§ 67.4.8 – R.D. 5 aprile 1928, n. 929.
Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/04/1928
Numero:929


Sommario
Art. 1.      Le operazioni di stazzatura delle navi e dei galleggianti, salvo le eccezioni di cui ai successivi articoli 5 e 6, sono eseguite dal registro italiano, che provvede a [...]
Art. 2.      La stazzatura è eseguita nel regno. Tuttavia il ministero delle comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero
Art. 3.      I periti stazzatori, nei casi indicati nel precedente articolo, compilano i certificati di stazza con le norme stabilite per i certificati fatti nel regno e i regi [...]
Art. 4.      Fuori dei casi sopra indicati, i regi agenti diplomatici e consolari osserveranno le seguenti norme
Art. 5.      Per la stazzatura dei piroscafi destinati al trasporto di passeggeri in viaggi di lunga navigazione, il registro italiano deve designare periti stazzatori muniti del [...]
Art. 6.      La stazzatura delle navi a vela, con coperta, di stazza lorda non superiore a venti tonnellate, è eseguita da ufficiali delle capitanerie di porto, che non siano a capo [...]
Art. 7.      Quando sia dubbio se la stazzatura di una nave debba essere affidata al registro italiano o ad ufficiali delle capitanerie, l'ufficio di porto fa, se si tratta di prima [...]
Art. 8.      I proprietari e gli armatori possono assistere personalmente alle operazioni di stazzatura della loro nave, o delegare all'uopo una persona di loro fiducia
Art. 9.      I certificati di stazza delle navi sono compilati in doppio originale secondo il modello stabilito. Il perito vi deve trascrivere di sua propria mano il risultato delle [...]
Art. 10.      Il deposito presso l'autorità marittima dei certificati di stazza deve essere eseguito con l'adempimento di tutte le formalità prescritti pel deposito delle perizie [...]
Art. 11.      L'ufficiale di porto, prima di stendere il processo verbale sui due esemplari del certificato di stazza che il perito stazzatore gli deve presentare, con l'assistenza di [...]
Art. 12.      L'ufficiale di porto che stende il processo verbale deve scrivere in tutte lettere i numeri indicati la stazza lorda e la stazza netta della nave
Art. 13.      Ogni processo verbale deve essere firmato dal perito stazzatore, poscia dal proprietario o dall'armatore della nave, ovvero dalla persona che essi abbiano delegata, dai [...]
Art. 14.      I due verbali sono trasmessi alla capitaneria di porto od all'ufficio marittimo nelle cui matricole la nave è o deve essere inscritta
Art. 15.      Se la nave non è stazzata nel compartimento o nel circondario in cui è o deve essere inscritta, la capitaneria del compartimento nel quale è stata stazzata trattiene [...]
Art. 16.      I due certificati di stazza servono uno per l'ufficio d'inscrizione della nave ed uno per il capitano
Art. 17.      Gli uffici di porto non rilasceranno alcun certificato di stazza se non sia già stato ottemperato al disposto dell'art. 20 di questo decreto
Art. 18.      A domanda di qualunque interessato l'ufficio di inscrizione rilascia copia, in forma legale, del certificato di stazza
Art. 19.      Per la compilazione dei certificati di stazza secondo le regole speciali saranno osservate le norme stabilite pei certificati di stazza ordinari
Art. 20.      Ogni nave nazionale, che sia stata stazzata secondo le norme stabilite, deve portare il numero che ne indica il tonnellaggio netto di registro impresso in modo [...]
Art. 21.      Prima di modificare la sistemazione, la destinazione o la distribuzione interna dei locali di una nave già stazzata, occorre darne avviso all'ufficio di porto. Questo, [...]
Art. 22.      Fermi restando la personale responsabilità dei periti stazzatori e l'obbligo della verifica dei certificati di stazza da parte delle direzioni marittime prevista [...]
Art. 23.      Spetta al ministero delle comunicazioni di risolvere i dubbi o i quesiti proposti dai periti stazzatori
Art. 24.      Le tariffe per le stazzature eseguite dal registro italiano, comprese le stazzature secondo regole speciali, sono stabilite dal consiglio di amministrazione del registro [...]
Art. 25.      Agli ufficiali delle capitanerie di porto incaricati della stazzatura delle navi a vela con coperta a norma dell'art. 6, è corrisposto, a carico del bilancio del [...]
Art. 26.      La stazzatura e la ristazzatura possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al ministro per le comunicazioni, il quale decide, sentiti, ove del caso, i corpi [...]
Art. 27.      E' sempre in facoltà del ministero delle comunicazioni di ordinare la ristazzatura di qualsiasi nave o galleggiante nazionali
Art. 28.      Chiunque contravverrà alle disposizioni dei precedenti articoli 19, 20 e 21, sarà punito con la sanzione amministrativa di lire 10.000, a meno che il fatto non [...]
Art. 29.      Sono abrogati gli articoli dal 263 al 291 inclusi del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, i regi decreti 10 marzo 1910, n. [...]


