§ 46.10.77 – D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:21/05/2000
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile.
Art. 2.  Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti - Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile.
Art. 3.  Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile.
Art. 4.  Copertura delle sedi di livello dirigenziale - Assunzione di dirigenti.
Art. 5.  (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria).
Art. 5 bis.  (Direzioni generali della Polizia penitenziaria).
Art. 6.  (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria).
Art. 7.  (Accesso alla carriera dei funzionari).
Art. 8.  Prova preliminare.
Art. 9.  (Corsi di formazione).
Art. 10.  (Dimissione dal corso).
Art. 11.  (Promozione a commissario).
Art. 12.  (Promozione a commissario capo).
Art. 13.  (Promozione a dirigente aggiunto
Art. 13 bis.  (Promozione a dirigente).
Art. 13 ter.  (Promozione a primo dirigente).
Art. 13 quater.  (Promozione a dirigente superiore).
Art. 13 quinquies.  (Percorso di carriera).
Art. 13 sexies.  (Nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria).
Art. 14.  Norme relative agli scrutini.
Art. 15.  Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari
Art. 16.  (Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari).
Art. 17.  Tessera di riconoscimento.
Art. 18.  Divise uniformi.
Art. 19.  Norme disciplinari.
Art. 19 bis.  (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)
Art. 19 ter.  (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)
Art. 20.  Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.
Art. 21.  Funzioni e ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale.
Art. 22.  Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale.
Art. 23.  Dimissioni dal corso.
Art. 24.  Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale.
Art. 25.  Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale.
Art. 26.  Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale.
Art. 27.  Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento.
Art. 28.  Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale.
Art. 29.  Clausola finanziaria.


§ 46.10.77 – D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

(G.U. 8 giugno 2000, n. 132)

 

Capo I

Adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile.

 

     Art. 1. Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile.

     1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

     2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.

     3. Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.

     4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.

     5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993.

     6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attività e la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n. 300, l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e nelle disposizioni di legge successive, si intende sostituita con quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara".

 

          Art. 2. Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti - Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile.

     1. Con decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.

     2. Ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza.

     3. In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.

 

          Art. 3. Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile.

     1. Le dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.

     2. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di sedici unità, all'interno dei quali possono essere individuati uno o più vice capo del Dipartimento.

     3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è aumentato di centosettantanove unità. Per la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali è aumentato di quattro unità.

     4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive quattrocentocinquantatre unità della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:

     per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:

     Area funzionale C:

     + 1.140 unità;

     per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:

     Area funzionale B:

     + 62 unità.

     5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, contestualmente individuando le quattrocentocinquantatrè unità da ridurre a norma del comma 4.

     6. Con successivi decreti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.

     7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.

 

          Art. 4. Copertura delle sedi di livello dirigenziale - Assunzione di dirigenti.

     1. Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell'esigenza di garantire il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il perseguimento delle peculiari finalità ed il rispetto dei principi dettati dall'articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e con le modalità di seguito indicate.

     2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 3, comma 2, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalità ed alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della professionalità maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [1] .

     3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui all'articolo 3, tenuto conto della specificità tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri per i servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente è attribuita, per l'Amministrazione penitenziaria:

     a) [per un posto, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale del profilo di direttore medico coordinatore, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C)] [2];

     b) [per settantacinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per cinquantasette posti del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario e per diciotto posti di direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C) ] [3];

     c) per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).

Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a), b) e c), la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sarà tra l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;

     d) [per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nell'area funzionale C) ] [4];

     e) [per cinquantacinque posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente, rispettivamente, per quarantaquattro posti ai profili di collaboratore d'istituto penitenziario, direttore d'istituto penitenziario e direttore coordinatore d'istituto penitenziario; nonché, per undici posti riservati al personale appartenente ai profili di assistente sociale coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C) ] [5].

Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere c) e d), la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

     f) per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nell'area funzionale C che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell'Amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno quindici anni di anzianità nell'area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale dell'ufficio centrale per la Giustizia minorile già in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

     g) per un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);

     h) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);

     i) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria del settore amministrativo-contabile, profili collaboratore amministrativo-contabile, funzionario amministrativo-contabile e direttore amministrativo-contabile, muniti di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).

Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g), h), ed i) la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia;

     l) [per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni] [6].

     4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui ai commi 2 e 3, per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l'esperienza professionale maturata nello specifico settore.

     5. Per l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a dirigente è attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le modalità di seguito indicate:

     a) per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell'area funzionale C posizione economica C3, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sarà soprattutto considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;

     b) per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, inquadrato nell'area funzionale C, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

     c) per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui ai commi 3 e 4, per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura di cui al comma 4.

 

Capo II

Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria [7]

 

          Art. 5. (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). [8]

     1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:

     a) vice commissario di Polizia penitenziaria;

     b) commissario di Polizia penitenziaria;

     c) commissario capo di Polizia penitenziaria;

     d) dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria;

     e) dirigente di Polizia penitenziaria;

     f) primo dirigente di Polizia penitenziaria;

     g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria;

     g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria.

     2. La dotazione organica della carriera dei funzionari è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.

 

     Art. 5 bis. (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). [9]

     1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies.

 

     Art. 6. (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). [10]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti con proporzionata responsabilità decisionale e apporto professionale.

     2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

     3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

     4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

     5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità.

     6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità.

     7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

     8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

     9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.

     11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati. Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.

     12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono, altresì, compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi interforze.

 

          Art. 7. (Accesso alla carriera dei funzionari). [11]

     1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:

     a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;

     b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.

     2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue;

     c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

     d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     e) laurea magistrale o specialistica.

     3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di età, che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» nè sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi altresì coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

     5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica nonchè a prove di efficienza fisica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato [12].

     6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), è ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti del contingente del ruolo degli ispettori è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [13].

     7. Con decreto del Ministro della giustizia sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative [14].

     8. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonchè le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le modalità di formazione delle graduatorie [15].

 

          Art. 8. Prova preliminare.

     1. Qualora sia necessario a causa dell'alto numero dei concorrenti, l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici è preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto dell'esame.

     2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

 

          Art. 9. (Corsi di formazione). [16]

     1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.

     2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonchè anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.

     3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale.

     4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo è fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale è stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7 [17].

     5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto al comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

     7. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

     8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

 

          Art. 10. (Dimissione dal corso). [18]

     1. Sono dimessi dai corsi di cui all'articolo 9 coloro che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria;

     c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;

     d) non superano l'esame finale del corso;

     e) durante la frequenza del corso previsto dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di centottanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la metà per il corso previsto dall'articolo 9, comma 2.

     1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo [19].

     2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.

     5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.

 

          Art. 11. (Promozione a commissario). [20]

     1. La promozione a commissario di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.

 

          Art. 12. (Promozione a commissario capo). [21]

     1. La promozione a commissario capo di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 13. (Promozione a dirigente aggiunto [22]). [23]

     1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale è ammesso:

     a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4;

     b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed è in possesso del requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e).

     2. Se i posti riservati per ciascuna annualità ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

     3. La promozione a dirigente aggiunto decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso [24].

     4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonchè i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

     Art. 13 bis. (Promozione a dirigente). [25]

     1. La promozione alla qualifica di dirigente del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di dirigente aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

     Art. 13 ter. (Promozione a primo dirigente). [26]

     1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

     2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

     Art. 13 quater. (Promozione a dirigente superiore). [27]

     1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

     2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

     Art. 13 quinquies. (Percorso di carriera). [28]

     1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto più incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza [29].

     1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo può essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico può essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque [30].

 

     Art. 13 sexies. (Nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria). [31]

     1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria sono nominati tra i dirigenti superiori.

     2. Con decreto del Ministro della giustizia è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dai direttori generali dell'amministrazione penitenziaria.

     3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei funzionari, nonchè dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

 

          Art. 14. Norme relative agli scrutini.

     1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi [32].

     2. Negli scrutini per merito comparativo si tiene conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari [33].

     3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     4. Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi [34].

     4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento [35].

     4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento [36].

     4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia [37].

     4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo [38].

 

          Art. 15. Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari [39].

     1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, commissari, commissari capo, dirigenti aggiunti e dirigenti ed ai primi dirigenti i quali abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore [40].

