§ 46.3.50 - Legge 7 ottobre 1957, n. 969.
Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:07/10/1957
Numero:969


Sommario
Art. 1.      La tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, quale risulta successivamente modificata, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e [...]
Art. 2.      Sono estesi al personale civile tecnico di ruolo dell'Aeronautica che, insieme a personale militare, effettua collaudi in volo e collaudi al lancio con catapulta di [...]
Art. 3.      Il trattamento tavola giornaliero alle mense obbligatorie di servizio presso gli aeroporti è stabilito nelle seguenti misure per ciascun partecipante effettivamente [...]
Art. 4.      Le detrazioni contemplate dalle lettere a) e b) dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, [...]
Art. 5.      L'art. 5 del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 6.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956
Art. 7.      L'onere annuo presunto di lire 505.416.680, derivante dalla presente legge, graverà per lire 500.104.800 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa [...]


§ 46.3.50 - Legge 7 ottobre 1957, n. 969. [1]

Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina.

(G.U. 28 ottobre 1957, n. 267)

 

 

     Art. 1.

     La tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, quale risulta successivamente modificata, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

     Gli assegni di cui alla suddetta tabella e, in quanto applicabili, le relative norme di corresponsione sono estesi agli altri militari della Marina e ai militari dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni di impiego di cui alla tabella stessa.

 

          Art. 2.

     Sono estesi al personale civile tecnico di ruolo dell'Aeronautica che, insieme a personale militare, effettua collaudi in volo e collaudi al lancio con catapulta di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni, i compensi previsti dai nn. 6 e 6 bis della tabella III allegata alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Il trattamento tavola giornaliero alle mense obbligatorie di servizio presso gli aeroporti è stabilito nelle seguenti misure per ciascun partecipante effettivamente presente:

 

mense ufficiali

L.

150

mense sottufficiali

"

60

 

     Lo stesso trattamento compete alle mense ufficiali e sottufficiali obbligatorie di servizio dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza previste dall'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, nonché alle mense sottufficiali costituite a bordo delle unità del naviglio della Guardia di finanza, previste dalla lettera b del predetto art. 3.

     E' fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.

 

          Art. 4.

     Le detrazioni contemplate dalle lettere a) e b) dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, sono stabilite, per i generali di corpo d'armata in anni 30, per gli ammiragli di squadra e generali ispettori della Marina in anni 29, per i generali di squadra aerea e generali ispettori dell'Aeronautica in anni 27.

     Le suddette detrazioni si applicano, se più favorevoli, anche ai fini della liquidazione delle pensioni prevista dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

 

          Art. 5.

     L'art. 5 del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

 

          Art. 7.

     L'onere annuo presunto di lire 505.416.680, derivante dalla presente legge, graverà per lire 500.104.800 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5.311.880 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

     Alla copertura dell'onere di lire 500.104.800 sarà provveduto nell'esercizio finanziario 1956-1957, a carico dei capitoli 165 (78.600.000), 173 (36.000.000), 181 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto a carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 165 (78.600.000), 173 (36.000.000), 183 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.

     Alla copertura dell'onere di lire 5.311.880 sarà provveduto, nell'esercizio 1956-57, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 69 (4.477.500) e 72 (834.380) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze corrispondenti a quelli suddetti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella - Assegni ai palombari, sommozzatori e alle loro rispettive guide.

 

I) PALOMBARI E GUIDE RELATIVE

a) Palombari di ogni categoria

 

Con scafandro

 

Con scafandro normale rigido

 

Immersioni per servizio:

 

 

 

 

Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 15:

 

 

 

 

capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti

L.

200

---

 

tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2a classe e gradi corrispondenti

"

190

---

 

capo di 3a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti

"

188

---

 

sottocapo e comune di 1a e 2a classe e gradi corrispondenti

"

180

---

 

Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 30:

 

 

 

 

capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti

"

333

---

 

tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2a classe e gradi corrispondenti

"

318

---

 

capo di 3a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti

"

313

---

 

sottocapo e comune di 1a e 2a classe e gradi corrispondenti

"

300

---

 

Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 30 a metri 50:

 

 

 

 

capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti

"

778

L.

