§ 46.10.2 - D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 508.
Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:21/08/1945
Numero:508


Sommario
Art. 1.      Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, è militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in [...]
Art. 2.      I componenti il Corpo degli agenti di custodia sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate e [...]
Art. 3.      Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e [...]
Art. 4.      Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti
Art. 5.  Gli agenti di custodia sono reclutati.
Art. 6.      L'art. 6 del regolamento per il Corpo è modificato come segue
Art. 7.      Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. Le nomine sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia
Art. 8.      Qualora non sia possibile, attraverso i reclutamenti, procedere alla copertura dei posti di organico stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, è data facoltà al [...]
Art. 9.      Sul premio di arruolamento, spettante agli allievi arruolati nel Corpo per effetto del presente decreto, vengono trattenute L. 1000 da versarsi al fondo massa per il [...]
Art. 10.  [3]
Art. 11.      Gli agenti di custodia, dopo la ferma triennale, possono contrarre otto rafferme triennali, al termine delle quali rimangono in servizio fino al 55° anno di età
Art. 12.  [4]
Art. 13.      Le indennità di cui al precedente art. 12 non sono dovute
Art. 14.  [5]
Art. 15.      Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono estese le medesime competenze fondamentali ed accessorie previste, per il tempo di pace, dalle disposizioni [...]
Art. 16.      Gli agenti di custodia cessano dal servizio, oltre che nei casi previsti dal regolamento per il Corpo a seguito dei relativi provvedimenti disciplinari, per una delle [...]
Art. 17.      Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione
Art. 18.  [7]
Art. 19.      L'art. 48 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia è modificato come segue (Omissis)
Art. 20.      L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa
Art. 21.      Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia è istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli [...]
Art. 22.      Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono ufficiali di polizia giudiziaria
Art. 23.      Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale
Art. 24.      Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo vengono effettuate per decreto luogotenenziale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia
Art. 25.  [8]
Art. 26.  [9]
Art. 27.  [10]
Art. 28.      I rimanenti posti di cui all'articolo precedente verranno conferiti nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al quale potranno partecipare gli [...]
Art. 29.      Sono applicabili al personale del Corpo degli agenti di custodia le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205
Art. 30.      I sottufficiali e le guardie, quando sono liberi dal servizio, sono autorizzati a portare senza licenza, se in abito borghese, la rivoltella; se in divisa i [...]
Art. 31.      Salvo le disposizioni dell'art. 11 del regolamento per il Corpo, agli allievi sono applicate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della consegna e della riduzione [...]
Art. 32.      Le facilitazioni di viaggio concesse agli appartenenti alle Forze armate dello Stato con il vigente regolamento per i trasporti militari, sono estese, per il trasporto [...]
Art. 33.      Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche [...]
Art. 34.      Il contributo delle spese funerarie, previsto dall'art. 127 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, è elevato da L. 300 a L. 1000
Art. 35.      E' abolito il vincolo sulla metà dei premi di rafferma del personale di custodia, stabilito dal primo capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584
Art. 36.      Al personale di custodia che, per particolari ragioni di servizio, venga provvisoriamente aggregato in sede diversa dalla propria, sono corrisposti gli assegni dovuti [...]
Art. 37.      Con regolamento sarà provveduto alla emanazione delle nuove norme per il servizio di istituto, la tenuta, l'ordinamento, la istruzione, la disciplina, il servizio [...]
Art. 38.      Sino a quando non sarà emanato un nuovo regolamento per il Corpo sono applicabili tutte le norme del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, che non siano incompatibili [...]
Art. 39.      Nella prima attuazione del presente decreto potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, mediante concorso [...]
Art. 40.      Nella prima attuazione del presente decreto possono aspirare alla nomina a sottotenente, previo concorso per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi dalla [...]
Art. 41.  [13]
Art. 42.      Sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra restano sospesi gli esami per le promozioni da brigadiere a maresciallo ordinario, stabiliti [...]
Art. 43.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, le variazioni occorrenti per l'attuazione del [...]
Art. 44.      Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 46.10.2 - D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 508.

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

(G.U. 6 settembre 1945, n. 107)

 

 

     Art. 1.

     Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, è militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza.

     Sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.

     Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto.

 

          Art. 2.

     I componenti il Corpo degli agenti di custodia sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare.

 

          Art. 3.

     Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

     L'aumento stabilito dalla predetta tabella rispetto all'organico dei sottufficiali, delle guardie e degli allievi, di cui al regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ha vigore per la durata di anni cinque [1] .

     A cominciare dal 6° anno, il quinto delle vacanze che si verificheranno nel ruolo in parola sarà destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti, iniziando dai gradi meno elevati fino al completo riassorbimento dell'aumento organico transitorio [2] .