     2. Al personale con qualifica di dirigente superiore, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità [41].

     3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione centrale [42].

     3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del capo del Dipartimento, su proposta della commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo parere del consiglio di amministrazione [43].

     3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità [44].

 

     Art. 16. (Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari). [45]

     1. L'attività dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo.

     2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione è trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile.

     3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione.

     4. Il giudizio valutativo finale è espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, a seconda del dipartimento presso il quale presta servizio l'interessato, entro il successivo 30 ottobre.

     5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

     6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo.

     7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

     8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

     9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attività svolta nell'anno 2020.

     10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo è compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.

 

     Art. 16. Rapporti informativi. [46]

     1. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48-ter e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni [47].

     2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente (Omissis).

     4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 17. Tessera di riconoscimento. [48]

     1. Al personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

     2. Il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.

 

          Art. 18. Divise uniformi.

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia [49].

 

          Art. 19. Norme disciplinari. [50]

     1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per quanto specificatamente disposto.

 

Capo II-bis [51]

Carriera dei medici del corpo di polizia penitenziaria

 

     Art. 19 bis. (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) [52]

     1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

     a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

     b) medico principale;

     c) medico capo;

     d) medico superiore;

     e) primo dirigente medico;

     f) dirigente superiore medico.

     2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.

     3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.

     4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

 

     Art. 19 ter. (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) [53]

     1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

     a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

     b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

     c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

     d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

     e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

     f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorchè vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

     g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.

     2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

     3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

     4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.

 

Capo III [54]

Ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria

 

          Art. 20. Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria. [55]

     1. E' istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario:

     a) vice commissario penitenziario;

     b) commissario penitenziario;

     c) commissario capo penitenziario;

     d) commissario coordinatore penitenziario.

     2. La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è fissata nella tabella E allegata al presente decreto.

     3. La tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto.

 

          Art. 21. Funzioni e ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale. [56]

     1. Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     2. Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui al capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.

 

          Art. 22. Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale. [57]

     1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     2. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.

     3. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

 

          Art. 23. Dimissioni dal corso. [58]

     1. E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.

     2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Studi penitenziari.

 

          Art. 24. Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale. [59]

     1. La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 25. Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale. [60]

     1. La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 26. Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale. [61]

     1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

Capo IV

Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia

 

          Art. 27. Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento.

     1. Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica professionalità e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo, sono applicati:

     a) presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla direzione;

     b) nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione;

     c) presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti organizzativi e di coordinamento relativamente all'impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti;

     d) nelle articolazioni centrali, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per l'attività didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. In tale ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse attività operative dei poligoni di tiro dell'Amministrazione.

     2. Tale impiego è di norma disposto a domanda dell'interessato e con provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze e per il perseguimento di propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l'impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1.

     3. Fermi restando il grado rivestito e l'anzianità posseduta, le funzioni, sia di livello direttivo che dirigenziale, attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle responsabilità ed agli incarichi ad essi effettivamente conferiti dall'amministrazione.

 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 28. Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale.

     1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:

     a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio;

     b) mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.

     2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianità nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità. Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità.

     4. Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione.

     5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.

     6. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     7. Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

     8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E' altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione, nonché l'eventuale nomina, è disposta con riserva.

 

          Art. 29. Clausola finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

 

     Tabella A (art. 1, comma 1)

 

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ancona:

Marche

Bari:

Puglia

Bologna:

Emilia-Romagna

Cagliari:

Sardegna

Catanzaro:

Calabria

Firenze:

Toscana

Genova:

Liguria

Milano:

Lombardia

Napoli:

Campania

Padova:

Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige

Palermo:

Sicilia

Perugia:

Umbria

Pescara:

Abruzzo - Molise

Potenza:

Basilicata

Roma:

Lazio

Torino:

Piemonte - Valle d'Aosta

 

     Tabella B (art. 1, comma 2)

 

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEDI DI UFFICI DI DIRIGENZA GENERALE

Bari:

Puglia

Bologna:

Emilia-Romagna

Cagliari:

Sardegna

Cantazaro:

Calabria

Firenze:

Toscana

Milano:

Lombardia

Napoli:

Campania

Padova:

Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige

Palermo:

