§ 71.3.180 - Legge 16 ottobre 1991, n. 321.
Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:16/10/1991
Numero:321


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, già sostituito dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 5.      1. In deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'art. 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 [...]
Art. 6.      1. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 5 e fatta salva la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di [...]
Art. 7.      1. I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in lire 14 miliardi e 246 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi e 76 milioni per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi e [...]
Art. 9.      1. Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria, che presta servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento [...]
Art. 10.      1. La dotazione organica del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia è aumentata, relativamente al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, [...]
Art. 11.      1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono impiegati civili dello Stato.
Art. 12.      1. Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della [...]
Art. 13.      1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata una maggiore spesa [...]
Art. 14.      1. Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché le idonee di cui all'art. 1, comma 1, [...]
Art. 15.      1. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti determinati dai decreti legislativi previsti dall'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di entrata in [...]
Art. 16.      1. La tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, da ultimo sostituita dalla tabella B annessa al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre [...]
Art. 17.      1. La lettera l) del comma 1 dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla seguente:
Art. 18.      1. La tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato B alla presente legge.
Art. 19.      1. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1991, con l'osservanza dei principi, modalità e criteri [...]
Art. 20.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 [...]
Art. 21.      1. Il quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro di cui all'allegato C alla presente legge.
Art. 22.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 71.3.180 - Legge 16 ottobre 1991, n. 321.

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

(G.U. 16 ottobre 1991, n. 243).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, già sostituito dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, è sostituito dal seguente:

     "Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

     2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

     3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

     4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

     5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

     6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

     7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari".

 

          Art. 3. [1]

     [1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'art. 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

     2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

     3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'art. 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni.]

 

          Art. 4. [2]

     1. [Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'art. 3] [3].

     2. [La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto] [4].

     3. [Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste] [5].

     4. [Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi] [6].

     5. [Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire] [7].

     6. [Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina] [8].

     7. [Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio] [9].

     8. [Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 3] [10].

     9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

 

          Art. 4 bis. [11]

     [1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.]

 

          Art. 4 ter. [12]

     1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

     2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 9-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina''.

 

          Art. 5.

     1. In deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'art. 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Analoga autorizzazione è conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano in ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per l'assunzione delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali è esteso il trattamento normativo ed economico previsto per il personale di pari qualifica transitato nel Corpo di polizia penitenziaria.

     2. Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è conferito mediante concorsi interni secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'art. 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Dopo l'espletamento dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che prestino o che abbiano prestato servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di età.

     5. Le modalità di formazione della graduatoria del concorso per titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     6. Il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio negli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste, è inquadrato, se in possesso di requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti della dotazione organica della settima qualifica funzionale - profilo professionale di traduttore-interprete.

     7. I poteri e le facoltà previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati non oltre il 31 dicembre 1995 [13] .

 

          Art. 6.

     1. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 5 e fatta salva la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei di concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia, purché i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 5, ma successivamente all'espletamento dei concorsi interni previsti dal comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per i posti che siano rimasti vacanti anche a seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonché, per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, quelli dei concorsi banditi dalle altre amministrazioni dello Stato, purché tali concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il Ministro di grazia e giustizia ha altresì facoltà di utilizzare, per la settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria, alle stesse condizioni di cui al comma 1, gli idonei del concorso bandito con decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, per posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare.

     4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     1. I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad assumere personale straordinario con contratto trimestrale secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

     2. Il potere previsto nel comma 1 può essere esercitato per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in lire 14 miliardi e 246 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi e 76 milioni per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi e 76 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria, che presta servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o nei servizi ad esso connessi ed ha effettivamente svolto per un periodo non inferiore a due anni mansioni di profilo diverso da quello relativo alla qualifica rivestita, è inquadrato, a richiesta, in tale profilo previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell'art. 5 sono banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura.

     2. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 10.

     1. La dotazione organica del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia è aumentata, relativamente al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente di 3.500 unità nella settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria e di 2.000 unità nella quinta qualifica funzionale - profilo professionale di operatore amministrativo.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in L.60.560.200.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono impiegati civili dello Stato.

     2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si provvede ad adeguare l'ordinamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti alla disposizione di cui al comma 1.

 

          Art. 12.

     1. Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotto a tre anni.

 

          Art. 13.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata una maggiore spesa di lire 4.770 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     1. Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché le idonee di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18 marzo 1989, n. 108, sono inquadrate nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria del personale di cui all'art. 27, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990, può provvedersi, entro il termine del 10 luglio 1993, mediante assunzione delle idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 395 del 1990.

     2. Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall'art. 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre tale data non è consentito revocare le domande già presentate. Eventuali condizioni o termini contenuti nelle domande si considerano non apposti.

     3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nei limiti delle vacanze dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - è autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale femminile per l'espletamento dei compiti già svolti dal personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, al suddetto personale viene corrisposto il trattamento economico già previsto per il corrispondente profilo del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

     4. E' altresì inquadrato nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria il personale per il quale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato con esito favorevole l'accertamento dell'idoneità professionale ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

     5. I vincitori dei concorsi per sottotenente del disciolto Corpo degli agenti di custodia già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'art. 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonché le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'art. 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

     6. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno 15 mesi a decorrere dal 1° marzo 1989 nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del citato art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda, dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 25, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'art. 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonché le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'art. 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

 

          Art. 15.

