§ 46.1.38 - D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1512.
Ordinamento della scuola di guerra aerea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:13/08/1968
Numero:1512


Sommario
Art. 1.      La scuola di guerra aerea è un istituto superiore di studio, di insegnamento e di diffusione delle dottrine militari aeronautiche. Ha il compito di
Art. 2.      Alla scuola di guerra aerea è assegnato il seguente personale
Art. 3.      La scuola di guerra aerea è posta alle dipendenze del capo di stato maggiore dell'Aeronautica
Art. 4.      Presso la scuola di guerra aerea si svolgono i seguenti corsi per ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale
Art. 5.      La destinazione dei capitani e dei maggiori o tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla frequenza del corso normale e del corso superiore è [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      Durante la frequenza del corso normale e del corso superiore gli ufficiali sono valutati sulla base dei risultati conseguiti nelle esercitazioni, nei lavori e nelle [...]
Art. 8.      All'insegnamento delle varie discipline presso la scuola di guerra aerea si provvede con personale militare e con docenti civili
Art. 9.      E' abrogato il regio decreto 28 febbraio 1935, n. 447, e successive modificazioni


§ 46.1.38 - D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1512. [1]

Ordinamento della scuola di guerra aerea.

(G.U. 15 aprile 1968, n. 96)

 

 

     Art. 1.

     La scuola di guerra aerea è un istituto superiore di studio, di insegnamento e di diffusione delle dottrine militari aeronautiche. Ha il compito di:

     a) sviluppare e perfezionare negli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, la preparazione e le capacità attinenti all'azione di comando ed all'attività professionale nel servizio di stato maggiore;

     b) elevare il livello culturale generale, tecnico-scientifico e professionale degli ufficiali frequentatori dei vari corsi;

     c) studiare particolari problemi militari indicati di volta in volta dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

 

          Art. 2.

     Alla scuola di guerra aerea è assegnato il seguente personale:

     un generale di squadra aerea o di divisione aerea in servizio permanente effettivo, quale comandante;

     un generale di brigata aerea in servizio permanente effettivo, quale comandante in 2 ª;

     ufficiali dell'Aeronautica militare e delle altre forze armate, quali insegnanti per le esigenze didattiche;

     ufficiali, sottufficiali e avieri dell'Aeronautica militare, per le necessità funzionali.

 

          Art. 3.

     La scuola di guerra aerea è posta alle dipendenze del capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

     Gli ordinamenti interni della scuola e le modalità di svolgimento dei vari corsi sono stabiliti dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

 

          Art. 4.

     Presso la scuola di guerra aerea si svolgono i seguenti corsi per ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

     1) corso normale, per capitani;

     2) corso superiore, per maggiori e tenenti colonnelli.

     La durata dei corsi di cui al comma precedente è fissata dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica, entro il limite di un anno accademico.

     E' in facoltà del capo di stato maggiore dell'Aeronautica disporre lo svolgimento presso la scuola di guerra aerea di corsi di cultura, speciali e di aggiornamento - effettivi o per corrispondenza - per ufficiali di qualsiasi ruolo.

     I corsi normale e superiore sono distinti dal numero d'ordine che precede la loro denominazione.

 

          Art. 5.

     La destinazione dei capitani e dei maggiori o tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla frequenza del corso normale e del corso superiore è disposta dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

 

          Art. 6. [2]

     Gli ufficiali che, per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, non possano frequentare il corso normale o il corso superiore al quale sono assegnati ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente per detti corsi, sono rinviati al corso successivo.

     Gli ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per i motivi indicati nel comma precedente, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su proposta del comandante della Scuola di guerra aerea.

 

          Art. 7.

     Durante la frequenza del corso normale e del corso superiore gli ufficiali sono valutati sulla base dei risultati conseguiti nelle esercitazioni, nei lavori e nelle prove previsti dai rispettivi programmi.

     Gli accertamenti finali nei riguardi degli ufficiali frequentatori del corso normale e del corso superiore sono effettuati da distinte commissioni nominate dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Le commissioni sono presiedute dal comandante della scuola di guerra aerea.

 

          Art. 8.

     All'insegnamento delle varie discipline presso la scuola di guerra aerea si provvede con personale militare e con docenti civili.

     I criteri e le modalità per la scelta dei docenti civili e per la determinazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dei compensi da attribuire agli stessi docenti in relazione al livello didattico e alle particolari esigenze dei vari corsi di insegnamento, sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.

     L'incarico d'insegnamento ai docenti militari e civili è conferito con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione quando trattisi di docenti universitari o insegnanti di ruolo negli istituti e scuole d'istruzione statali o pareggiate.

     Gli insegnamenti delle varie discipline sono integrati da cicli di conferenze ad alto livello da tenersi da personalità di chiara fama nel campo scientifico, politico e delle dottrine militari.

     L'incarico di conferenziere è conferito dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

     Il numero massimo delle conferenze che possono essere svolte ed i compensi da attribuire ai conferenzieri sono stabiliti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 9.

     E' abrogato il regio decreto 28 febbraio 1935, n. 447, e successive modificazioni.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 12 agosto 1993, n. 351.