§ 67.4.8 – R.D. 5 aprile 1928, n. 929.

Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti.

(G.U. 14 maggio 1928, n. 113).

 

     Art. 1.

     Le operazioni di stazzatura delle navi e dei galleggianti, salvo le eccezioni di cui ai successivi articoli 5 e 6, sono eseguite dal registro italiano, che provvede a mezzo di periti stazzatori ammessi ad esercitare tale ufficio ai sensi degli articoli 293, 294 e 295 del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile e dell'art. 2 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3235.

 

          Art. 2.

     La stazzatura è eseguita nel regno. Tuttavia il ministero delle comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero:

     a) di navi nazionali che devono rimanere permanentemente all'estero;

     b) di navi di nuova costruzione, o provenienti da bandiera estera, destinate ad assumere la nazionalità italiana o che debbono cambiare l'atto di nazionalità per avvenute alterazioni nel tipo o nel tonnellaggio, quando tali navi, prima di approdare in un porto dello Stato, debbano compiere uno o più viaggi all'estero.

     Nel caso previsto alla lettera a) il ministero delle comunicazioni darà speciali disposizioni sul modo di effettuare e di dimostrare la stazzatura.

     Nei casi previsti alla lettera b) la stazzatura potrà essere fatta, sempre a cura del registro italiano, da periti stazzatori abilitati nel regno.

 

          Art. 3.

     I periti stazzatori, nei casi indicati nel precedente articolo, compilano i certificati di stazza con le norme stabilite per i certificati fatti nel regno e i regi agenti diplomatici e consolari compiono le formalità prescritte per gli uffici di porto.

 

          Art. 4.

     Fuori dei casi sopra indicati, i regi agenti diplomatici e consolari osserveranno le seguenti norme:

     Se la nave è di nuova costruzione e non sia stata peranco coperta da alcuna bandiera, la faranno provvisoriamente stazzare secondo il metodo locale da un tecnico da loro designato, scelto di concerto con l'agenzia del registro italiano, ove questa esista sul luogo, ed inscriveranno il tonnellaggio accertato sul passavanti provvisorio.

     Se invece trattasi di una nave già coperta di bandiera estera che si debba far nazionale, i regi agenti diplomatici e consolari la sottoporranno, col metodo locale, alla stazzatura, se ne facessero domanda gli interessati. Altrimenti si limiteranno ad inscrivere sul passavanti provvisorio il tonnellaggio risultante dalle carte di bordo estere, di cui la nave era munita. In ambedue i casi la stazzatura, secondo il metodo vigente nel regno, verrà eseguita tosto che la nave approdi ad uno dei porti dello Stato.

 

          Art. 5.