200

tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 classe e gradi corrispondenti

"

743

"

190

capo di 3a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti

"

731

"

188

sottocapo e comune di 1a e 2a classe e gradi corrispondenti

"

700

"

180

Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 50 a metri 90:

 

 

 

 

capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti

"

1.555

"

333

tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2a classe e gradi corrispondenti

"

1.486

"

318

capo di 3a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti

"

1.460

"

313

sottocapo e comune di 1a e 2a classe e gradi corrispondenti

"

1.400

"

300

Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 90 metri:

 

 

 

 

capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti

"

---

"

778

tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2a classe e gradi corrispondenti

"

---

"

743

capo di 3a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti

"

---

"

731

sottocapo e comune di 1a e 2a classe e gradi corrispondenti

"

---

"

700

b) PERSONALE DI OGNI CATEGORIA

Immersioni per conseguimento brevetto:

 

 

 

 

indennità di cui alla lettera a) ridotta del 75 per cento

---

---

 

 

Immersioni per addestramento o esercizio:

 

 

 

 

indennità di cui alla lettera a) ridotta del 25 per cento

---

---

 

 

c) GUIDE DI QUALSIASI CATEGORIA

Immersioni per servizio o immersioni per conseguimento brevetto, per addestramento o per esercizio:

 

 

 

 

indennità oraria pari a un decimo rispettivamente delle indennità previste alle lettere a) e b)

---

---

 

 

II) SOMMOZZATORI E GUIDE RELATIVE

a) Sommozzatori di ogni categoria

 

Con auto- respiratore ad aria o miscela

 

Con auto-respiratore ad ossigeno

 

Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 10:

 

 

 

 

capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti

L.

222

L.

333

tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2a classe e gradi corrispondenti

"

212

"

318

capo di 3a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti

"

209

"

313

sottocapo e comune di 1a e 2a classe e gradi corrispondenti

"

200

"

300

Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 10 a metri 15:

 

 

 

 

capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti

"

333

"

500

tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2a classe e gradi corrispondenti

"

318

"

478

capo di 3a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti

"

313

"

470

sottocapo e comune di 1a e 2a classe e gradi corrispondenti

"

300

"

450

Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 25:

 

 

 

 

capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti

"

500

"

778

tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2a classe e gradi corrispondenti

"

478

"

743

capo di 3a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti

"

470

"

731

sottocapo e comune di 1a e 2a classe e gradi corrispondenti

"

450

"

700

Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 25 metri:

 

 

 

 

capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti

"

778

"

1.555

tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2a classe e gradi corrispondenti

"

743

"

1.486

capo di 3a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti

"

731

"

1.460

sottocapo e comune di 1a e 2a classe e gradi corrispondenti

"

700

"

1.400

b) Personale di ogni categoria

indennità oraria di cui alla lettera a) ridotta del 75 per cento

---

---

 

 

Immersione per addestramento o esercizio:

 

 

 

 

indennità oraria di cui alla lettera a) ridotta del 25 per cento

---

---

 

 

c) Guide di qualsiasi categoria

Immersioni per servizio o immersioni per conseguimento brevetto, o per addestramento o per esercizio:

 

 

 

 

indennità oraria pari a un decimo rispettivamente delle indennità orarie di cui alle lettere a) e b)

---

---

 

 

 

     Norme di corresponsione.

     1. - La durata dell'immersione, utile al conteggio dell'indennità relativa, è rappresentata dal tempo, misurata in ore e minuti, durante il quale l'operatore subacqueo rimane immerso. Non entra nel computo il tempo in cui l'operatore rimane fuori acqua per brevi riposi, in attesa di attrezzi o per altre ragioni.

     2. - La corresponsione dell'indennità di immersione deve essere, di norma, effettuata mensilmente. Nel computo giornaliero del totale dei tempi di immersione, queste vengono valutate a quarti d'ora e la frazione di un quarto d'ora viene considerata come quarto d'ora intero. Tale arrotondamento non può venire eseguito sul tempo della singola immersione; ma sul totale delle immersioni di ogni giorno.

     3. - Il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il nome, il grado, la classe e la matricola dell'operatore subacqueo e della guida saranno registrati nel giornale di chiesuola, di cui sarà unito un estratto alla contabilità di bordo.

     Quando i lavori subacquei non vengono eseguiti a bordo essi debbono risultare da una dichiarazione particolareggiata all'autorità che li ha ordinati, compilata sull'apposito stampato.

     4. - In tempo di pace o di guerra, in caso di speciali lavori subacquei è data facoltà alle autorità competenti di proporre al Ministero di concedere rimunerazioni straordinarie o ricompense, a seconda del grado rivestito dall'operatore, che tengano conto del pericolo e delle difficoltà incontrate, nonché dei risultati ottenuti.

     In particolare, se all'immersione si accompagna il ricupero di un ordigno non esplosivo (siluro da esercizio, mine da esercizio, bomba di aereo da esercizio) è in facoltà dell'autorità competente di proporre che al palombaro o al sommozzatore venga corrisposto, in aggiunta alla indennità di immersione, un premio che non dovrà comunque superare il valore del 50 per cento di quelli previsti ai sensi del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, per il brillamento di analogo ordigno esplosivo nazionale.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.