§ 46.10.5 - D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 381 .
Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento dei combattenti, partigiani e reduci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:05/05/1947
Numero:381


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico del Corpo degli agenti di custodia, determinato dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è aumentato, nei [...]
Art. 2.      Il limite massimo di età per l'ammissione nel Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nonchè per [...]
Art. 3.      Gli aspiranti appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo precedente devono presentare alla Procura della Repubblica del circondario nel quale risiedono, [...]
Art. 4.      In deroga alle disposizioni vigenti, metà dei posti di guardia scelta, di vicebrigadiere e brigadiere, di cui all'art. 1, è conferito, mediante arruolamento [...]
Art. 5.      Coloro che intendono partecipare all'arruolamento straordinario di cui all'articolo precedente, devono, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 6.      Gli aspiranti ai posti di guardia scelta o di vicebrigadiere o brigadiere ai sensi dell'art. 4, ove non possano essere utilmente collocati, in relazione al numero dei [...]
Art. 7.      L'esame delle domande di arruolamento di cui all'art. 5, è demandato ad una Commissione nominata dal Ministero di grazia e giustizia e composta del direttore [...]
Art. 8.      I primi della graduatoria, nei limiti dei posti disponibili, sono nominati allievi nei diversi gradi e vengono destinati a frequentare un corso di addestramento della [...]
Art. 9.      Gli esami di cui all'articolo precedente, hanno luogo nella sede in cui si è svolto il corso avanti una Commissione composta da un magistrato di grado quinto, che la [...]
Art. 10.      Le guardie scelte, i vicebrigadieri e brigadieri che nell'esame non siano riconosciuti idonei per il grado ove sono stati provvisoriamente inquadrati, ma che, avendo [...]
Art. 11.      Ove per gli allievi di un medesimo grado si svolgano, ai sensi dell'art. 8, più corsi in diverse sedi, la graduatoria definitiva tra tutti gli allievi del medesimo grado [...]
Art. 12.      E' in facoltà del Ministero di grazia e giustizia, di ridurre la durata dei corsi di addestramento a due mesi o di inviare direttamente agli istituti penitenziari gli [...]
Art. 13.      Durante i corsi di addestramento o il periodo di esperimento, gli allievi dei vari gradi che non tengano regolare condotta o risultino inetti al servizio, sono proposti [...]
Art. 14.      Ove, per qualsiasi motivo, non vengano coperti tutti i posti da conferire ai sensi dell'art. 4, l'eventuale eccedenza va aggiunta ai rimanenti posti, riservati alle [...]
Art. 15.      Gli esami di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono scritti ed orali
Art. 16.      La Commissione per gli esami di cui all'articolo precedente, è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di grado non inferiore al [...]
Art. 17.      Gli esami di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono scritti ed orali
Art. 18.      La Commissione per gli esami di cui all'articolo precedente, è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è composta dal direttore generale per gli Istituti di [...]
Art. 19.      Alle prove orali degli esami di cui agli articoli 15 e 17 sono ammessi soltanto quei candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi. [...]
Art. 20.      La Commissione, di cui al primo comma dell'art. 39 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è [...]
Art. 21.      In deroga al disposto dall'art. 7 del regolamento per il Corpo, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, le nomine. ad allievi a favore degli aspiranti [...]
Art. 22.      Ai fini delle promozioni a guardia scelta ed a brigadiere, da conferire nei limiti della metà dei posti di cui all'aumento organico per i detti gradi previsto nel [...]
Art. 23.      Il limite di età stabilito nell'art. 22 del regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, per poter partecipare agli esami per [...]
Art. 24.      L'art. 36 del regolamento per il Corpo, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 25.      La speciale indennità giornaliera di cui all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è dovuta, nella misura prevista per le guardie e [...]
Art. 26.      All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono aggiunti i seguenti comma (Omissis)
Art. 27.      Entro i limiti dei posti di organico, risultanti dall'aumento di cui all'art. 1, è concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza al [...]
Art. 28.      L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è modificato come segue (Omissis)
Art. 29.      Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente decreto
Art. 30.      La tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che stabilisce l'organico e i gradi gerarchici del Corpo degli agenti di custodia, è [...]
Art. 31.      Gli agenti ausiliari di custodia, che all'atto dell'assunzione in servizio non avevano compiuto il 35° anno di età, e che siano reduci, combattenti o partigiani, [...]
Art. 32.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica


§ 46.10.5 - D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 381 [1].

Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento dei combattenti, partigiani e reduci.

(G.U. 30 maggio 1947, n. 122)

 

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico del Corpo degli agenti di custodia, determinato dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è aumentato, nei vari gradi, delle seguenti unità:

marescialli maggiori 10

marescialli capi e ordinari 27

brigadieri 150

vicebrigadieri 250

guardie scelte 350

guardie e allievi 2.000.

     L'aumento organico relativo al gradi di maresciallo sarà attuato in ragione del 50% entro l'esercizio finanziario in corso, e l'altro 50% durante l'esercizio 1947-1948.

     Tale aumento ha vigore per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2].

     Per il riassorbimento valgono le norme contenute nel terzo comma dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale su citato.

 

          Art. 2.

     Il limite massimo di età per l'ammissione nel Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nonchè per la partecipazione al concorso per il grado di sottotenente previsto nell'art. 28 dello stesso decreto, è elevato a 35 anni per coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

     a) siano combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;

     b) siano partigiani combattenti, riconosciuti tali ai sensi delle vigenti disposizioni;

     c) siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

     In deroga alla disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel comma precedente, possono aspirare alla nomina ad agenti di custodia anche se coniugati o vedovi con prole.

     I reduci dalla deportazione (militare o patrioti civili) possono essere arruolati in quanto non abbiano aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche.

 

          Art. 3.

     Gli aspiranti appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo precedente devono presentare alla Procura della Repubblica del circondario nel quale risiedono, domanda in carta da bollo da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, corredata dei seguenti documenti:

     1) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, all'atto della presentazione della domanda, l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35;

     2) certificato di un medico militare o di un medico provinciale o di un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, e di statura non inferiore a metri 1,60;

     3) stato di famiglia;

     4) certificato di cittadinanza italiana;

     5) certificato generale del casellario giudiziario;

     6) certificato di buona condotta;

     7) foglio di congedo o di esito di leva;

     8) certificato di compimento del corso superiore elementare;

     9) atto di assenso dell'esercente la patria potestà o la tutela per giovani minori di anni 21;

     10) dichiarazione dell'interessato, dalla quale risulti che egli non è iscritto ad alcun partito politico, o, in caso contrario, che si impegna, all'atto della nomina, a dimettersi dal partito cui è iscritto;

     11) documenti comprovanti la qualifica di combattente o di partigiano o di reduce dalla prigionia o dalla deportazione, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni.

     Qualora, per effetto della distruzione dei relativi atti, non sia possibile presentare, in tutto o in parte, i documenti previsti ai numeri 1, 3, 4, 6, 7 e 8, gli aspiranti possono supplirvi con atti notori ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 254.

 

          Art. 4.

     In deroga alle disposizioni vigenti, metà dei posti di guardia scelta, di vicebrigadiere e brigadiere, di cui all'art. 1, è conferito, mediante arruolamento straordinario, ai combattenti, partigiani e reduci indicati nell'art. 2, secondo le norme seguenti:

     1) per i posti di guardia scelta, a coloro che, forniti della licenza elementare, abbiano appartenuto alle Forze armate dello Stato con un grado non inferiore a quello di caporal maggiore, o abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

     2) per i posti di vicebrigadiere, a coloro che, forniti della licenza di una scuola media inferiore, abbiano appartenuto alle Forze armate dello Stato con un grado non inferiore a quello di sergente o abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane;

     3) per i posti di brigadiere, a coloro che, in possesso del titolo di studio di ammissione all'ultimo corso di una scuola media superiore, abbiano appartenuto alle Forze armate dello Stato con un grado non inferiore a quello di sergente maggiore, o abbiano esercitato analoghe funzioni di comando nelle formazioni partigiane.

