordinamento e controllo della attività svolta dagli uffici giudiziari strumentale ai compiti previsti nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.]

 

     Art. 15. Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati [29]

     [1. Sono attribuiti alla competenza della Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

     a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse necessarie; gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruità tecnico-economica sull'acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali informatici delle direzioni regionali;

     b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi.]

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16. (Disposizioni finali). [30]

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonchè alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G), allegate al presente decreto.

     2. Con uno o più decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.

     3. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

     4. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.

     5. Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.

     6. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.

 

     Art. 17. Divieto di nuovi o maggiori oneri

     1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1717

 

     Tabella A [31]

     (articolo 16, comma 6)

     sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

 

Istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria

 

 

 

     Tabella B [32]

     (articolo 16, comma 3)

     sostituisce la tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395

 

     Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

 

     1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (sede Torino);

     2) Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol (sede Padova);

     3) Lombardia (sede Milano);

     4) Emilia Romagna, Marche (sede Bologna);

     5) Toscana, Umbria (sede Firenze);

     6) Lazio, Abruzzo, Molise (sede Roma);

     7) Campania (sede Napoli);

     8) Puglia, Basilicata (sede Bari);

     9) Calabria (sede Catanzaro);

     10) Sicilia (sede Palermo);

     11) Sardegna (sede Cagliari).

 

 

     Tabella C [33]

     (articolo 16, comma 4)

 

 

     Tabella D [34]

     (articolo 16, commi 1 e 9)

 

Ministero della giustizia

 

Amministrazione giudiziaria

 

Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

 

Qualifiche dirigenziali

Dotazione organica

Dirigenti 1^ fascia

16

Dirigenti 2^ fascia

329

Totale Dirigenti

345

 

Aree

Dotazione organica

Terza Area

11.993

Seconda Area

26.715

Prima Area

4415

Totale qualifiche dirigenziali

345

Totale aree

43.123

Totale complessivo

43.468

 

 

     Tabella E [35]

     (articolo 16, commi 1 e 9)

 

Ministero della giustizia

 

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

 

Dotazione organico complessiva del personale amministrativo

 

Qualifiche dirigenziali

Dotazione organica

Dirigenti penitenziari

 

Dirigenti generali penitenziari

17

Dirigenti istituti penitenziari

300

Dirigenti Area 1^

 

Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa

29

 

Aree

Dotazione organica

Terza Area

2.319

Seconda Area

2.377

Prima Area

93

Totale qualifiche dirigenziali

346

Totale aree

4.789

Totale complessivo

5.135

 

 

     Tabella F [36]

     (articolo 16, comma 4)

 

 

     Tabella G

     (articolo 16, commi 1 e 9)

 

     Ministero della giustizia

     Amministrazione degli archivi notarili

     Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

 

Qualifiche dirigenziali

Dotazione organica

Dirigenti 1^ fascia

1

Dirigenti 2^ fascia

17

Totale dirigenti

18

 

 

Aree

Dotazione organica

Terza area

141

Seconda area

251

Prima area

110

 

 

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI

18

TOTALE AREE

502

TOTALE COMPLESSIVO

520

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[4] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

[10] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[11] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[12] Lettera sostituita dall'art. 4 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99, già modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[13] Lettera sostituita dall'art. 4 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 e abrogata dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[14] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[15] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[17] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[18] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[20] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[31] Tabella soppressa dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.

[32] Tabella così modificata dall'art. 3 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[33] Tabella già sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175, dall'art. 3 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 102.

[34] Tabella già sostituita dall'art. 2 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99, dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175 e così ulteriormente sostituita dall'art. 3 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[35] Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

[36] Tabella già sostituita dall'art. 2 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99, dall'art. 2 del D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175, dall'art. 3 del D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 102.