§ 86.1.7 - D.Lgs.Lgt. 3 agosto 1944, n. 254.
Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:03/08/1944
Numero:254


Sommario
Art. 1.      In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, [...]
Art. 2.      Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra


§ 86.1.7 - D.Lgs.Lgt. 3 agosto 1944, n. 254. [1]

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

(G.U. 24 ottobre 1944, n. 72).

 

     Art. 1.

     In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, alle infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

     - se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal regio decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122;

     - se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.