     Per la stazzatura dei piroscafi destinati al trasporto di passeggeri in viaggi di lunga navigazione, il registro italiano deve designare periti stazzatori muniti del diploma di laurea di ingegnere navale e meccanico conseguito nel regno.

     Per la stazzatura delle altre navi con coperta, a vapore od a vela, eccettuate quelle indicate all'articolo seguente, possono essere designati periti stazzatori aventi la qualità d'ingegnere navale o di costruttore navale di prima e seconda classe o altre persone abilitate alle funzioni di perito stazzatore a norma dell'art. 295 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile.

     La stazzatura delle navi senza coperta e dei galleggianti con o senza coperta è eseguita da ufficiali o sottufficiali di porto, da incaricati marittimi o da delegati di spiaggia, designati dal comandante del compartimento marittimo; può tuttavia l'autorità marittima, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ricorrere all'opera del registro italiano.

     I piroscafi rimorchiatori con coperta, anche se inscritti nei registri dei galleggianti, sono considerati, agli effetti della stazzatura, quali navi con coperta.

 

          Art. 6.

     La stazzatura delle navi a vela, con coperta, di stazza lorda non superiore a venti tonnellate, è eseguita da ufficiali delle capitanerie di porto, che non siano a capo dell'ufficio compartimentale o circondariale nella cui giurisdizione trovasi la nave da stazzare, e che siano di grado inferiore a colui che dispone per la stazzatura.

     Agli ufficiali suddetti non è applicabile la disposizione dell'art. 10 del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Quando sia dubbio se la stazzatura di una nave debba essere affidata al registro italiano o ad ufficiali delle capitanerie, l'ufficio di porto fa, se si tratta di prima stazzatura, un calcolo approssimativo analogamente a quanto prescritto dall'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, e dispone a seconda del risultato. Nel caso di ristazzatura la competenza verrà determinata prendendo per base la stazza lorda risultante dal precedente certificato.

 

          Art. 8.

     I proprietari e gli armatori possono assistere personalmente alle operazioni di stazzatura della loro nave, o delegare all'uopo una persona di loro fiducia.

     La delegazione consterà da dichiarazione firmata dall'interessato e sarà prodotta direttamente o per il tramite dell'autorità marittima del luogo in cui egli ha la sua residenza a quella del luogo ove si opera la stazzatura. Questa ultima ne informerà il registro italiano.

 

          Art. 9.

     I certificati di stazza delle navi sono compilati in doppio originale secondo il modello stabilito. Il perito vi deve trascrivere di sua propria mano il risultato delle operazioni eseguite. Al certificato di stazza va unito il quadro dei calcoli eseguiti per ottenere la stazza, scritto pure di pugno del perito. I risultati della stazzatura dei galleggianti e delle navi senza coperta saranno fatti constare mediante verbale in forma amministrativa compilato dal funzionario che ha eseguita la stazzatura.

 

          Art. 10.

     Il deposito presso l'autorità marittima dei certificati di stazza deve essere eseguito con l'adempimento di tutte le formalità prescritti pel deposito delle perizie giudiziarie.

     Il giuramento, però, segue le operazioni di stazzatura.

     Tale giuramento deve essere prestato dai periti all'atto del deposito dei certificati innanzi al comandante del porto o ad ufficiale di porto da lui delegato, nei modi stabiliti dall'art. 226 del codice di procedura civile. Il comandante o l'ufficiale di porto deve avvertire il giurante ed i giuranti che ogni perito stazzatore, il quale depositi un falso certificato, è soggetto alle pene comminate dal codice per la marina mercantile per falsità in atti marittimi.

     Adempiuta la formalità del giuramento, viene steso il processo verbale sul certificato di stazza secondo il modulo stabilito.

 

          Art. 11.

     L'ufficiale di porto, prima di stendere il processo verbale sui due esemplari del certificato di stazza che il perito stazzatore gli deve presentare, con l'assistenza di due testimoni e degli interessati o dei loro delegati, verifica se i dati scritti in ciascuno dei suddetti esemplari siano identici e collocati nelle corrispondenti caselle e che non vi siano abrasioni o cancellature.

