§ 86.9.1 - Legge 1 marzo 1965, n. 122.
Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.9 sanità militare e penitenziaria
Data:01/03/1965
Numero:122


Sommario
Art. 1.      Le autorità civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei [...]
Art. 2.      Le suddette visite possono essere praticate non solo presso gli ospedali militari ma altresì presso le infermerie autonome o presidiarie, e, nelle località nelle quali [...]
Art. 3.      Le autorità richiedenti le visite debbono rivolgere ufficialmente la domanda alla direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al [...]
Art. 4.      Per ogni visita praticata viene redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del corpo o distaccamento [...]
Art. 5.      Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, sarà corrisposto un compenso globale di lire 3.000
Art. 6.      I compensi fissati nel precedente articolo sono a carico dei richiedenti, autorità e privati, di cui all'art. 3 della presente legge e versati all'amministrazione, che [...]
Art. 7.      E' da considerare abrogata ogni altra disposizione comunque in contrasto con la presente legge


§ 86.9.1 - Legge 1 marzo 1965, n. 122. [1]

Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle forze armate.

(G.U. 15 marzo 1965, n. 66).

 

 

     Art. 1.

     Le autorità civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'art. 161 paragrafo 712, del regolamento sul "Servizio sanitario territoriale militare" approvato con regio decreto 17 novembre 1932, ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per infermità, di pubblici dipendenti.

 

          Art. 2.

     Le suddette visite possono essere praticate non solo presso gli ospedali militari ma altresì presso le infermerie autonome o presidiarie, e, nelle località nelle quali non esistano tali stabilimenti sanitari, anche presso le infermerie di corpo, purchè, però, non trattisi di visite collegiali, ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine, che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi.

     Le visite di accertamenti di idoneità per il volo debbono essere eseguite presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

     Le visite di cui al primo comma del presente articolo possono, eventualmente, essere fatte anche a domicilio allorchè si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.

 

          Art. 3.

     Le autorità richiedenti le visite debbono rivolgere ufficialmente la domanda alla direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al comando dal quale dipende l'infermeria di corpo quando la visita debba essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'aeronautica competente per territorio.

 

          Art. 4.

     Per ogni visita praticata viene redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita affinchè sia trasmessa d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.

 

          Art. 5.

     Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, sarà corrisposto un compenso globale di lire 3.000.

     Quando si tratti di visita medico-collegiale il compenso da corrispondere per la visita eseguita a qualunque fine, è determinato nella misura globale di lire 10.000 a visita.

 

          Art. 6.

     I compensi fissati nel precedente articolo sono a carico dei richiedenti, autorità e privati, di cui all'art. 3 della presente legge e versati all'amministrazione, che ne tiene speciale contabilità.

      (omissis) [2]

 

          Art. 7.

     E' da considerare abrogata ogni altra disposizione comunque in contrasto con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 27 ottobre 1973, n. 628.