     Entro i limiti dei posti di organico previsti dalla tabella A annessa al presente decreto, è concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza agli organici di cui al regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

     Eguale sanatoria è concessa per i richiamati in temporaneo servizio dalla posizione di quiescenza; costoro saranno licenziati man mano che sarà provveduto alla reintegrazione dell'organico mediante promozioni e nuovi arruolamenti.

 

          Art. 4.

     Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti:

     1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

     2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza il limite massimo di età è elevato a 33 anni;

     3) essere celibi o vedovi senza prole;

     4) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

     5) avere compiuto il corso superiore elementare (5 classe);

     6) avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, o la tutela, se minore degli anni 21;

     7) non avere subìto condanne per delitti dolosi né essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

     8) avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

     9) appartenere a famiglia di buona reputazione.

 

          Art. 5. Gli agenti di custodia sono reclutati.

     1) per arruolamento volontario, con preferenza per coloro che hanno appartenuto ai Corpi armati in servizio dello Stato o che hanno ottenuto la qualifica di patriota combattente a termini dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158. All'arruolamento possono essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbono concorrere;

     2) per passaggio di militari dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica che si trovino alle armi o in congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

     I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel Corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari anzidetti, che siano adibiti o da adibirsi a servizi speciali.

     Negli arruolamenti sono osservate, per quanto applicabili, le norme del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, con le modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

     Gli agenti di custodia sono dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe di leva e dai richiami per istruzione o mobilitazione.

 

          Art. 6.

     L'art. 6 del regolamento per il Corpo è modificato come segue:

     La domanda di arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia deve essere presentata al procuratore del Regno del circondario ove l'aspirante risiede, corredata dei seguenti documenti:

     1) atto di nascita;

     2) certificato di cittadinanza italiana;

     3) certificato di leva o di congedo;

     4) dichiarazione medica dalla quale risulti la sana e robusta costituzione, la mancanza di difetti fisici e la statura;

     5) certificato di compimento del corso superiore elementare;

     6) certificato generale del casellario giudiziario;

     7) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha il suo domicilio o la residenza da almeno un anno;

     8) certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole.

     I documenti di cui ai numeri 4, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda; il certificato di cui al n. 8 deve avere una data non anteriore ad un mese a quella della presentazione.

 

          Art. 7.

     Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. Le nomine sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

     Gli allievi agenti di custodia vengono ammessi a frequentare corsi di addestramento che, ordinariamente, hanno una durata non superiore a sei mesi presso una delle scuole di Portici o di Roma.

     E' in facoltà del Ministero di grazia e giustizia di ridurre la durata normale dei corsi di addestramento o di inviare direttamente agli stabilimenti carcerari gli allievi agenti di custodia, quando necessità contingenti richiedessero di impiegare d'urgenza la loro opera.

     Agli arruolati nel Corpo competono i mezzi di viaggio per raggiungere le scuole di addestramento o le sedi di servizio.

 

          Art. 8.

     Qualora non sia possibile, attraverso i reclutamenti, procedere alla copertura dei posti di organico stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, è data facoltà al Ministero di grazia e giustizia di richiamare in servizio, in corrispondenza delle vacanze, agenti di custodia pensionati che riuniscano i voluti requisiti fisici e morali e che non abbiano superato il 60°anno di età. Ai medesimi verrà sospeso il pagamento dell'assegno di pensione e saranno corrisposte le competenze stabilite nel presente decreto, da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo.

     Gli agenti richiamati non hanno diritto ad avanzamento di grado. Il servizio da essi prestato non è considerato utile ai fini della pensione, né dà diritto a liquidazione di alcuna indennità o buonuscita.

 

          Art. 9.

     Sul premio di arruolamento, spettante agli allievi arruolati nel Corpo per effetto del presente decreto, vengono trattenute L. 1000 da versarsi al fondo massa per il vestiario; il residuo importo è pagato direttamente agli interessati appena conseguita la nomina ad effettivi.

     Per l'ammontare e il numero dei premi di rafferma valgono le disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 10. [3]

     Ai sottufficiali e guardie del Corpo degli agenti di custodia sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni nelle quantità e nei termini prescritti dalla tabella B allegata al regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, relativa alla somministrazione gratuita del vestiario agli agenti in esperimento.

     Per la fornitura sono costituiti presso le scuole di Portici e Roma appositi magazzini vestiario.

     Sono soppresse le indennità vestiario previste dalle norme in vigore prima dell'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Gli agenti di custodia, dopo la ferma triennale, possono contrarre otto rafferme triennali, al termine delle quali rimangono in servizio fino al 55° anno di età.

     Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

 

          Art. 12. [4]

 

          Art. 13.

