§ 46.8.338 - Legge 11 aprile 1967, n. 233.
Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/04/1967
Numero:233


Sommario
Art. 1.      L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive [...]
Art. 2.      Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali [...]
Art. 3.      All'onere annuo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 1538 (lire 4 milioni), n. [...]


§ 46.8.338 - Legge 11 aprile 1967, n. 233. [1]

Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

(G.U. 2 maggio 1967, n. 110)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:

     a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;

     b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;

     c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;

     d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.

 

          Art. 2.

     Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali reparti compiono a terra manovre d'istruzione o esercitazioni collettive è esteso il trattamento vitto previsto dall'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

 

          Art. 3.

     All'onere annuo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 1538 (lire 4 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.