 

          Art. 5.

     Coloro che intendono partecipare all'arruolamento straordinario di cui all'articolo precedente, devono, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare alla Procura della Repubblica del circondario nel quale risiedono domanda in carta da bollo da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, corredata dei documenti comprovanti il possesso delle condizioni richieste per il posto cui concorrono e di tutti gli altri indicati nell'articolo 3, oltre che degli eventuali altri titoli atti a comprovare la cultura, la capacità e le particolari benemerenze acquisite.

 

          Art. 6.

     Gli aspiranti ai posti di guardia scelta o di vicebrigadiere o brigadiere ai sensi dell'art. 4, ove non possano essere utilmente collocati, in relazione al numero dei posti loro riservati, nel grado cui concorrono, possono essere inquadrati nei gradi immediatamente inferiori o nel grado di guardia.

     A tal fine, nella domanda di arruolamento, devono fare espressa menzione degli altri gradi nei quali sono disposti ad essere inquadrati.

 

          Art. 7.

     L'esame delle domande di arruolamento di cui all'art. 5, è demandato ad una Commissione nominata dal Ministero di grazia e giustizia e composta del direttore dell'Ufficio 2° della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7°, da un funzionario del ruolo amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7°, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un ufficiale delle Forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non superiore al 7°.

     La Commissione, vagliati i documenti e i titoli presentati, forma, per ciascun grado, la graduatoria degli aspiranti secondo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni. A tal fine, ciascun componente la Commissione dispone di un voto, da zero a dieci.

 

          Art. 8.

     I primi della graduatoria, nei limiti dei posti disponibili, sono nominati allievi nei diversi gradi e vengono destinati a frequentare un corso di addestramento della durata di tre mesi, tenuto, per i singoli gradi, in Roma od in altre sedi da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia, da insegnanti scelti dallo stesso Ministero tra magistrati e funzionari pubblici di grado non superiore al quinto.

     Nel corso per guardia scelta e in quelli per vicebrigadiere e brigadiere, è impartito l'insegnamento delle materie previste, rispettivamente, per le guardie in esperimento e per i vicebrigadieri, negli articoli 19 e 25 del regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

     Alla fine del corso si fa luogo agli esami orali sulle materie sopra accennate.

 

          Art. 9.

     Gli esami di cui all'articolo precedente, hanno luogo nella sede in cui si è svolto il corso avanti una Commissione composta da un magistrato di grado quinto, che la presiede, e dagli insegnanti delle singole materie.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di grado non superiore al settimo.

     Il giudizio dei singoli componenti la Commissione è espresso mediante l'assegnazione di un voto da zero a dieci.

     La Commissione, riconosciuta la regolarità degli esami, forma la graduatoria degli idonei secondo la votazione riportata, e, a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

     Sono dichiarati idonei ed inquadrati definitivamente nel rispettivo grado, secondo l'ordine di graduatoria, gli allievi che riportino una media di voti non minore di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

 

          Art. 10.

     Le guardie scelte, i vicebrigadieri e brigadieri che nell'esame non siano riconosciuti idonei per il grado ove sono stati provvisoriamente inquadrati, ma che, avendo riportato un voto non inferiore a cinque decimi in ciascuna prova, potrebbero conseguire la idoneità per un grado inferiore, possono, a richiesta, aspirare ad essere inquadrati in tale grado.

     In questo caso, a meno che si tratti di allievi guardie scelte, la Commissione esaminatrice determina il grado per il quale l'allievo potrebbe essere riconosciuto idoneo, e l'allievo è sottoposto a nuovo esame da parte della Commissione competente, venendo collocato, con la votazione riportata nel secondo esame, nella graduatoria compilata per detto grado inferiore.

     Ove per effetto di tale passaggio, la graduatoria nel singoli gradi venga a comprendere un numero di idonei maggiore dei posti disponibili, gli ultimi della graduatoria, in più di tali posti, vengono collocati in testa alla graduatoria del grado immediatamente inferiore.