     Le indennità di cui al precedente art. 12 non sono dovute:

     1) ai puniti con l'ammonizione e per la durata di giorni cinque dalla data in cui tale punizione venne inflitta;

     2) ai puniti mediante consegna per tutta la durata di essa;

     3) ai puniti con la riduzione di stipendio o di paga di primo grado o di secondo grado per una durata uguale a quella della riduzione stessa;

     4) alle guardie e graduati assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo per tutta la durata dell'assenza.

 

          Art. 14. [5]

     Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano, nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere distaccati in zone malariche vengono concesse le seguenti speciali indennità giornaliere:

     per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici, lire 10 [6] ;

     per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago toscano, per le case penali di Santo Stefano e di Favignana e per le carceri giudiziarie di Ustica, lire 14;

     per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna, lire 16;

     per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche, lire 20.

 

          Art. 15.

     Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono estese le medesime competenze fondamentali ed accessorie previste, per il tempo di pace, dalle disposizioni attualmente in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

     Alle competenze fondamentali ed accessorie previste a qualsiasi titolo per gli altri appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono sostituite quelle attualmente in vigore per il tempo di pace a qualsiasi titolo per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, con esclusione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 6, e salve le concessioni particolari stabilite dal presente decreto.

 

          Art. 16.

     Gli agenti di custodia cessano dal servizio, oltre che nei casi previsti dal regolamento per il Corpo a seguito dei relativi provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause:

     1) per il compimento del 55° anno di età;

     2) per riforma, accertata nei modi di legge;

     3) per fine ferma, su istanza degli interessati o per negata rafferma;

     4) per rescissione di ferma, su istanza motivata degli interessati, quando risultino essere sopraggiunte gravi ed eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento;

     5) per incapacità o inettitudine al servizio, per poco rendimento, per gravi incompatibilità od altre cause le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza dell'agente nel Corpo.

     La dispensa dal servizio per le ragioni indicate nel n. 5 è disposta previo parere della Commissione centrale.

 

          Art. 17.

     Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione:

     1) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermità od altra causa;

     2) quando, avendo compiuto i 25 anni di servizio e il 50° anno di età, ne facciano domanda.

 

          Art. 18. [7]

 

          Art. 19.

     L'art. 48 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 20.

     L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa:

     a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'età di anni 28;

     b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'età di anni 30.

     Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio, occorre che si sia già prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.

 

          Art. 21.

     Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia è istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).

     Tale ruolo è costituito come appresso:

     maggiori 1

     capitani 4

     tenenti 8

     sottotenenti 12

      Totale 25.

     I detti ufficiali hanno sede nelle città indicate nella tabella B, annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, nel numero in essa stabilito per ciascuna residenza.

 

          Art. 22.

     Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono ufficiali di polizia giudiziaria.

 

          Art. 23.

     Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale.

     Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali.

 

          Art. 24.

     Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo vengono effettuate per decreto luogotenenziale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

     Essi dipendono dal Ministero di grazia e giustizia e sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

 

          Art. 25. [8]

     Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

     Colonnello anni 56;

     Tenenti colonnelli anni 54;

     Maggiori anni 52;

     Capitani, tenenti e sottotenenti anni 50.

     Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età:

     Colonnello anni 60;

     Tenenti colonnelli anni 58;

     Maggiori anni 56;

     Capitani anni 55;

     Tenenti e sottotenenti anni 52.

 

          Art. 26. [9]

     La promozione al grado di colonnello è conferita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

     Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

     Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

     Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianità di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

     Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianità e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado.

     L'ufficiale, non designato per la promozione, non può essere ripreso in esame dalla commissione se non è trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente.

     Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

     Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore.

 

          Art. 27. [10]

     Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo [11] .

     Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

     I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 28.

     I rimanenti posti di cui all'articolo precedente verranno conferiti nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al quale potranno partecipare gli ufficiali anche di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di ufficiale di almeno sei mesi e siano provvisti di laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente.

     Il limite di età per partecipare a tale concorso è di anni 28.

     I vincitori sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, saranno nominati sottotenenti.

 

          Art. 29.

     Sono applicabili al personale del Corpo degli agenti di custodia le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205.

     I trasgressori saranno licenziati dal Corpo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 30.

     I sottufficiali e le guardie, quando sono liberi dal servizio, sono autorizzati a portare senza licenza, se in abito borghese, la rivoltella; se in divisa i sottufficiali anche la sciabola e le guardie la sciabola baionetta.

 

          Art. 31.

     Salvo le disposizioni dell'art. 11 del regolamento per il Corpo, agli allievi sono applicate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della consegna e della riduzione di paga di cui all'art. 74 del regolamento stesso.

 

          Art. 32.

