§ 46.9.95 - Legge 27 ottobre 1973, n. 628.
Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:27/10/1973
Numero:628


Sommario
Art. 1.  [1].
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'art. 1 le indennità, i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2
Art. 3.      A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge 29 [...]
Art. 4.      I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonché quelli dovuti da enti mutualistici e [...]
Art. 5.      Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato
Art. 8.      L'indennità mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1973, per i gradi e le [...]
Art. 9.      L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonché ai coniugati e vedovi con prole, fruenti di [...]
Art. 10.  [4].
Art. 11.      All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per [...]


§ 46.9.95 - Legge 27 ottobre 1973, n. 628.

Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.

(G.U. 30 ottobre 1973, n. 281)

 

 

     Art. 1. [1].

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'art. 1 le indennità, i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.

 

          Art. 3.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge 29 marzo 1952, n. 337, e degli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, sono versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

     Ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono i servizi di cui al precedente comma fuori dell'ordinaria residenza spettano i soprassoldi e le indennità previsti, rispettivamente, dall'art. 2, lettere b) e c), della legge 29 marzo 1952, n. 337, e dall'art. 1, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 1953, n. 963.

     La differenza tra le somme affluite in Tesoreria ai sensi del primo comma del presente articolo e la spesa relativa alla corresponsione dei soprassoldi ed indennità di cui al precedente comma per i servizi svolti fuori dell'ordinaria residenza è assegnata con decreto del Ministro per il tesoro a favore di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, per essere destinata all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il tramite delle apposite opere nazionali di assistenza.

 

          Art. 4.

     I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonché quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

     Per le visite medico-fiscali a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'art. 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122.

     Sono abrogati il secondo comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.

 

          Art. 5.

     Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati.

     Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

 

          Art. 6.

     (Omissis) [2].

     Restano altresì ferme le disposizioni del capo III del titolo I del regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e successive modificazioni, della legge 11 aprile 1967, n. 233, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

     Per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varrà quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile: legge 27 maggio 1959, n. 324 (indennità al personale in servizio presso i centri meccanografici); legge 9 luglio 1967, numero 563 (indennità di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose); legge 5 febbraio 1965, n. 26 (indennità di speciale responsabilità per maneggio valori di cassa); regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e legge 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennità di rischio da radiazioni).

 

          Art. 7.

     Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 8.

     L'indennità mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1973, per i gradi e le qualifiche indicati nelle allegate tabelle 3 e 4.

     (Omissis) [3].

 

          Art. 9.

     L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonché ai coniugati e vedovi con prole, fruenti di alloggio gratuito.

     L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe B delle stesse tabelle, al personale senza alloggio gratuito che sia coniugato o vedovo con prole.

     La misura dell'indennità mensile è aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestati e del venti per cento al compimento del quarto sessennio. In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo è calcolato sulle misure indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in più risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato.

     Ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile di istituto e dei relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo del servizio prestato anche presso altre forze o corpi armati, da ufficiali, da sottufficiali e da militari di truppa non in servizio di leva.

     L'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta nella misura di due terzi, alle ispettrici di polizia e, nella misura di un terzo, alle assistenti di polizia.

     Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nel presente articolo.

 

          Art. 10. [4].

     L'indennità di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonché dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, è pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000.

     La predetta indennità è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.

 

          Art. 11.

     All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 39.500 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10) si provvede:

     per lire 54.700 milioni, mediante riduzione dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione per il medesimo esercizio: n. 2011 (milioni 1.285), n. 2012 (milioni 1.931), n. 2032 (milioni 577,6), n. 2033 (milioni 6.000), n. 2203 (milioni 680), n. 2301 (milioni 1.560), n. 2302 (milioni 88), n. 2307 (milioni 400), n. 2401 (milioni 2.000), n. 2405 (milioni 1.112), n. 3021 (milioni 1.000), n. 3502 (milioni 5.000), n. 3504 (milioni 5.064,9), n. 3506 (milioni 4.748,4) e n. 4501 (milioni 1.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; n. 1207 (milioni 100), n. 1212 (milioni 50), n. 1218 (milioni 50) e n. 1219 (milioni 50) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; n. 1459 (milioni 300), n. 1466 (milioni 500), numero 1467 (milioni 500) e n. 1468 (milioni 200) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3523 (milioni 20.003,1) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

     per il rimanente importo di lire 116.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5157 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     In corrispondenza della riduzione di lire 116.800 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento autorizzato per l'anno finanziario 1973 con l'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'art. 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

     All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 211.000 milioni, di cui lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 79.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella 1 - Assegno perequativo pensionabile al personale militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

 

 

Gradi

Assegno perequativo

 

 

 

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

5ª classe [4]

1.555.000

 

4ª classe [3]

1.436.000

 

3ª classe [2]

1.345.550

 

2ª classe [1]

1.263.000

 

1ª classe

1.263.000

Maggiore, 1° capitano e gradi corrispondenti

 

1.040.000

Capitano e gradi corrispondenti

 

920.000

Tenente e gradi corrispondenti

 

803.000

 

 

 

Sottotenente e gradi corrispondenti

servizio permanente effettivo

650.000

 

richiamato

650.000

"Aiutante" e scelto

 

999.250

Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

 

834.450

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

 

834.450

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

 

834.450

Sergente maggiore (escluso il personale di leva), brigadiere e gradi corrispondenti

 

700.000

Vice brigadiere

 

622.450

 

 

 

Sergente

4 anni

554.750

 

volontario

515.000

Appuntato

 

748.950

 

 

 

Carabiniere e gradi corrispondenti

servizio continuativo

622.450

 

rafferma

554.750

 

ferma

518.000

 

     [1] Dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione con giudizio di idoneità.

     [2] Dopo 3 anni dalla predetta data.