Sicilia

Pescara:

Abruzzo - Molise

Roma:

Lazio

Torino:

Piemonte - Valle d'Aosta

 

     Tabella C (art. 1, comma 5)

     CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

     1. Centro per la giustizia minorile di Venezia competente per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige.

     2. Centro per la giustizia minorile di Milano competente per la Lombardia.

     3. Centro per la giustizia minorile di Torino competente per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria.

     4. Centro per la giustizia minorile di Bologna competente per l'Emilia-Romagna e le Marche.

     5. Centro per la giustizia minorile di Firenze competente per la Toscana e l'Umbria.

     6. Centro per la giustizia minorile di Roma competente per il Lazio e l'Abruzzo.

     7. Centro per la giustizia minorile di Cagliari competente per la Sardegna.

     8. Centro per la giustizia minorile di Napoli competente per la Campania e la Basilicata.

     9. Centro per la giustizia minorile di Bari competente per la Puglia e il Molise.

     10. Centro per la giustizia minorile di Catanzaro competente per la Calabria.

     11. Centro per la giustizia minorile di Palermo competente per la Sicilia.

 

     Tabella D [62]

     (Art. 5, comma 2)

 

     DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

 

 

Tabella D-bis [63]

(articolo 19-bis)

DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA

PENITENZIARIA

 

 

Tabella D-ter [64]

(articolo 19-bis)

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale della carriera dei medici

 

 

     Tabella E (art. 20, comma 2) [65]

     DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

Personale maschile e femminile

Ruolo direttivo speciale

Numero posti

Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari

150

commissari capo penitenziari

30

commissari coordinatori penitenziari

20

 

     Tabella F

 

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ruolo

Qualifiche

Dotazione organica

 

 

Uomini

Donne

Totale

Ispettori

Ispettori superiori

590

50

640

 

Ispettori capo

 

 

 

 

Ispettori

3.428

290

3.718

 

Vice ispettori

 

 

 

Sovrintendenti

Sovrintendenti capo

4.140

360

4.500

 

Sovrintendenti

 

 

 

 

Vice sovrintendenti

 

 

 

Agenti e assistenti

Assistenti capo

 

 

 

 

Assistenti

 

 

 

 

Agenti scelti

 

 

 

 

Agenti ed agenti ausiliari

32.068

3.480

35.548

Totale .........

 

40.226

4.180

44.406

 


[1] Per l’interpretazione autentica derl presente comma, vedi l'art. 51 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[2] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 27 luglio 2005, n. 154.

[3] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 27 luglio 2005, n. 154.

[4] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 27 luglio 2005, n. 154.

[5] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 27 luglio 2005, n. 154.

[6] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 27 luglio 2005, n. 154.

[7] Rubrica così sostituita dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[8] Articolo sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[9] Articolo inserito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[11] Articolo sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[12] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[13] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[14] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[15] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[16] Articolo sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[17] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[18] Articolo sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[19] Comma inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[22] Rubrica così modificata dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[23] Articolo sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[24] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[25] Articolo inserito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[26] Articolo inserito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[27] Articolo inserito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[28] Articolo inserito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[29] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[30] Comma inserito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[31] Articolo inserito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[32] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[33] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[34] Comma già modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[35] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[36] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[37] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[38] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[39] Rubrica così sostituita dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[40] Comma già modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, dall'art. 13 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[41] Comma così modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[42] Comma sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[43] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[44] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[46] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 32 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[47] Comma così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[48] Articolo così modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[49] Comma così modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[51] Il Capo II-bis, artt. 19 bis - 19 ter, è stato inserito dall'art. 15 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[52] Il Capo II-bis, artt. 19 bis - 19 ter, è stato inserito dall'art. 15 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[53] Il Capo II-bis, artt. 19 bis - 19 ter, è stato inserito dall'art. 15 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[54] Capo abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[55] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[56] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[57] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[58] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[59] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[60] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[61] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[62] Tabella così sostituita, da ultimo, dall'art. 1 del D.M. 23 novembre 2023.

[63] Tabella inserita dall'art. 15 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[64] Tabella inserita dall'art. 15 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[65] Tabella sostituita dalla tabella 38 allegata al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come ivi previsto dall'art. 44.