§ 46.6.10 - D.Lgs.Lgt. 4 dicembre 1944, n. 400.
Provvedimenti per la Regia guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:04/12/1944
Numero:400


Sommario
Art. 1.      Per far fronte alle esigenze del servizio d'istituto e di ordine pubblico nei territori liberati è autorizzato un reclutamento di sottufficiali e militari di truppa [...]
Art. 2.      Il reclutamento dei militari di truppa di cui al precedente articolo si effettuerà
Art. 3.      Ai militari della Regia guardia di finanza che, arruolatisi in base a quanto disposto nei precedenti articoli, contraggono la ferma triennale, verrà corrisposto un [...]
Art. 4.      In deroga alle disposizioni vigenti, tutti i sottufficiali e militari di truppa che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, conseguiranno per la [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.  [3]
Art. 7.  [4]
Art. 8.  [5]
Art. 9.  [6]
Art. 10.      Le indennità previste dal presente decreto sono sottoposte alle normali ritenute di legge per gli ufficiali e sottufficiali, mentre sono esenti da ogni ritenuta per gli [...]
Art. 11.      Il Comandante generale del Corpo ha facoltà di trattenere in servizio, sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale guerra, i marescialli maggiori che abbiano [...]
Art. 12.  [7]
Art. 13.      Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 e quelle di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 [...]
Art. 14.      Fermo restando il disposto del precedente art. 13, i sottufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi già nella posizione del servizio [...]
Art. 15.      Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 hanno effetto dal primo aprile 1944


§ 46.6.10 - D.Lgs.Lgt. 4 dicembre 1944, n. 400. [1]

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza.

(G.U. 4 gennaio 1945, n. 2)

 

 

     Art. 1.

     Per far fronte alle esigenze del servizio d'istituto e di ordine pubblico nei territori liberati è autorizzato un reclutamento di sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza nella seguente misura:

     300 sottobrigadieri in servizio effettivo;

     4000 finanzieri in servizio effettivo.

     Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento del personale eventualmente in soprannumero rispetto agli organici stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 234, con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

 

          Art. 2.

     Il reclutamento dei militari di truppa di cui al precedente articolo si effettuerà:

     1) per arruolamento volontario;

     2) per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

     Le opzioni ed i passaggi dei militari anzidetti nella Regia guardia di finanza sono subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

 

          Art. 3.

     Ai militari della Regia guardia di finanza che, arruolatisi in base a quanto disposto nei precedenti articoli, contraggono la ferma triennale, verrà corrisposto un premio di arruolamento di L. 3000.

 

          Art. 4.

     In deroga alle disposizioni vigenti, tutti i sottufficiali e militari di truppa che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, conseguiranno per la prima rafferma triennale un premio di L. 3000, aumentato a L. 5000 per le successive due rafferme triennali.

     Tali premi verranno corrisposti al termine di ciascuna rafferma, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore.

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8. [5]

 

          Art. 9. [6]

 

          Art. 10.

     Le indennità previste dal presente decreto sono sottoposte alle normali ritenute di legge per gli ufficiali e sottufficiali, mentre sono esenti da ogni ritenuta per gli appuntati e finanzieri.

 

          Art. 11.

     Il Comandante generale del Corpo ha facoltà di trattenere in servizio, sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale guerra, i marescialli maggiori che abbiano compiuto trenta anni di servizio e gli altri sottufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio, sempre che gli stessi siano stati segnalati dai diretti superiori quali elementi di ottimo rendimento.

 

          Art. 12. [7]

 

          Art. 13.

     Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 e quelle di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.

 

          Art. 14.

     Fermo restando il disposto del precedente art. 13, i sottufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi già nella posizione del servizio sedentario, potranno rimanere in servizio per tutta la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo, sempre che ne siano ritenuti meritevoli.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 hanno effetto dal primo aprile 1944.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 10 novembre 1957, n. 1135.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 18 settembre 1947, n. 1110.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 18 settembre 1947, n. 1110.

[5]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 18 settembre 1947, n. 1110 e abrogato dall'art. 7 della L. 24 aprile 1962, n. 193.

[6]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 18 settembre 1947, n. 1110 e abrogato dall'art. 7 della L. 24 aprile 1962, n. 193.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 37.