     1. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti determinati dai decreti legislativi previsti dall'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

          Art. 16.

     1. La tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, da ultimo sostituita dalla tabella B annessa al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.006 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 17.

     1. La lettera l) del comma 1 dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla seguente:

     "l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età".

     2. All'art. 14, comma 1, lettera c), n. 7), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere b) e g) del n. 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza".

     3. E' soppressa la nota in calce alle tabelle A e B, parte I, allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.

 

          Art. 18.

     1. La tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato B alla presente legge.

 

          Art. 19.

     1. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1991, con l'osservanza dei principi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

     2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e degli asili nido per i figli dei dipendenti della stessa Amministrazione, di cui all'art. 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Le modalità di funzionamento e le condizioni per l'ammissione alla mensa di servizio ed agli asili nido previsti dall'art. 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     4. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di personale della stessa Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 20.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, non si applicano al personale amministrativo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia relativamente alle assunzioni avvenute nel biennio 1989-1990.

 

          Art. 21.

     1. Il quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro di cui all'allegato C alla presente legge.

     2. I ruoli del personale con qualifiche non dirigenziali e le relative dotazioni organiche dell'Amministrazione degli archivi notarili sono stabiliti dalla tabella di cui all'allegato D alla presente legge.

     3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il numero degli impiegati di ciascuna qualifica e profilo professionale da assegnarsi all'ufficio centrale degli archivi notarili ed ai singoli archivi notarili distrettuali.

     4. Il terzo comma dell'art. 9 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'art. 19 della presente legge".

     5. Il terzo comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

     "Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1° gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo".

     6. Alla spesa occorrente per l'attuazione del presente articolo, quantificata in lire 10.658 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

 

          Art. 22.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato A (Art. 16, comma 1)

 

     Tabella - INDENNITA' DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Qualifiche

Importo lordo mensile

Dirigenti superiori

1.050.000

Primi dirigenti

851.200

Ispettori generali del ruolo ad esaurimento

851.200

Direttori capo del ruolo ad esaurimento

851.200

IX qualifica preposti alla direzione

830.000

IX qualifica

762.000

VIII qualifica preposti alla direzione

762.000

VIII qualifica

725.000

VII qualifica preposti alla direzione

696.000

VII qualifica

660.000

VI qualifica

557.000

V qualifica

487.000

IV qualifica

487.000

III qualifica

487.000

II qualifica

452.000

 

 

Allegato B (Art. 18)

 

     Tabella E - Sedi e circoscrizioni dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

Torino: Piemonte e Valle d'Aosta

Milano: Lombardia

Genova. Liguria

Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

Bologna: Emilia -Romagna

Firenze: Toscana

Ancona: Marche

Perugia: Umbria

Roma: Lazio

Pescara: Abruzzo-Molise

Napoli: Campania

Bari: Puglia

Potenza: Basilicata

Catanzaro: Calabria

Palermo: Sicilia occidentale

Messina: Sicilia orientale

Cagliari: Sardegna

 

 

Allegato C (Art. 21, comma 1) [14]

 

     Quadro G — Dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

Funzione

Posti di funzione

C

Dirigente generale

1

Direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili

1

D

Dirigente superiore

11

Consigliere ministeriale aggiunto

1

 

 

 

Capo di circoscrizione ispettiva

5

 

 

 

Sovrintendente di archivio notarile nelle sedi di Roma, Torino, Milano, Firenze e Napoli

5

E

Primo dirigente

25

Direttore di divisione

3

 

 

 

Conservatore capo di archivio notarile

22

 

 

Allegato D (Art. 21, comma 2) [15]

 

     TABELLA

     RUOLI DEL PERSONALE CON QUALIFICHE NON DIRIGENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI E RELATIVE DOTAZIONI ORGANICHE

Qualifica funzionale

Dotazione di qualifica

Profilo professionale

Dotazione di profilo

IX

108

Conservatore

108

VIII

70

Vice conservatore

68

 

 

Funzionario amministrativo contabile

2

VII

10

Collaboratore amministrativo contabile

10

VI

166

Ragioniere

160

 

 

Consollista

6

V

325

Operatore amministrativo contabile

300

 

 

Registratore di dati

25

IV

40

Coadiutore

30

 

 

Autista meccanico

4

 

 

Addetto ai servizi di portierato e custodia

6

III

200

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera

200

Totale

919

 

919

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 8 novembre 1991, n. 356 e abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 356.

[3] Comma modificato dall'art. 4 della L. 4 maggio 1998, n. 133 e abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 8 novembre 1991, n. 356 e abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 8 novembre 1991, n. 356.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

[14] Per una modifica del presente allegato vedi l'art. unico del D.P.C.M. 20 dicembre 1996 e l'art. unico del D.P.C.M. 21 aprile 1998.

[15] Per una modifica del presente allegato vedi l'art. unico del D.P.C.M. 20 dicembre 1996 e l'art. unico del D.P.C.M. 21 aprile 1998.