§ 46.8.339 - L. 9 luglio 1967, n. 563.
Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:09/07/1967
Numero:563


Sommario
Art. 1.      Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose
Art. 2.      Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze [...]
Art. 3.      Le sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle A e B, nonché le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennità previste [...]
Art. 4.      Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con i compensi e le indennità di cui all'art. 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, agli artt. [...]
Art. 5.      All'onere annuo di lire 607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2301 (lire 208 milioni), n. 2012 [...]


§ 46.8.339 - L. 9 luglio 1967, n. 563.

Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime.

(G.U. 27 luglio 1967, n. 187).

 

Art. 1.

     Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose:

     negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione;

     nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto fisso a terra o facenti parte di impianto;

     nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito;

     nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina;

     nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro distaccamenti,

     è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettivo esercizio delle attività predette, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella A.

 

     Art. 2.

     Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

 

     Art. 3.

     Le sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle A e B, nonché le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennità previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 4.

     Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con i compensi e le indennità di cui all'art. 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, agli artt. 3, 4 e 5 del R.D.L. 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, all'art. 1 del R.D.L. 24 maggio 1946, n. 615, e agli artt. 1 e 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e successive modificazioni.

     Sono abrogati i regi decreti 6 giugno 1940, n. 773, e 27 giugno 1942, n. 909.

 

     Art. 5.

     All'onere annuo di lire 607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2301 (lire 208 milioni), n. 2012 (lire 165 milioni) e n. 2031 (lire 234 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi.

     Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A

Indennità giornaliera di rischio per la manipolazione, il trasporto, l'immagazzinamento e la conservazione di sostanze pericolose

 

 

                               Indennità

                   per            per              per

              manipolazione    trasporto    immagazzinamento e

                  (lire)        (lire)      conservazione (lire)

Grado di rischio

     I             100             70               50

     II            200            150              120

     III           300            225              200

     IV            400            360              280

     V             500            450              375

 

 

 

Tabella B

Indennità giornaliera di rischio per la presenza negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione delle sostanze pericolose nonché nei depositi e magazzini delle medesime

 

 

  Grado di rischio           Indennità (lire)

      III                          120

      IV                           160

      V                            200