     [3] Dopo 6 anni dalla predetta data.

     [4] Dopo 8 anni dalla predetta data e comunque dal giorno prima a quello della cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente o dal giorno antecedente a quello del decesso in caso di morte in servizio.

 

     Tabella 2 - Indennità soppresse per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile

 

     1) Razioni foraggio di cui al decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni.

     2) Indennità di alloggio, di cui al regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285.

     3) Indennità cavalli, di cui all'art. 175 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

     4) Assegno al personale destinato al Museo storico della Marina a Venezia; indennità per speciali destinazioni e per incarichi speciali; indennità per prove in moto; soprassoldi a terra e soprassoldi speciali per incarichi per i sottufficiali e per i militari del Corpo equipaggi militari marittimi; indennità per rimborso di spese; supplemento vitto ai militari della Marina destinati in servizio a terra; quota di soprassoldo di missione agli ufficiali e ragionieri geometri del genio militare collocati a disposizione alla Marina, di cui al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni.

     5) Compenso al personale dell'Arma dei carabinieri addetto alla manutenzione e alla riparazione dei materiali presso i Corpi di cui al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

     6) Indennità per la perdita di ogni cavallo; indennità annua al direttore e al segretario del Museo storico del genio militare e indennità annue al personale dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia e di elettronica; indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi; soprassoldo giornaliero agli ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; indennità di vestiario giornaliera ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma a cavallo dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma dei carabinieri comandati a prestare servizio negli arsenali marittimi, di cui al decreto ministeriale 14 agosto 1925, e successive modificazioni.

     7) Compensi di lavoro ai militari, di cui agli articoli da 260 a 266 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

     8) Remunerazioni per servizi speciali, di cui all'art. 156 del regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

     9) Compensi per la stazzatura delle navi e dei galleggianti, di cui al regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, e al decreto ministeriale di attuazione 7 maggio 1948.

     10) Indennità di piantonamento in luogo di cura; soprassoldo per i trombettieri; premio di buon governo; compensi ai maniscalchi, di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

     11) Speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici, di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745.

     12) Indennità agli ufficiali di commissariato abilitati alle funzioni di perito in merceologia, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1936, n. 2134, convertito nella legge 28 aprile 1937, n. 753, e al decreto ministeriale di attuazione 31 marzo 1937.

     13) Indennità di accantonamento agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri, di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 974.

     14) Trattamento economico del personale delle forze armate in servizio nell'isola di Pantelleria, di cui al regio decreto 6 giugno 1939, n. 1242.

     15) Indennità di servizio di frontiera agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza; indennità agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti situati in zone malariche o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo, di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, e alla legge 9 ottobre 1951, n. 1134.

     16) Indennità giornaliera di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

     17) Indennità di disagiata residenza e indennità di malaria agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 1073.

     18) Indennità di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15.

     19) Assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

     20) Indennità e compensi per incarichi di insegnamento di cui all'art. 20 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; alle leggi 16 giugno 1949, n. 307, 5 dicembre 1955, n. 1305, 20 giugno 1956, n. 612, 29 aprile 1957, n. 310; all'art. 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189; alla legge 19 maggio 1964, n. 345; al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.

     21) Soprassoldo al personale dello squadrone guardia del Presidente della Repubblica di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1255.

     22) Premio speciale per il personale in servizio presso gli ispettorati del lavoro, di cui agli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

     23) Indennità fissa annua ai primi capitani e primi tenenti di vascello di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1961, n. 710.

     24) Indennità ai maestri direttori dei Corpi musicali, ai sottufficiali vice direttori o capi musica e ai musicanti e soprassoldo ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti al servizio radiocollegamenti di cui alla legge 26 luglio 1961, n. 710.

     25) Premio agli ufficiali direttori del tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 606.

     26) Indennità al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle Scuole allievi operai di cui all'art. 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345.

     27) Indennità di cui agli articoli 5 e 6 e assegno personale di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

     28) Speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 965.

     29) Indennità di alloggio di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965.

     30) Gettoni di presenza e compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

 

     Tabella 3 - Indennità mensile d'istituto per il personale dell'arma dei carabinieri e dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia dl finanza e degli agenti di custodia [5].

 

Classe A

Gradi

Misure

Tenenti colonnelli e maggiori

63.000

Ufficiali inferiori e marescialli

48.000

Brigadieri e vicebrigadieri

35.000

Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti

30.000

Classe B

Tenenti colonnelli e maggiori

77.000

Ufficiali inferiori e marescialli

70.000

Brigadieri e vicebrigadieri

62.000

Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti

57.000

 

     Tabella 4 - Indennità mensile d'istituto per i funzionari di pubblica sicurezza [6].

 

Classe A

Qualifiche

Misure

Vice questori aggiunti, commissari capi e commissari - par. 257

63.000

Commissari - par. 190

45.000

Classe B

Vice questori aggiunti, commissari capi e commissari - par. 257

77.000

Commissari - par. 190

67.000

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 173 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[2]  Comma abrogato dall'art. 29 della L. 5 maggio 1976, n. 187.

[3]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1973, n. 926.

[4]  La quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dal presente articolo, è elevata a L. 55.000 per effetto dell’art. 1 della L. 28 aprile 1975, n. 135 e dell’art. 1 della L. 15 novembre 1975, n. 572, a decorrere dal 1° febbraio 1975.

[5]  Le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, previste dalla presente tabella sono aumentate di L. 25.000 per effetto dell’art. 1 della L. 28 aprile 1975, n. 135, a decorrere dal 1° febbraio 1975.

[6]  Le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, previste dalla presente tabella sono aumentate di L. 25.000 per effetto dell’art. 1 della L. 28 aprile 1975, n. 135, a decorrere dal 1° febbraio 1975.