     Le facilitazioni di viaggio concesse agli appartenenti alle Forze armate dello Stato con il vigente regolamento per i trasporti militari, sono estese, per il trasporto personale, delle famiglie e dei bagagli, nei viaggi per servizio o per motivi privati, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

     Restano ferme le disposizioni del regolamento sulle concessioni speciali, in virtù delle quali gli agenti di custodia, nel servizio di traduzione dei detenuti e degli internati minorenni, usufruiscono della concessione speciale B.

     Il Ministro per i trasporti è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le necessarie varianti nel regolamento sui trasporti militari.

 

          Art. 33.

     Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche urbane, limitatamente a due soli per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

 

          Art. 34.

     Il contributo delle spese funerarie, previsto dall'art. 127 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, è elevato da L. 300 a L. 1000 [12] .

 

          Art. 35.

     E' abolito il vincolo sulla metà dei premi di rafferma del personale di custodia, stabilito dal primo capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

 

          Art. 36.

     Al personale di custodia che, per particolari ragioni di servizio, venga provvisoriamente aggregato in sede diversa dalla propria, sono corrisposti gli assegni dovuti per la sede di aggregazione, se più favorevoli. Tale beneficio non è in alcun caso cumulabile col trattamento di missione.

 

          Art. 37.

     Con regolamento sarà provveduto alla emanazione delle nuove norme per il servizio di istituto, la tenuta, l'ordinamento, la istruzione, la disciplina, il servizio sanitario, l'amministrazione in genere del Corpo.

     Tale regolamento sarà emanato di concerto col Ministero del tesoro e con quello della guerra.

 

          Art. 38.

     Sino a quando non sarà emanato un nuovo regolamento per il Corpo sono applicabili tutte le norme del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

 

Disposizioni finali e transitorie.

 

          Art. 39.

     Nella prima attuazione del presente decreto potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi da apposita commissione, i funzionari civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena di gruppo A del grado corrispondente o superiore che siano stati ufficiali di complemento nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

     Non saranno ammessi al concorso coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato una classifica inferiore a quella di ottimo.

     A loro domanda i detti funzionari possono ritornare nel ruolo di provenienza col grado meno elevato tra quello rivestito nell'Amministrazione e quello conseguito quali ufficiali, e sono collocati anche in soprannumero dopo l'ultimo dei funzionari del detto grado.

 

          Art. 40.

     Nella prima attuazione del presente decreto possono aspirare alla nomina a sottotenente, previo concorso per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi dalla commissione di cui all'articolo precedente, i marescialli dei tre gradi del Corpo degli agenti di custodia che siano forniti del diploma di maturità classica o di altro titolo equipollente, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ed abbiano prestato servizio quali ufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e non abbiano superato il 40° anno di età.

     Tali nomine saranno effettuate sempre che non sia possibile procedere alla copertura dei posti a sottotenenti con funzionari di gruppo A di cui al precedente articolo.

     I marescialli come sopra nominati al grado di sottotenente hanno la carriera limitata al grado di capitano.

 

          Art. 41. [13]

     Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente, a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia - ai soli fini dell'istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia - ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.

     In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi.

     Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.

     Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

 

          Art. 42.

     Sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra restano sospesi gli esami per le promozioni da brigadiere a maresciallo ordinario, stabiliti dall'articolo 21 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

     Tali promozioni possono essere conferite, ferme restando le altre condizioni, per merito, seguendo l'ordine del ruolo di anzianità.

 

          Art. 43.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 44.

     Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

     Tabella A [14]

     Organico e ordine gerarchico del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

     (Allegato)

     (Omissis).

 

     Tabella B

     (Omissis).


[1]  Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1964 dall'art. unico della L. 31 dicembre 1962, n. 1867.

[2]  Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 1° gennaio 1965 dall'art. unico della L. 31 dicembre 1962, n. 1867.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 28 del D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 381.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 24 aprile 1962, n. 193.

[5]  Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 21 ottobre 1950, n. 1073.

[6]  L’indennità prevista dal presente comma è stata fissata in L. 100 dall'art. 1 della L. 17 ottobre 1967, n. 965. Per la soppressione della presente indennità a decorrere dal 1° gennaio 1973, vedi l'art. 2 e la Tabella 2, n. 28) della L. 27 ottobre 1973, n. 628.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 138 della L. 18 febbraio 1963, n. 173.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1971, n. 607.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 4 agosto 1971, n. 607.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1971, n. 607.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 2 dicembre 1975, n. 603.

[12]  Il contributo di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, a L. 30.000 dall'art. 1 della L. 26 aprile 1976, n. 353 a decorrere dal 1° gennaio 1976.

[13]  Articolo modificato dall'art. 26 del D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 381 e così sostituito dall'art. unico della L. 25 giugno 1956, n. 703.

[14]  Tabella sostituita dal D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 381.