     Occorrendo, fa ricopiare dal perito stazzatore i certificati contenenti dati errati, o collocati fuori posto, ovvero cancellature od abrasioni, e fa aggiungere le annotazioni che mancassero in qualche esemplare.

 

          Art. 12.

     L'ufficiale di porto che stende il processo verbale deve scrivere in tutte lettere i numeri indicati la stazza lorda e la stazza netta della nave.

 

          Art. 13.

     Ogni processo verbale deve essere firmato dal perito stazzatore, poscia dal proprietario o dall'armatore della nave, ovvero dalla persona che essi abbiano delegata, dai testimoni ed in ultimo dall'ufficiale di porto, il quale deve apporre su di esso il bollo di ufficio.

 

          Art. 14.

     I due verbali sono trasmessi alla capitaneria di porto od all'ufficio marittimo nelle cui matricole la nave è o deve essere inscritta.

     La capitaneria o l'ufficio marittimo dà un numero ai suddetti verbali e lo scrive sotto alle parole: "certificato di stazza", come dall'esempio seguente:

     Certificato di stazza

     N ...... del Compartimento marittimo di .............

 

          Art. 15.

     Se la nave non è stazzata nel compartimento o nel circondario in cui è o deve essere inscritta, la capitaneria del compartimento nel quale è stata stazzata trattiene copia del certificato di stazza e trasmette i due originali all'ufficio di inscrizione.

 

          Art. 16.

     I due certificati di stazza servono uno per l'ufficio d'inscrizione della nave ed uno per il capitano.

     Gli uffici di porto nel consegnare al proprietario, armatore o capitano, il certificato di stazza, ricorderanno loro il disposto dell'art. 21 del presente decreto.

 

          Art. 17.

     Gli uffici di porto non rilasceranno alcun certificato di stazza se non sia già stato ottemperato al disposto dell'art. 20 di questo decreto.

 

          Art. 18.

     A domanda di qualunque interessato l'ufficio di inscrizione rilascia copia, in forma legale, del certificato di stazza.

 

          Art. 19.

     Per la compilazione dei certificati di stazza secondo le regole speciali saranno osservate le norme stabilite pei certificati di stazza ordinari.

 

          Art. 20.

     Ogni nave nazionale, che sia stata stazzata secondo le norme stabilite, deve portare il numero che ne indica il tonnellaggio netto di registro impresso in modo permanente sulla faccia prodiera del baglio di poppa del boccaporto poppiero, al centro del baglio medesimo.

     Questo numero deve essere scritto in cifre arabiche, alte non meno di centimetri 10, e larghe in proporzione.

     Esso deve indicare il tonnellaggio della nave fino ai centesimi di tonnellata, ed essere sempre preceduto dalle due lettere iniziali maiuscole T. R., ad esempio:

     T. R. 68,72 (100).

     Se il baglio è in legno tale indicazione deve essere incisa a fuoco o in altro modo, purchè la profondità della incisione non sia minore di un centimetro.

     Se il baglio maestro è in metallo, l'indicazione può esservi dipinta a olio con lettere e cifre nere, nelle dimensioni suddette, su di un fondo bianco.

 

          Art. 21.

     Prima di modificare la sistemazione, la destinazione o la distribuzione interna dei locali di una nave già stazzata, occorre darne avviso all'ufficio di porto. Questo, sempre che siano state eseguite modificazioni che possano avere per effetto di alterare il tonnellaggio, fa procedere alla ristazzatura totale o parziale a spese degli interessati.

     Se il tonnellaggio risultasse diverso da quello inscritto nell'atto di nazionalità, l'ufficio di porto ritirerà tale documento ed inviterà gli armatori o i proprietari a chiederne uno nuovo.