     Gli allievi guardie scelte che siano stati ritenuti idonei soltanto al grado di guardia o che, pur essendo stati dichiarati idonei al grado di guardia scelta, non possono essere definitivamente inquadrati in tale grado per effetto dei passaggi di cui ai due commi precedenti, vengono nominati guardie.

     Gli allievi che, per qualsivoglia motivo non sostengano l'esame o nell'esame siano dichiarati non idonei in qualsiasi grado, o, nel caso previsto nei commi primo e secondo, non conseguano la idoneità neppure nel secondo esame, sono licenziati e possono aspirare soltanto alla nomina a guardia.

 

          Art. 11.

     Ove per gli allievi di un medesimo grado si svolgano, ai sensi dell'art. 8, più corsi in diverse sedi, la graduatoria definitiva tra tutti gli allievi del medesimo grado è formata dalla Commissione centrale, di cui all'art. 3 del regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

     La graduatoria è fatta esclusivamente in base alla votazione attribuita a ciascun allievo dalle varie commissioni esaminatrici, e a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

 

          Art. 12.

     E' in facoltà del Ministero di grazia e giustizia, di ridurre la durata dei corsi di addestramento a due mesi o di inviare direttamente agli istituti penitenziari gli allievi dei vari gradi quando necessità contingenti richiedano di impiegare d'urgenza la loro opera. In quest'ultima ipotesi, gli allievi medesimi sono soggetti ad un periodo di esperimento della durata di tre mesi, che può essere prorogato di altri tre mesi. Durante tale periodo che è computato nella ferma, agli allievi sarà impartita una conveniente istruzione teorico-pratica, tenute presenti le materie di insegnamento di cui all'art. 19 del regolamento per il Corpo.

     Dopo l'esperimento, ai medesimi, su rapporto motivato del direttore dell'Istituto nel quale prestano servizio, vengono conferiti i gradi nei quali sono provvisoriamente inquadrati.

     Il rapporto deve riferire dettagliatamente sulla capacità specifica, sulla condotta morale e politica in servizio e sulla vita privata di ciascun allievo.

 

          Art. 13.

     Durante i corsi di addestramento o il periodo di esperimento, gli allievi dei vari gradi che non tengano regolare condotta o risultino inetti al servizio, sono proposti per il licenziamento dalla direzione della scuola o dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

     Il Ministero di grazia e giustizia può procedere al licenziamento degli allievi stessi anche senza la proposta della direzione, tenendo presenti i risultati della frequenza alla scuola o le informazioni sul servizio prestato nell'istituto carcerario.

 

          Art. 14.

     Ove, per qualsiasi motivo, non vengano coperti tutti i posti da conferire ai sensi dell'art. 4, l'eventuale eccedenza va aggiunta ai rimanenti posti, riservati alle guardie scelte, ai vicebrigadieri e brigadieri dell'attuale ruolo organico degli agenti di custodia.

 

          Art. 15.

     Gli esami di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono scritti ed orali.

     Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

     1) istituzioni di diritto e procedura penale comune;

     2) istituzioni di diritto e procedura penale militare.

     Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

     1) elementi di diritto civile (disposizioni sull'applicazione delle leggi in genere e libro I);

     2) istituzioni di diritto costituzionale;

     3) istituzioni di diritto amministrativo;

     4) nozioni di contabilità generale dello Stato;

     5) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

     6) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

     7) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

     8) regolamento di disciplina militare;

     9) armi e tiro.

 

          Art. 16.

     La Commissione per gli esami di cui all'articolo precedente, è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di grado non inferiore al quarto, che la presiede, dai direttori degli Uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un magistrato di grado non inferiore al 6°, da un funzionario di gruppo A del ruolo amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 6°, da un procuratore militare e da un ufficiale superiore delle Forze armate dello Stato.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al settimo.

 

          Art. 17.

     Gli esami di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono scritti ed orali.

     Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

     1) diritto civile;

     2) diritto penale comune;

     3) diritto penale militare.

     Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

     1) istituzioni di procedura civile;

     2) diritto costituzionale;

     3) diritto amministrativo;

     4) procedura penale;

     5) procedura penale militare;

     6) nozioni di contabilità generale dello Stato;

     7) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

     8) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

     9) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

     10) regolamento di disciplina militare;

     11) armi e tiro.

 

          Art. 18.

     La Commissione per gli esami di cui all'articolo precedente, è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dai direttori degli Uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un magistrato di grado non inferiore al 5° o da un professore di diritto della università di Roma, da un funzionario di gruppo A del ruolo amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 6°, da un procuratore militare e da un ufficiale superiore delle Forze armate dello Stato.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al settimo.

 

          Art. 19.

     Alle prove orali degli esami di cui agli articoli 15 e 17 sono ammessi soltanto quei candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi. Sono dichiarati idonei al grado di sottotenente i candidati che hanno riportato una media di voti non minore di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

     La Commissione, riconosciuta la regolarità degli esami, forma la graduatoria degli idonei secondo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

     Sono dichiarati vincitori i primi della graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso.

 

          Art. 20.

     La Commissione, di cui al primo comma dell'art. 39 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è composta dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dai direttori degli Uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un funzionario di gruppo A del ruolo amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 6° e da un ufficiale superiore delle Forze armate dello Stato.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al settimo.

 

          Art. 21.

     In deroga al disposto dall'art. 7 del regolamento per il Corpo, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, le nomine. ad allievi a favore degli aspiranti prescelti hanno decorrenza da qualsiasi giorno del mese.

 

          Art. 22.

     Ai fini delle promozioni a guardia scelta ed a brigadiere, da conferire nei limiti della metà dei posti di cui all'aumento organico per i detti gradi previsto nel precedente art. 1, la permanenza nel grado inferiore per i periodi di tempo indicati nel regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono ridotti alla metà, ferme rimanendo le altre condizioni di cui al regolamento stesso.

 

          Art. 23.

     Il limite di età stabilito nell'art. 22 del regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, per poter partecipare agli esami per vicebrigadiere, è elevato, ferme rimanendo le altre disposizioni dell'articolo stesso, a 40 anni.

 

          Art. 24.

     L'art. 36 del regolamento per il Corpo, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 25.

     La speciale indennità giornaliera di cui all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è dovuta, nella misura prevista per le guardie e alle condizioni stabilite nel successivo art. 13, anche agli allievi agenti di custodia quando, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 dello stesso decreto, siano inviati direttamente a prestare servizio negli istituti penitenziari.

     La medesima indennità spetta altresì, nella misura stabilita per i singoli gradi, agli allievi nominati a seguito dell'arruolamento straordinario di cui all'art. 4 del presente decreto, quando essi, ai sensi del primo comma dell'art. 11, siano inviati direttamente a prestare servizio negli istituti penitenziali.

 

          Art. 26.

     All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono aggiunti i seguenti comma (Omissis).

 

          Art. 27.

     Entro i limiti dei posti di organico, risultanti dall'aumento di cui all'art. 1, è concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza al numero di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

 

          Art. 28.

     L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 29.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente decreto.

 

          Art. 30.

     La tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che stabilisce l'organico e i gradi gerarchici del Corpo degli agenti di custodia, è sostituita da quella annessa al presente decreto, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite negli articoli 1 e seguenti del decreto stesso e nelle altre norme in vigore.

 

 

Disposizione transitoria

 

          Art. 31.

     Gli agenti ausiliari di custodia, che all'atto dell'assunzione in servizio non avevano compiuto il 35° anno di età, e che siano reduci, combattenti o partigiani, potranno essere nominati guardie in esperimento, anche se all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto abbiano oltrepassato detta età, purchè siano in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme in vigore ad eccezione di quello di essere celibe o vedovo senza prole.

 

          Art. 32.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

 

     Tabella

     (Omissis).

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.

[2]  Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1964 dall'art. unico della L. 31 dicembre 1962, n. 1867.