§ 46.6.26 - D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 451 .
Indennità per i militari della Guardia di finanza in servizio al confine alpestre, in zone malariche o nel contingente del ramo mare


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:09/03/1948
Numero:451


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o situati in zone malariche che [...]
Art. 2.      L'indennità mensile, nella misura di cui al primo comma del precedente art. 1, è anche corrisposta agli ufficiali comandanti delle stazioni naviglio ed ai sottufficiali [...]
Art. 3.      Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono sempre cumulabili con l'indennità di polizia tributaria, nonchè con l'indennità di missione quando quest'ultima è [...]
Art. 4.      Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1948


§ 46.6.26 - D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 451 [1] .

Indennità per i militari della Guardia di finanza in servizio al confine alpestre, in zone malariche o nel contingente del ramo mare

(G.U. 17 maggio 1948, n. 113)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o situati in zone malariche che saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze, è attribuita la seguente indennità mensile:

ufficiali L 1200

sottufficiali L. 450

appuntati e finanzieri L. 360

 

     Tale indennità potrà essere aumentata di un terzo per i militari che prestano servizio in reparti situati in località particolarmente disagiate, che verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     L'indennità mensile, nella misura di cui al primo comma del precedente art. 1, è anche corrisposta agli ufficiali comandanti delle stazioni naviglio ed ai sottufficiali e militari di truppa del contingente di mare, che prestano comunque servizio nei reparti del Corpo.

 

          Art. 3.

     Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono sempre cumulabili con l'indennità di polizia tributaria, nonchè con l'indennità di missione quando quest'ultima è dovuta per missioni effettuate nell'ambito della circoscrizione del reparto ammesso alla corresponsione delle speciali indennità di cui al presente decreto.

     Le indennità medesime non competono nei casi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo e non sono computabili agli effetti della pensione.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1948.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.