§ 46.9.45 - Legge 27 dicembre 1953, n. 963.
Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:27/12/1953
Numero:963


Sommario
Art. 1.      Le indennità previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e modificate [...]
Art. 2.      Per visite ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, che siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, dai funzionari di pubblica [...]
Art. 3.      Le indennità di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresì rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennità di trasferta [...]


§ 46.9.45 - Legge 27 dicembre 1953, n. 963.

Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299)

 

 

     Art. 1.

     Le indennità previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:

     a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;

     b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;

     c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;

     d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.

 

          Art. 2.

     Per visite ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, che siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, dai funzionari di pubblica sicurezza, spetta una indennità di lire 500.

 

          Art. 3.

     Le indennità di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresì rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennità di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.