§ 46.8.296 - Legge 24 aprile 1962, n. 193.
Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:24/04/1962
Numero:193


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° febbraio 1962, le misure della indennità militare dovuta ai sottufficiali: dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia [...]
Art. 2.      L'aumento stabilito dal precedente art. 1 non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, [...]
Art. 3.      L'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa [...]
Art. 4.      L'indennità speciale giornaliera di polizia tributaria e l'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari [...]
Art. 5.      L'indennità speciale giornaliera carceraria e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli [...]
Art. 6.      Nei casi in cui lo stipendio (o paga) sia sospeso o ridotto, le indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono sospese o ridotte in proporzione
Art. 7.      Sono abrogati l'art. 26, comma secondo, del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sostituito dall'art. 7 del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito [...]
Art. 8.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 10 miliardi e 750 milioni per l'esercizio finanziario 1961-1962 e di lire 25 miliardi e 800 [...]


§ 46.8.296 - Legge 24 aprile 1962, n. 193. [1]

Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale de vigili del fuoco.

(G.U. 4 maggio 1962, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° febbraio 1962, le misure della indennità militare dovuta ai sottufficiali: dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, dell'indennità speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'indennità mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e dell'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili.

     L'aumento di cui al comma precedente non spetta ai sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva ed ai vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 2.

     L'aumento stabilito dal precedente art. 1 non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, per il personale in servizio presso le Amministrazioni finanziarie.

 

          Art. 3.

     L'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza e l'indennità supplementare speciale di pubblica sicurezza spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di "indennità di servizio di polizia".

     Le misure della indennità di servizio di polizia di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo art. 7.

     Agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di carabiniere.

 

          Art. 4.

     L'indennità speciale giornaliera di polizia tributaria e l'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza, nonchè il supplemento all'indennità militare speciale di polizia tributaria, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di "indennità di polizia tributaria".

     Le misure della indennità di polizia tributaria cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del supplemento indicati nel comma stesso e soppressi dal successivo art. 7.

     Agli allievi finanzieri che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo della guardia di finanza, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di finanziere.

 

          Art. 5.

     L'indennità speciale giornaliera carceraria e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, nonchè il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di "indennità di servizio carcerario".

     Le misure dell'indennità di servizio carcerario di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo art. 7.

     Agli allievi agenti di custodia che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo degli agenti di custodia, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di agente di custodia.

 

          Art. 6.

     Nei casi in cui lo stipendio (o paga) sia sospeso o ridotto, le indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono sospese o ridotte in proporzione.

 

          Art. 7.

     Sono abrogati l'art. 26, comma secondo, del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sostituito dall'art. 7 del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874; l'art. 13 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742; il regio decreto 3 febbraio 1927, n. 309; l'art. 4 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178; il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187; gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, sostituiti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1110; l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n .508; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1469; l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1537; il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819, e la legge 5 luglio 1950, n. 687.

 

          Art. 8.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 10 miliardi e 750 milioni per l'esercizio finanziario 1961-1962 e di lire 25 miliardi e 800 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.