     Altrettanto si dovrà fare anche nel caso in cui non sia stato alterato il tonnellaggio, ma la configurazione dello scafo o dell'alberatura siano state mutate in guisa da non corrispondere più alle indicazioni dell'atto di nazionalità.

 

          Art. 22.

     Fermi restando la personale responsabilità dei periti stazzatori e l'obbligo della verifica dei certificati di stazza da parte delle direzioni marittime prevista dall'art. 2, lettera c), del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, la sorveglianza tecnica sull'operato dei periti stazzatori è devoluta al registro italiano. Qualora nell'esercizio di tale sorveglianza sorgano sospetti di reato a carico del perito, il registro italiano deve riferire alla autorità marittima competente la quale, fatti i necessari accertamenti, se ritiene i sospetti fondati, provvede per la denuncia del colpevole alla autorità giudiziaria.

 

          Art. 23.

     Spetta al ministero delle comunicazioni di risolvere i dubbi o i quesiti proposti dai periti stazzatori.

     Tali dubbi o quesiti devono essere comunicati al ministero, per il tramite delle direzioni marittime interessate, con il parere del registro italiano e con le eventuali osservazioni delle direzioni stesse.

 

          Art. 24.

     Le tariffe per le stazzature eseguite dal registro italiano, comprese le stazzature secondo regole speciali, sono stabilite dal consiglio di amministrazione del registro stesso ai sensi dell'art. 12 del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, ed approvato dal ministro per le comunicazioni, in conformità dell'ultimo alinea di detto articolo.

     Le somme dovute a norma delle tariffe sono pagate direttamente al competente ufficio del registro italiano.

     Sui reclami concernenti l'applicazione delle tariffe decide in via definitiva il ministro per le comunicazioni, al quale l'autorità marittima deve rimettere i reclami stessi corredandoli del proprio parere.

 

          Art. 25.

     Agli ufficiali delle capitanerie di porto incaricati della stazzatura delle navi a vela con coperta a norma dell'art. 6, è corrisposto, a carico del bilancio del ministero delle comunicazioni, una retribuzione di lire 30 se la nave non supera le dieci tonnellate di stazza lorda e di lire 50 se la nave supera tale stazza.

     Detta retribuzione può essere variata con decreto da emanarsi dal ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 26.

     La stazzatura e la ristazzatura possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al ministro per le comunicazioni, il quale decide, sentiti, ove del caso, i corpi consultivi competenti.

 

          Art. 27.

     E' sempre in facoltà del ministero delle comunicazioni di ordinare la ristazzatura di qualsiasi nave o galleggiante nazionali.

     La ristazzatura può essere eseguita, a giudizio del ministero, dal registro italiano, o da una commissione nominata dal ministero stesso, composta di tre tecnici abilitati alle funzioni di perito stazzatore, uno dei quali sarà designato dal registro italiano.

     Nell'uno e nell'altro caso si seguiranno le norme contenute negli articoli precedenti.

     Alle operazioni di ristazzatura sarà invitato ad assistere il perito che ha eseguito la stazzatura precedente.

     Le spese per la ristazzatura saranno a carico dell'armatore e liquidate secondo le tariffe di cui all'art. 24.

 

          Art. 28.

     Chiunque contravverrà alle disposizioni dei precedenti articoli 19, 20 e 21, sarà punito con la sanzione amministrativa di lire 10.000, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave [1].

 

          Art. 29.

     Sono abrogati gli articoli dal 263 al 291 inclusi del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, i regi decreti 10 marzo 1910, n. 151, e 30 dicembre 1920, n. 1968, il decreto ministeriale 14 febbraio 1925, che fissa le tariffe per la stazzatura delle navi secondo le regole per il canale di Suez e per il canale di Panama, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.


[1] La sanzione amministrativa di cui al presente comma ha sostituito l’originaria sanzione penale dell’ammenda per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tale sanzione è stato da ultimo così elevato per effetto dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.